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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36367/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di dichiarazione di fallimento in estensione proposta da una società nei confronti di un'altra società, sul presupposto dell'esistenza di un'unica realtà imprenditoriale comprendente anche una terza società già fallita. Il Tribunale aveva respinto l'istanza; la Corte d'appello di Roma aveva poi dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo avverso quel decreto. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, conv. in L. 221/2012, e dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente accolto l'eccezione di decadenza per superamento del termine di trenta giorni per il reclamo ex art. 22 l.fall., senza ricorrere i presupposti per la rimessione in termini. La controricorrente ha resistito chiedendo anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento e il decreto che rigetta o dichiara inammissibile il reclamo avverso tale rigetto siano provvedimenti privi di decisorietà e definitività, perché la domanda di apertura della procedura concorsuale è riproponibile e non si forma giudicato. Ha quindi confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità, ha applicato la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la proposizione di un ricorso contro un provvedimento costantemente ritenuto non impugnabile per cassazione senza un serio contrasto con il diritto vivente, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l.fall.

    reclamo avverso il decreto che respinge la richiesta di fallimento

    Il reclamo va proposto nel termine previsto, ma la sua eventuale tardività non muta la natura non decisoria e non definitiva del provvedimento impugnato in cassazione.

  • art. 147, comma 5, l.fall.

    fallimento "in estensione"

    È richiamato come base dell'istanza di estensione del fallimento nell'ambito di un gruppo o di una realtà imprenditoriale unitaria.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012

    termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo

    La ricorrente lo invocava per contestare la declaratoria di tardività del reclamo.

  • art. 153 c.p.c.

    La ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dei presupposti per la rimessione in termini.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto integrati i presupposti della responsabilità aggravata per ricorso proposto contro un provvedimento stabilmente considerato non impugnabile e senza uno sforzo argomentativo idoneo a mettere in discussione l'orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro il decreto che respinge l'istanza di fallimento e contro il decreto che dichiara inammissibile o rigetta il reclamo avverso tale provvedimento, poiché si tratta di atti privi di decisorietà e definitività.
  • La non impugnabilità deriva dal fatto che la domanda di apertura della procedura concorsuale è riproponibile sulla base della medesima o di diversa allegazione, con conseguente assenza di giudicato sostanziale.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione contro un provvedimento stabilmente ritenuto non impugnabile, senza un serio confronto critico con il diritto vivente, può integrare mala fede o colpa grave ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
  • Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non è necessaria la domanda di parte né la prova del danno, potendo la somma essere liquidata equitativamente anche in misura pari alle spese di lite.
  • La riproponibilità dell'istanza di fallimento esclude che il rigetto o l'inammissibilità del reclamo producano un effetto preclusivo assimilabile al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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