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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36424/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fabbi contestava l'inadempimento contrattuale per ritardo e vizi nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione relativi a due unità immobiliari (abitazione e studio), denunciando ritardi rispetto al termine contrattuale, vizi di esecuzione e difformità nelle superfici; chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato (circa € 544.165,51), la penale prevista per ritardo, e il risarcimento/indennizzi per lavori non eseguiti e vizi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova dell'oggetto specifico del contratto d'appalto (mancavano planimetrie, disegni, capitolati), che i ritardi non erano imputabili all'appaltatore ma giustificati da varianti e interventi del committente/rappresentanti (ing. Pavesi), e che i vizi non erano di gravità tale da giustificare la risoluzione. È stata confermata la condanna della convenuta al solo rimborso per i lavori di intonaco (importo già liquidato in grado d'appello) e rigettate le richieste di Fabbi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 10.000 oltre oneri), con annotazione sul contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova: incombe alle parti provare i fatti a loro favore; la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) non può supplire all'inadempimento della prova da parte dell'attore.

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    Motivo di cassazione per violazione di norme processuali o di diritto sostanziale; il ricorso impugna decisioni di merito ma la Corte ritiene le censure in gran parte un riesame di fatto non ammissibile in questa sede.

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    Motivo di cassazione relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia su questioni dedotte; la Corte ha ritenuto le censure inutili o non fondate.

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    Vizio denunciabile per omesso esame di un fatto utile alla decisione; la Corte precisa che la censura sul percorso motivazionale è ammissibile solo per il difetto assoluto di motivazione o per omesso esame di fatti decisivi, situazione non ricorrente nel caso.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata dalle parti ma la Corte osserva che riguarda gli scritti difensivi e non poteva rilevare a giustificazione dell'esonero dell'attore dall'onere probatorio; quindi non pertinente a giustificazione del mancato apporto probatorio.

  • art. 1668 c.c.

    Norma sui vizi dell'opera e conseguenze; la Corte ha richiamato l'articolo per escludere la gravità dei vizi denunciati, ma ha anche precisato che la risoluzione per ritardo si valuta con criteri di colpevolezza e non automaticamente sulla base dell'art. 1668.

  • art. 1453 c.c.

    Principio della risoluzione per inadempimento: la Corte ha ricordato che la risoluzione richiede in genere inadempimento colpevole e prova sufficiente; non è stata applicata perché il ritardo è stato ritenuto non colposo dall'appaltatore.

  • artt. 1351 e 1538 c.c.

    Riguardano efficacia del preliminare e contenuto del contratto definitivo; la Corte ha confermato che il contratto definitivo prevale sul preliminare salvo diversa pattuizione espressa, e che l'onere probatorio per la sopravvivenza di clausole del preliminare grava su chi le invoca, con prova scritta per immobili.

  • art. 246 c.p.c.

    Norma sull'incapacità a testimoniare per chi abbia interesse nella causa; la Corte ha ribadito che l'interesse che inibisce la testimonianza deve essere attuale e concreto, non una semplice congettura; pertanto la testimonianza di Beghi è stata ritenuta valida.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Previsione sul contributo unificato aggiuntivo: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti perché il ricorrente versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) può acquisire informazioni da fonti esterne ma non può supplire all'onere probatorio posto a carico delle parti: chi invoca fatti decisivi deve provarli.
  • Il contratto definitivo prevale sul preliminare per quanto attiene gli obblighi relativi al singolo negozio immobiliare, salvo prova scritta che le pattuizioni del preliminare siano state espressamente mantenute.
  • La clausola penale o la richiesta di risarcimento per ritardo non operano automaticamente: occorre dimostrare la colpevolezza dell'appaltatore; i ritardi giustificati da varianti legittimamente richieste o imputabili al committente escludono l'applicazione della penale.
  • Le nullità relative della CTU (ad es. violazioni del contraddittorio nelle operazioni peritali) devono essere tempestivamente eccepire in primo grado, altrimenti si considerano sanate.
  • L'eccezione di incapacità a testimoniare per 'interesse' richiede che l'interesse sia attuale e concreto; mere ipotesi di responsabilità o collegamenti passati non sono sufficienti.
  • In materia di vizi e risoluzione, la gravità dei vizi va valutata concretamente: non ogni difformità o incompiutezza giustifica la risoluzione del contratto, specie se i vizi sono ritenuti non gravi o il ritardo non è imputabile all'appaltatore.

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