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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36390/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Codacons aveva impugnato un invito di pagamento relativo al contributo unificato per un ricorso promosso davanti al TAR Lazio, ottenendo in appello l'esenzione dal contributo sulla base degli artt. 8 L. 266/1991 e 10 d.P.R. 115/2002 in quanto l'attività giudiziaria sarebbe strumentale alle finalità associative. Il Ministero della Giustizia ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'esenzione dal contributo unificato è limitata alle ipotesi espressamente previste dall'art. 10 del t.u. (criterio oggettivo per materia), che le norme agevolative sono tassative e non soggette ad estensione soggettiva, e che il contributo non ostacola l'accesso alla giustizia; inoltre era contestata la qualificazione come perentorio del termine di 30 giorni previsto dall'art. 248 d.P.R. 115/2002 per l'attività accertativa dell'amministrazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Ministero, cassando la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del Codacons. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'esenzione dal contributo unificato sussiste solo nelle ipotesi oggettive previste dall'art. 10 d.P.R. 115/2002 o in altre disposizioni tassativamente elencate, e non può essere estesa per ragioni soggettive o di meritevolezza. Inoltre la Corte ha confermato che il termine di 30 giorni dell'art. 248 d.P.R. 115/2002 è meramente ordinatorio/acceleratorio e non perentorio, dunque la sua inosservanza non comporta decadenza dell'attività accertativa. Sono compensate le spese; il Codacons è tenuto a versare, se dovuto, il contributo unificato già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 9

    disciplina il contributo unificato; richiamato per definire l'ambito e il funzionamento del contributo unificato nei vari processi

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10

    interpretato in senso oggettivo: l'esenzione dal contributo unificato sussiste solo per i processi espressamente indicati dalla norma o da altre disposizioni legislative tassative; non consente estensioni soggettive basate sul ruolo dell'attore

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 248

    il termine di 30 giorni per l'attività accertativa è qualificato dalla Corte come meramente ordinatorio/acceleratorio e non perentorio; la sua inosservanza non determina decadenza dell'attività amministrativa in assenza di espressa previsione normativa

  • L. 11 agosto 1991, n. 266, art. 8

    la norma riconosce benefici fiscali alle organizzazioni di volontariato per gli atti compiuti nello svolgimento dell'attività associativa; la Corte ha ritenuto che tale previsione non è di per sé sufficiente a estendere l'esenzione dal contributo unificato se manca una disposizione che configuri l'atto/processo come esente secondo l'art. 10 del t.u.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 12 e 27-bis

    richiamati nel confronto sulla natura delle esenzioni (imposta di bollo ecc.); la giurisprudenza non ammette automaticamente l'estensione dell'esenzione del bollo agli atti introduttivi del processo se la norma non lo prevede esplicitamente

  • Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 9, comma 2

    richiamata quale fonte che ha anticipato il regime del contributo unificato poi incluso nel t.u.; utile a confermare il quadro normativo e l'interpretazione restrittiva delle agevolazioni

  • Codice di procedura civile, art. 152

    richiamato il principio che la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge; ciò giustifica la qualificazione ordinatoria dei termini in assenza di norma che li dichiari perentori

Massime di principio

  • L'esenzione dal contributo unificato è di natura oggettiva e tassativa: occorre che il processo rientri tra quelli espressamente indicati dall'art. 10 d.P.R. 115/2002 o da altre disposizioni che prevedono l'esenzione; non può essere riconosciuta automaticamente in ragione della qualità soggettiva dell'attore (es. associazione) se non è prevista dalla legge
  • I benefici fiscali riconosciuti a categorie di enti (es. organizzazioni di volontariato) non determinano automaticamente esenzioni dal contributo unificato per le procedure giudiziarie, salvo che una disposizione di rango primario lo preveda chiaramente
  • Il mancato pagamento del contributo unificato non impedisce in via generale l'accesso alla tutela giurisdizionale né il proseguimento del processo; la possibilità di recupero del contributo dal soccombente rende meno stringente l'argomento dell'ostacolo all'attività giudiziaria
  • I termini previsti per l'attività amministrativa o per notifiche sono, in mancanza di espressa previsione normativa, da considerarsi ordinatori (acceleratori) e non perentori: la loro inosservanza non comporta automaticamente decadenze o inefficacia, a meno che la legge non disponga diversamente
  • In situazioni analoghe, chi invoca un'esenzione dovrà verificare e dimostrare che sussiste una norma primaria che qualifichi l'atto o il processo come esente ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 115/2002 o di altra legge tassativa; le argomentazioni basate su finalità associative o meritevolezza richiedono un chiaro fondamento normativo

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