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Sentenza

Sentenza del 27/06/2024 n. 853 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il notaio aveva versato l'imposta di registro in misura proporzionale (donazione 8%) in relazione all'atto di istituzione del "G. T. Trust" e, dopo che il trust era risultato irrealizzabile e le partecipazioni erano state reintestate alla società disponente (atto del 9 marzo 2011), ha chiesto la restituzione dell'imposta versata ritenendola indebitamente percepita dall'Amministrazione. L'Ufficio aveva emesso avviso di liquidazione per imposta proporzionale; il notaio ha impugnato, pagato e successivamente richiesto rimborso (istanza del 21 gennaio 2019). Le questioni giudicate sono state: (i) se il dies a quo per il termine decadenziale triennale di rimborso decorra dalla cessazione del trust (9/3/2011) o da un momento successivo; (ii) se il notaio, quale responsabile d'imposta che ha pagato in solido, fosse legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione.

La decisione

La Corte regionale ha rigettato l'appello del notaio e ha accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto che il termine decadenziale triennale previsto dall'art. 77, comma 1, D.P.R. 131/1986 decorre dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione, individuato nella data di cessazione del trust (9 marzo 2011). Poiché l'istanza di rimborso è stata presentata solo il 21 gennaio 2019 (oltre i tre anni), il diritto alla restituzione è caduto per decadenza. Inoltre la Corte ha accolto la tesi dell'Agenzia secondo cui il notaio, pur responsabile d'imposta e obbligato al pagamento, non è il soggetto legittimato a richiedere il rimborso all'Amministrazione (tale diritto spetta al contribuente effettivo); pertanto il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione. Rimane però accertato che la somma non era dovuta per carenza del presupposto impositivo, ma il rimborso è precluso per decadenza. Condanna alle spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 77, comma 1

    "Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione"

    La Corte ha interpretato il dies a quo del termine triennale come il giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione: nel caso, la data di cessazione del trust (9/3/2011). Pertanto la richiesta presentata nel 2019 è oltre il termine decadenziale e va respinta per decadenza.

  • D.Lgs. 2 luglio 1990 n. 346, art. 60 (richiamato)

    Richiamato nelle censure del ricorrente in relazione al termine di decadenza per rimborsi fiscali; la Corte ha confermato l'applicabilità del termine triennale di cui all'art.77 DPR 131/1986.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Censura del ricorrente sulla presunta nullità della sentenza per mancato esame di prove: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo adeguatamente motivate le conclusioni della sentenza di primo grado.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 64

    Regola il diritto di rivalsa di chi è obbligato al pagamento delle imposte in luogo di altri. La Corte ha richiamato questo articolo per spiegare che il notaio, pur obbligato al pagamento in solido, ha diritto di rivalsa verso il proprio cliente ma non è soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento consolidato)

    La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il notaio rogante, quale responsabile d'imposta, non rientra tra i soggetti legittimati a chiedere il rimborso dell'imposta di registro; il diritto di rimborso spetta ai contribuenti sostanziali. Tuttavia è ammessa la legittimazione del notaio a impugnare avvisi notificati direttamente a lui in veste di responsabile.

Massime di principio

  • Il dies a quo per il termine decadenziale triennale di richiesta di rimborso (art.77 DPR 131/1986) è il giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione, ossia quando viene meno il presupposto impositivo (es. cessazione/annullamento dell'operazione che aveva fatto sorgere l'imposta), non necessariamente la data di una sentenza di merito successiva.
  • Il termine di tre anni per proporre l'istanza di rimborso è perentorio: le richieste presentate oltre tale termine sono inammissibili per decadenza anche se l'imposta fosse effettivamente non dovuta.
  • Il notaio che ha versato l'imposta in qualità di responsabile d'imposta ha diritto di rivalsa verso il cliente (azione civilistica), ma, di regola, non è legittimato a richiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria; il diritto formale di rimborso spetta ai contribuenti effettivi.
  • Se si verifica la cessazione dell'operazione che giustifica il prelievo fiscale (es. trust dichiarato irrealizzabile e beni restituiti al disponente), è necessario agire tempestivamente entro tre anni per ottenere il rimborso dall'Ufficio.
  • Se l'avviso di liquidazione è stato notificato direttamente al responsabile (notaio), quest'ultimo può impugnare l'atto notificato; ciò costituisce un'eccezione limitata alla regola della legittimazione al rimborso.

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