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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36423/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La MA.CA. S.r.l. aveva proposto domanda di accertamento del perfezionamento di contratti di appalto intervenuti con BNP Paribas Real Estate Property Management Italia S.r.l. e di successiva risoluzione degli stessi per grave inadempimento della committente; la domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello di Milano aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione la ricorrente impugnava la sentenza d'appello (quattro motivi). La resistente eccepiva prioritariamente la tardività del ricorso per cassazione, ritenendolo proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. È rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC il 18/02/2016 (con ricevuta di accettazione) e che il ricorso è stato inviato alla notificazione il 09/09/2016, oltre il termine perentorio di 60 giorni; la Corte ha pertanto accolto l'eccezione di tardività e dichiarato l'inammissibilità del ricorso. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese legali a favore della controricorrente, liquidate in euro 3.500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e agli esborsi di euro 200,00. È inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02.

Norme richiamate

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Indicano i termini decadenziali per la proposizione del ricorso per cassazione (termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata); la Corte ha applicato tali disposizioni per dichiarare l'inammissibilità del ricorso tardivo.

  • art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge

    Consente di procedere in camera di consiglio se non è richiesta la discussione orale; la decisione è stata adottata in camera di consiglio in mancanza di istanze di discussione orale.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02

    Prevede, per i ricorsi proposti successivamente al 30/01/2013, la possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.

Massime di principio

  • I termini per proporre il ricorso per cassazione sono perentori: il decorso del termine breve di 60 giorni dalla notificazione rende il ricorso inammissibile.
  • La data di notificazione via PEC è quella comprovata dalla ricevuta di accettazione/avvenuta consegna e costituisce punto di partenza per il calcolo del termine decadenziale.
  • Il passaggio in giudicato della sentenza o altre date successive non sospendono né rinnovano il termine per proporre ricorso per cassazione: conta la data di notifica.
  • Se la parte resistente eccepisce la tardività e la documentazione di notifica dimostra il decorso del termine, il ricorso verrà dichiarato inammissibile e il ricorrente sarà condannato alle spese.
  • In procedimenti promossi dopo il 30/01/2013 occorre verificare l'eventuale obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 D.P.R. n. 115/02.
  • Per evitare inammissibilità, è essenziale assicurarsi della tempestiva inoltro del ricorso alla notificazione e conservare la prova della data effettiva di notifica (PEC, raccomandata, ufficiale giudiziario); in caso di contestazione, è onere del ricorrente dimostrare la tempestività.

Testo integrale

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