Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/06/2024 n. 135 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Esecuzione mobiliare presso terzi - Pignoramento - Dichiarazione del difetto di giurisdizione - Presupposti giuridici giustificativi dell'impugnativa - Non sussistono

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnativa avverso atto di esecuzione mobiliare (pignoramento presso terzi) promossa davanti al giudice tributario; la società deduceva vizi relativi all'esecuzione e/o alla mancata comunicazione di bonaria composizione

La decisione

la Corte ha rilevato il palese difetto di giurisdizione del giudice tributario trattandosi di atto di esecuzione mobiliare: la materia rientra nella giurisdizione del Giudice civile ordinario, anche perché alcune posizioni richiamate nelle cartelle di pagamento non sono di natura tributaria (es. sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e contributi previdenziali/assistenziali). Inoltre la Corte ha condiviso l'Ufficio sulla carenza di legittimazione passiva del giudice tributario per quei crediti. Infine è stata esclusa l'esistenza di un obbligo per l'Ufficio di inviare alla società la comunicazione di bonaria composizione trattandosi di imposte dichiarate e non versate. Conseguentemente l'impugnativa davanti al giudice tributario non ha trovato accoglimento per difetto di giurisdizione/legittimazione e la tutela competente è quella del giudice civile per le questioni indicate.

Massime di principio

  • Se l'atto impugnato è un provvedimento di esecuzione mobiliare (pignoramento presso terzi), la competenza è del Giudice civile: il giudice tributario non è competente quando la procedura esecutiva riguarda crediti di natura non tributaria o miste.
  • Quando dalle cartelle di pagamento emergono crediti non fiscali (es. sanzioni amministrative al codice della strada, contributi previdenziali/assistenziali), manca la legittimazione del giudice tributario rispetto a tali posizioni e queste devono essere contestate davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
  • La mancata comunicazione di una presunta 'bonaria composizione' da parte dell'Ufficio non sempre costituisce vizio: per imposte dichiarate e non versate non sussiste, in linea con quanto richiamato dalla Corte, un obbligo dell'Ufficio di attivare tale specifica comunicazione prima dell'esecuzione.
  • In presenza di posizioni miste (parte tributaria e parte non tributaria) occorre distinguere le somme per natura: le questioni tributarie vanno al giudice tributario, le questioni extratributarie al giudice civile; in caso di rapporto indissolubile può rendersi necessaria la riunione o l'azione nel foro competente per la materia prevalente.
  • Prima di proporre impugnazione davanti al giudice tributario è fondamentale verificare la natura sostanziale dei crediti indicati nella cartella esecutiva e la legittimazione passiva del giudice adito, per evitare il rigetto per difetto di giurisdizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.