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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19492/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore in regresso)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento penale collegato al dissesto societario di una società poi commissariata, nel quale più imputati erano stati condannati a vario titolo e era stata liquidata una provvisionale in favore della società danneggiata. Uno dei condebitori ha integralmente pagato la provvisionale e ha poi agito in regresso contro gli altri coobbligati, ottenendo un decreto ingiuntivo. L'opposizione proposta dall'erede di uno dei destinatari del regresso sosteneva, in sintesi, che il credito non fosse liquido e che la ripartizione interna non potesse fondarsi su una responsabilità non autonomamente accertata in sede civile, anche perché la società danneggiata aveva chiesto in un giudizio separato solo una parte del danno e si era riservata di agire per il resto. In appello l'erede ha insistito nel negare prova della propria responsabilità e nell'affermare che l'accertamento penale non facesse stato nel giudizio civile; ha inoltre dedotto che non fosse stata considerata l'assoluzione per una specifica imputazione e che non fosse stato correttamente computato un pagamento già effettuato. I motivi di ricorso in cassazione sono sette: violazione delle norme sulla prova e sulla correttezza nell'individuazione del credito da ripartire; violazione delle regole sull'efficacia delle sentenze tra debitore e condebitori solidali; violazione dell'art. 2055 c.c. per aver fondato la ripartizione sulla provvisionale penale e non su un autonomo accertamento del nesso causale e del danno; omesso rilievo dell'assoluzione per falsificazione dei bilanci; difetto di motivazione sulla concreta individuazione del danno; omesso esame del pagamento già eseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva attribuito efficacia di giudicato alla provvisionale penale, ma l'aveva utilizzata come elemento probatorio, ed aveva correttamente limitato la ripartizione interna tra condebitori al solo importo effettivamente richiesto dal creditore danneggiato nel giudizio civile, a prescindere dall'eventuale futuro esercizio di ulteriori azioni risarcitorie. Ha inoltre ritenuto infondato il sesto motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello non era affetta da anomalia costituzionalmente rilevante e che la provvisionale poteva costituire elemento di prova del danno. Anche il settimo motivo è stato respinto, perché il pagamento dedotto era stato effettuato in favore della parte civile originaria e non del concreditore che agiva in regresso; inoltre la diversa lettura prospettata non era adeguatamente supportata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla valutazione della prova; la Corte rileva che la censura non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 1236 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa perdita o permanenza del credito; la Corte lo considera inconferente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1306 c.c.

    richiamato per sostenere l'inefficacia verso gli altri debitori della sentenza resa tra creditore e uno dei coobbligati; la Corte esclude la pertinenza del richiamo al caso concreto.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di pregiudizialità; la Corte afferma che non vi era una pregiudizialità tecnica rilevante tra i due giudizi.

  • art. 2055 c.c.

    norma centrale sul regresso tra condebitori solidali e sulla ripartizione interna del debito in base alle rispettive responsabilità.

  • art. 132 c.c.

    menzionato dal ricorrente come parametro motivazionale, ma il riferimento testuale pare non decisivo; la Corte applica invece il controllo sulla motivazione nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per chiarire che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 12 preleggi

    utilizzato per affermare l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regresso tra condebitori solidali, la ripartizione interna del debito va operata sull'importo effettivamente domandato dal creditore nel giudizio rilevante, non su un credito solo astrattamente ipotizzabile o su una pretesa risarcitoria non azionata.
  • L'eventuale riserva del creditore di agire per il residuo non consente, di per sé, di includere nella ripartizione interna somme non ancora richieste e non ancora oggetto di domanda; conta la concreta domanda proposta al momento della decisione.
  • La sentenza penale che abbia disposto una provvisionale non fa automaticamente stato nel successivo giudizio civile di regresso, ma può essere valutata dal giudice civile come elemento di prova della responsabilità e del danno.
  • Ai fini della responsabilità interna ex art. 2055 c.c., il giudice civile deve compiere un autonomo accertamento delle quote di responsabilità, ma può fondarsi sugli elementi probatori già emersi in altri giudizi senza essere vincolato da un giudicato non operante.
  • In cassazione non è censurabile la sola insufficienza della motivazione: il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali radicali, come motivazione apparente o incomprensibile.
  • Un pagamento eseguito a favore di un soggetto diverso dal creditore che agisce in regresso non può essere imputato automaticamente in detrazione del debito verso quest'ultimo se non risulta specificamente che sia stato effettuato per suo conto.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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