Sentenza del 27/06/2024 n. 17783 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato, con due motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 177/6/2018, depositata il 27 marzo 2018 e notificata il 23 aprile 2018, che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione contro un avviso di liquidazione relativo a imposte di registro, ipotecarie e catastali. La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso: in via preliminare ha rilevato che Veselka Srl aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, presentato la domanda e pagato gli importi dovuti, chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, poiché la definizione agevolata risultava perfezionata, l'Agenzia delle Entrate non aveva notificato un diniego e non era stata presentata un'istanza di trattazione entro il termine previsto. La definizione perfezionata da Veselka Srl giova anche agli altri coobbligati, compresa La Rosa Srl. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Non è dovuto l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta, perché la decisione è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
Articolo 6, commi 10, 12, 13 e 14, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Poiché l'ufficio nulla ha dedotto e risulta, da un lato, che la parte contribuente Veselka Srl ha trasmesso all'Amm.ne Finanziaria la relativa domanda di definizione ed eseguito il versamento dovuto e, dall'altro, che non è stato notificato diniego, né presentata la menzionata istanza di trattazione agli specifici fini di cui all'art.6 cit., la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata. Va, pure, precisato che la definizione della lite perfezionata dal singolo coobbligato, giova in favore degli altri ai sensi dell' art. 6 co. 14 D.L. 119/2018 .
La definizione si perfeziona con la domanda e il pagamento dovuto, se non interviene diniego; in mancanza dell'istanza di trattazione prevista dalla norma, il processo è dichiarato estinto. La definizione perfezionata da un coobbligato produce effetti favorevoli anche per gli altri coobbligati.
Articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata: la norma riguarda l'impugnazione non accolta e, in quanto eccezionale e sanzionatoria, non può essere estesa a una pronuncia di estinzione.
Massime di principio
- Se il contribuente perfeziona la definizione agevolata presentando la domanda e versando quanto dovuto, e l'Amministrazione non notifica un diniego, il giudizio può estinguersi quando non venga presentata l'istanza di trattazione richiesta dalla disciplina applicabile.
- La definizione della controversia perfezionata da un coobbligato può giovare anche agli altri coobbligati, nei limiti previsti dalla norma.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione e non comporta, per ciò solo, il raddoppio del contributo unificato.
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