Cassazione Civile, Ordinanza n. 20258/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera condominiale del 18 gennaio 2005, relativa al rendiconto delle spese straordinarie per il restauro della facciata principale eseguito nel 2003-2004 e alle tabelle di riparto con addebiti a carico della condomina. In primo grado la domanda fu dichiarata improponibile; in appello fu riconosciuta la legittimazione della condomina, ma la Corte d'appello respinse nel merito le ulteriori censure, ritenendo che il sindacato giudiziale sulle delibere assembleari sia limitato alla legittimità e non possa estendersi al merito della scelta assembleare. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per motivazione apparente/incomprensibile, sostenendo che la Corte d'appello si sarebbe limitata a recepire la CTU senza spiegare la liceità della delibera; 2) omesso esame del fatto che le persiane, i cardini e i ferri blocca-persiane asportati non erano beni comuni ma di proprietà esclusiva, quindi richiedenti il consenso dell'avente diritto; 3) omesso esame della natura degli interventi, asseritamente innovazioni voluttuarie, non indispensabili e onerose, che avrebbero richiesto maggioranze diverse. Il Condominio non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, ma anzi puntuale e idonea a spiegare il ragionamento decisorio, nel quadro del sindacato di legittimità oggi circoscritto al minimo costituzionale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la questione della natura personale delle persiane e ne aveva escluso l'illegittimità, rilevando che la loro rimozione era necessaria in funzione del restauro della facciata richiesto dall'ente preposto alla tutela dei beni storici e artistici. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la delibera del 18 gennaio 2005 riguardava solo il rendiconto e il riparto di spese già approvate con precedenti delibere non impugnate; inoltre il ricorso non aveva censurato l'autonoma ratio della decisione d'appello fondata proprio sull'esistenza di quelle delibere pregresse. Non sono state liquidate spese, poiché il Condominio è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'impugnazione delle delibere condominiali serve a verificare la legittimità della decisione assembleare e non la sua opportunità o convenienza; il sindacato giudiziale resta limitato ai profili di violazione di legge, regolamento o eccesso di potere nei limiti consentiti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, non il semplice difetto di sufficienza o la richiesta di una diversa lettura del merito.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
La delibera assembleare va impugnata nei termini di decadenza quando si deducano vizi formali, violazioni procedurali, eccesso di potere o incompetenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali il controllo del giudice non può estendersi alla valutazione del merito della scelta assembleare, ma deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'atto.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece sindacabile in cassazione la mera insufficienza argomentativa.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non colpisca tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti poste a base della sentenza impugnata.
- Quando la contestazione del condomino riguarda l'an della contribuzione a spese già approvate con delibere non impugnate, la censura deve investire la delibera presupposta e non solo il successivo riparto.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può tradursi in una sollecitazione a rivalutare il merito o le risultanze istruttorie, quando il giudice di merito abbia già esaminato la questione controversa.
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