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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22533/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Due sorelle avevano ceduto a una società poi fallita quote di immobili e aree esterne, a fronte dell'obbligo dell'acquirente di eseguire entro un termine lavori di ristrutturazione e consolidamento su altre porzioni immobiliari rimaste in loro comproprietà, con garanzia fideiussoria. Dopo proroghe del termine, rimaste prive della nuova garanzia pattuita, le venditrici avevano intimato diffida ad adempiere e, non avendo ottenuto l'adempimento, avevano agito per far accertare la risoluzione del contratto e ottenere la restituzione dei beni; poi, dopo il fallimento della società, avevano proposto domanda di restituzione nel passivo. Il giudice delegato aveva respinto la richiesta, ma il Tribunale, in opposizione ex artt. 98-99 l.fall., ha accolto la domanda ritenendo il contratto risolto sia per effetto della diffida ad adempiere sia per grave inadempimento. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) ultrapetizione/extrapetizione e violazione delle norme fallimentari, sostenendo che nel passivo non fosse stata proposta una domanda di risoluzione ma solo di restituzione; 2) vizio motivazionale sulla consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta errata e non confutata rispetto alle osservazioni del proprio consulente; 3) violazione delle norme sulla gravità dell'inadempimento e sull'interpretazione del contratto, contestando la valutazione unitaria dell'accordo e la ritenuta non scarsa importanza dell'inadempimento; 4) corrispondente vizio motivazionale; 5) violazione delle norme ipotecarie, sostenendo l'inesistenza dell'ipoteca sulla quota indivisa delle parti esterne; 6) violazione delle norme sulle spese, chiedendo la compensazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il giudice delegato si era già pronunciato sulla risoluzione, sia pure respingendola, e perché l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito; ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto perché diretti a censurare solo una delle due autonome rationes decidendi del decreto impugnato, senza attaccare quella, sufficiente da sola, della risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. per spirare del termine della diffida ad adempiere; ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione di merito sulla regolazione delle spese. Le controricorrenti hanno quindi mantenuto la vittoria nel giudizio di legittimità, con condanna del fallimento alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento, confermando il decreto del Tribunale di Firenze che aveva accolto l'opposizione delle proprietarie e riconosciuto la risoluzione del contratto con conseguente ammissibilità della restituzione dei beni. La Corte ha osservato che il decreto di merito si fondava su due rationes autonome: da un lato, la risoluzione di diritto per effetto della diffida ad adempiere rimasta senza esito; dall'altro, la gravità dell'inadempimento. I motivi di ricorso, tuttavia, non aggredivano la prima ratio, sufficiente da sola a sorreggere la decisione, e perciò risultavano inammissibili per difetto di interesse. Il primo motivo è stato inoltre respinto perché la questione della risoluzione risultava già esaminata in sede di verifica del passivo e l'interpretazione della domanda non è sindacabile nei termini proposti. Il fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore delle controricorrenti in via solidale, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 l. fall.

    la domanda di restituzione è collegata all'accertamento della pretesa restitutoria nel contesto fallimentare; nel caso concreto si discuteva del suo presupposto costituito dalla risoluzione del contratto

  • artt. 98-99 l. fall.

    regolano l'opposizione allo stato passivo, in cui è stata esaminata la domanda restitutoria

  • art. 52, comma 2, l. fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di proporre la domanda di risoluzione nel procedimento fallimentare

  • art. 72, comma 5, secondo periodo, l. fall.

    richiamato dal ricorrente per affermare che la domanda di risoluzione doveva seguire il rito dell'accertamento del passivo

  • art. 1454 c.c.

    la Corte valorizza la risoluzione di diritto per inutilità della diffida ad adempiere rimasta senza esito entro il termine assegnato

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per contestare la gravità dell'inadempimento, ma la censura è stata ritenuta irrilevante rispetto all'altra ratio decidendi

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione del contratto; la Corte non esamina nel merito la censura perché non incide sulla ratio autonoma della decisione

  • artt. 1292 e 1294 c.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare l'unitarietà delle obbligazioni contrattuali

  • artt. 1314, 1316 e 1319 c.c.

    richiamati per sostenere la parzialità/divisibilità delle prestazioni; censure ritenute inammissibili per difetto di attacco alla ratio principale

  • artt. 2826, 2839 e 2841 c.c.

    richiamati per contestare l'esistenza dell'ipoteca su una quota indivisa; censura inammissibile

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati sulla regolazione delle spese di lite; la Corte ribadisce che la liquidazione secondo soccombenza è valutazione di merito non utilmente censurata così come prospettata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione/extrapetizione; la Corte esclude il vizio nei termini dedotti

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono state dichiarate inammissibili

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone l'obbligo per il ricorrente soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 2990/2020

    richiamata e letta come conferma dell'esigenza di riassumere la domanda in sede fallimentare secondo il rito dell'accertamento del passivo, ma non come base per la tesi del ricorrente

  • Cass. Sez. U, n. 7931/2013

    richiamata sul principio dell'interesse a censurare tutte le autonome rationes decidendi

  • Cass. Sez. 3, n. 2108/2012

    richiamata sul medesimo principio relativo alle rationes autonome

  • Cass. Sez. L, n. 4293/2016

    richiamata sul difetto di interesse a impugnare solo una delle rationes decidendi

  • Cass. Sez. 6-5, n. 9752/2017

    richiamata sul difetto di interesse in presenza di ratio autonoma non censurata

  • Cass. Sez. 5, n. 11493/2018

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass. Sez. 6-3, n. 16314/2019

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass. Sez. 1, n. 18119/2020

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass. Sez. 6-1, n. 31546/2019

    richiamata per affermare che l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che censuri solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione di merito, quando l'altra, non impugnata, sia da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo.
  • La mancata impugnazione della ratio autonoma che fonda la decisione determina difetto di interesse alla censura, poiché l'eventuale accoglimento del motivo non condurrebbe comunque alla cassazione del provvedimento.
  • La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., se rimane senza esito entro il termine assegnato, produce la risoluzione di diritto del contratto e può costituire autonoma base della decisione, indipendentemente dalla diversa valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale e l'individuazione del petitum sostanziale spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • Quando nel giudizio fallimentare il giudice delegato abbia già esaminato nel merito la risoluzione contrattuale, non è configurabile nei termini dedotti un vizio di ultrapetizione per il solo fatto che la domanda restitutoria sia stata formulata come conseguenza della risoluzione.
  • Le doglianze sulla regolazione delle spese non possono essere convertite in una richiesta di rivalutazione del merito della soccombenza in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioniProveContratto preliminare
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

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