Sentenza del 23/02/2024 n. 4947 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva impugnato una cartella relativa a imposta di registro per un importo inizialmente indicato in 289,80 euro e richiesto per 292,19 euro, collegata alla registrazione di un atto giudiziario del 2018. Sosteneva che l’avviso di liquidazione presupposto fosse già stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno con sentenza n. 1749/2019, depositata il 17 giugno 2019 e non impugnata. Dopo lo sgravio, aveva contestato in appello la compensazione delle spese, il mancato risarcimento per responsabilità aggravata e la condanna alle spese di secondo grado. In Cassazione ha denunciato omessa pronuncia, violazioni sulle spese e motivazione apparente. Ha inoltre presentato un secondo ricorso identico, chiedendone poi l’annullamento perché duplicato.
La decisione
La Cassazione ha riunito i due ricorsi contro la stessa sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6723/4/2022, che aveva rigettato l’appello di A.A. e condannato il contribuente alle spese, liquidate in 500 euro per ciascuna Agenzia. Il ricorso R.G. 3203/2023 è stato rigettato: non sussisteva omessa pronuncia, poiché le censure risultavano implicitamente respinte dalla decisione; le contestazioni sulla soccombenza virtuale erano inoltre carenti di autosufficienza. Sono state respinte anche le critiche alla compensazione delle spese di primo grado e alla liquidazione di quelle d’appello: il controllo di legittimità non si estende alla valutazione discrezionale entro i parametri, e alle Amministrazioni difese da funzionari può spettare il rimborso secondo la disciplina tributaria. Nessuna spesa di Cassazione è stata liquidata, perché le Agenzie non si sono costituite. Per il ricorso R.G. 3203/2023 è stato dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Il giudizio relativo al ricorso duplicato R.G. 3244/2023 è stato dichiarato estinto per rinuncia; nessuna spesa è stata liquidata e non è dovuto l’ulteriore contributo unificato per tale giudizio.
Norme richiamate
il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione, pur senza una risposta espressa a ciascun motivo, ne comporta logicamente il rigetto; il vizio sussiste solo se manca del tutto una decisione indispensabile.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione
La motivazione può essere concisa e non deve confutare singolarmente ogni argomento, purché renda comprensibili gli elementi di fatto e di diritto che sostengono la decisione.
Art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato
Nel processo tributario, l’Amministrazione che vince può ottenere la liquidazione delle spese anche se si è difesa tramite propri funzionari; si applicano i parametri professionali con la riduzione indicata per gli onorari.
in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere
La liquidazione compresa tra minimo e massimo dei parametri non è sindacabile in Cassazione; una motivazione specifica è necessaria quando il giudice si discosta ulteriormente dai valori tabellari.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente quanto al primo giudizio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto
In caso di rigetto del ricorso sono dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte ha escluso tale conseguenza per il ricorso dichiarato estinto a seguito di rinuncia, poiché la misura non si estende oltre i casi tipici previsti.
Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi R.G. 3203/2023 e R.G. 3244/2023, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.
Impugnazioni presentate separatamente contro la medesima sentenza sono riunite.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non si configura per il solo fatto che il giudice non risponda espressamente a ogni argomento: se la soluzione adottata è incompatibile con una pretesa, questa può ritenersi implicitamente respinta.
- Chi contesta in Cassazione la valutazione della soccombenza virtuale o la tempistica degli atti deve indicare e riprodurre gli elementi processuali necessari a verificare la censura; altrimenti il ricorso può essere carente di autosufficienza.
- La regolazione delle spese è normalmente discrezionale per il giudice di merito. In Cassazione è contestabile, tra l’altro, se le spese siano poste a carico della parte vittoriosa o se la liquidazione esca dai parametri applicabili senza motivazione adeguata.
- Nel contenzioso tributario l’Amministrazione vittoriosa può ottenere la liquidazione delle spese anche quando sia rappresentata in giudizio da propri funzionari, secondo la disciplina specifica del processo tributario.
- La presentazione di un secondo ricorso identico non comporta necessariamente una decisione di merito: se il ricorrente ne chiede il ritiro e l’istanza è qualificata come rinuncia, il relativo giudizio è dichiarato estinto.
- Il contributo unificato aggiuntivo va valutato in relazione all’esito tipico previsto dalla legge: il rigetto può comportarlo, se dovuto, mentre la rinuncia con estinzione non equivale automaticamente a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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