Cassazione Civile, Sentenza n. 36430/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 121/2016 che, confermando il provvedimento di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo e parzialmente accolto la domanda di Di Florio liquidadole €1.952,53 e, detratte le somme già versate, ordinando al condominio il pagamento di €644,79 a titolo di compenso aggiuntivo per l'attività svolta come amministratore in relazione a lavori di straordinaria manutenzione. Il condominio proponeva quattro motivi: 1) incompetenza per materia del Giudice di pace a favore del Tribunale quale giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. (qualificazione del rapporto come parasubordinazione); 2) censura per aver dichiarato inammissibili contestazioni sulle singole voci di compenso ritenute sollevate tardivamente; 3) simile censura nel senso che le questioni erano di diritto e non soggette al principio di non contestazione; 4) vizio di contraddittorietà per aver riconosciuto che non tutte le attività erano straordinarie senza ridurre proporzionalmente la liquidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la tesi della competenza del giudice del lavoro, richiamando la giurisprudenza che qualifica il rapporto dell'amministratore di condominio come mandato e non come rapporto parasubordinato: manca il requisito della coordinazione e dell'ingerenza tipico della parasubordinazione e il condominio non ha una struttura organizzativa che giustifichi tale qualificazione; la riforma del 2012 ha rafforzato il carattere professionale e autonomo dell'amministratore. I motivi secondo e terzo sono inammissibili o infondati perché le contestazioni in primo grado non erano sufficientemente specifiche e il Tribunale ha comunque accolto l'eccezione rilevante relativa all'inapplicabilità delle tariffe dei dottori commercialisti; inoltre l'assemblea aveva riconosciuto la spettanza del compenso, giustificando la liquidazione equitativa operata. Il quarto motivo è infondato: non sussiste contraddittorietà nella motivazione e la liquidazione forfettaria in via equitativa era giustificata dalla delibera assembleare e dalla riduzione già operata rispetto alla domanda monitoria. Non sono state disposte spese a carico dell'intimata non avendo essa svolto difesa; il ricorrente è tenuto al versamento di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 409 n. 3 cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente per sostenere la competenza del Tribunale come giudice del lavoro in presenza di rapporto parasubordinato; la Corte ha interpretato la norma richiedendo il requisito della coordinazione e dell'ingerenza funzionale che nel rapporto amministratore-condominio non sussiste.
art. 1130 cod. civ.
Richiamato per indicare le attribuzioni dell'amministratore previste dalla legge; la Corte ne trae la conclusione che l'attività è regolata normativamente e non integra un rapporto di coordinamento idoneo a far maturare la giurisdizione del lavoro.
art. 1129, comma 15 cod. civ.
Richiama l'applicabilità alle fattispecie dell'amministratore delle disposizioni del mandato; la Corte usa tale richiamo per qualificare il rapporto come mandato e non come parasubordinazione.
artt. 1131, 1133 cod. civ.; art. 63, comma 1 disp. att. cod. civ.
Norme citate per sottolineare l'autonomia operativa dell'amministratore e i poteri riconosciutigli dalla legge, a conferma dell'assenza di ingerenza diretta del condominio nell'esecuzione dell'incarico.
legge n. 220/2012 (riforma del condominio) - art. 71-bis disp. att. cod. civ.
Ricordata per evidenziare l'inasprimento dei requisiti professionali e formativi dell'amministratore, a supporto della tesi della sua autonomia professionale e della non assimilabilità al rapporto parasubordinato.
artt. 115 e 167 cod. proc. civ.
Richiamati nei motivi di cassazione relativi all'ammissibilità e rilevanza delle contestazioni; la Corte ha ritenuto che le contestazioni risultassero generiche e che il Tribunale avesse correttamente valutato quali eccezioni esaminare.
art. 320 cod. proc. civ.
Invocato nel motivo relativo alla non contestazione e alla prova; la Corte ha ritenuto comunque corrispondente la decisione alle risultanze documentali e testimoniali e alla delibera assembleare.
art. 111 Cost.
Citato dal ricorrente in relazione al vizio di contraddittorietà; la Corte ha escluso violazione, ravvisando coerenza tra il riconoscimento parziale delle attività straordinarie e la liquidazione equitativa operata.
art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente come presidio contro la presunta contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto il mezzo infondato.
Massime di principio
- Le controversie sul compenso dell'amministratore di condominio sono, di regola, di competenza del giudice ordinario e non del giudice del lavoro salvo che sia provato un rapporto di parasubordinazione caratterizzato da coordinazione funzionale e ingerenza continuativa del preponente.
- Il rapporto fra amministratore e condominio è prevalentemente qualificabile come mandato; l'esistenza di una delibera assembleare che riconosce un compenso può giustificare la liquidazione equitativa del credito.
- Eccezioni e contestazioni generiche o tardive (sollevate solo in comparsa conclusionale) possono essere dichiarate inammissibili; le contestazioni devono essere specifiche e tempestive per essere esaminate dal giudice di merito.
- La riforma del 2012 ha rafforzato il profilo professionale dell'amministratore, elemento che tende a escludere l'assimilazione del suo rapporto a forme di parasubordinazione.
- In sede di cassazione è difficile riformare le valutazioni di fatto e di prova effettuate dai giudici di merito, soprattutto quando sussistono delibere assembleari e riscontri documentali che giustificano la liquidazione operata.
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