Cassazione Civile, Sentenza n. 36539/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR n. 600/1973 per somme a titolo di IRPEF, sanzioni e interessi ritenute dovute in relazione alla dichiarazione dei redditi 2005. L'Ufficio aveva rettificato le ritenute perché le ritenute dichiarate dal contribuente non risultavano dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta; il contribuente ha invece sostenuto che la rettifica derivava da un errore materiale nella compilazione del modello Unico (duplicazione di un medesimo reddito pari a euro 17.824,00) e ha prodotto anche la dichiarazione IVA 2005 che, secondo il ricorrente, comprovava la duplicazione e la correttezza delle ritenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo, ritenendo che la CTR abbia errato nel ritenere inesistente in atti la dichiarazione IVA effettivamente prodotta, e che la CTR di revocazione abbia contraddittoriamente valorizzato come non decisiva una considerazione della pronuncia precedente nella quale la dichiarazione IVA era indicata fra i documenti utili. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame nel merito, tenendo conto del documento erroneamente ritenuto inesistente; il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata quale fondamento del controllo formale e della conseguente rettifica delle dichiarazioni fiscali da parte dell'Ufficio
richiamato in tema di nullità della decisione impugnata e parametri procedurali del processo tributario
art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
fondamento del ricorso per revocazione per errore di fatto dovuto alla supposizione dell'inesistenza di un documento effettivamente prodotto
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
richiamati come parametri di censura nella cassazione per omesso esame di fatti decisivi e per errore nella valutazione degli elementi istruttori
art. 116, primo comma, cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla rilevanza della valutazione delle prove e della corretta applicazione delle norme processuali
rilevante in tema di onere della prova, contestato dal ricorrente per omissione di considerazione della documentazione prodotta
menzionato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei modelli dichiarativi (modello Unico e relative parti), come parametro di valutazione della documentazione prodotta
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 176/2020) e modifiche successive
richiamato per la modalità di trattazione in camera di consiglio dell'udienza pubblica in epoca emergenziale (esame svolto in camera di consiglio senza discussione orale)
Massime di principio
- Se il contribuente produce documentazione idonea a comprovare un errore materiale nella dichiarazione (es. dichiarazione IVA che ricongiunge voci del modello Unico), il giudice deve considerare tale documentazione e non può negarne l'esistenza per errore di percezione degli atti.
- Il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. è ammissibile quando una sentenza si fonda su una supposizione dell'inesistenza di un fatto o documento che invece è presente negli atti; in tale ipotesi la sentenza può essere cassata e rinviata.
- L'onere della prova nel processo tributario resta principalmente a carico del contribuente per dimostrare la fondatezza delle sue deduzioni, ma se la documentazione probatoria è già depositata in atti il giudice deve effettivamente valutarla e motivare la sua esclusione.
- Il riferimento da parte del giudice a documenti 'ad esempio' non può essere usato per eludere la valutazione di documenti effettivamente prodotti: la motivazione deve chiarire se e perché un documento prodotto non sia rilevante.
- In controversie fiscali basate su errori materiali di compilazione della dichiarazione, è strategico produrre contestualmente tutte le dichiarazioni correlate (Unico, IVA, registri, fatture) già nella fase di primo grado e segnalare espressamente la correlazione tra i documenti.
- Le impugnazioni (revocazione e ricorso per cassazione) sono autonome; la proposizione di una istanza di revocazione non sospende automaticamente gli effetti di un ricorso per cassazione pendente, ma la revoca eventualmente accolta incide sull'interesse a proseguire il giudizio di legittimità.
- Se la Corte di merito omette di valutare documenti rilevanti o compie un errore manifesto sulla loro esistenza, la cassazione con rinvio è rimedio ordinario affinché il merito sia riesaminato da diversa composizione.
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