Cassazione Civile, Ordinanza n. 20711/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il Tribunale aveva aperto la procedura di liquidazione controllata nei confronti della debitrice su ricorso di un creditore. La debitrice aveva reclamato alla Corte d'appello sostenendo, da un lato, che il creditore istante avesse poi rinunciato alla domanda perché un terzo si era fatto carico del debito e, dall'altro, che ella aveva già attivato tramite un OCC la procedura per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, asseritamente pregiudiziale rispetto alla liquidazione controllata. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo ritenendo irrilevante la rinuncia successiva del creditore e osservando che non risultava proposta alcuna domanda di esdebitazione dell'incapiente. In cassazione la debitrice deduceva, con due motivi, travisamento della prova e motivazione apparente, nonché violazione di norme processuali e del Codice della crisi, sostenendo: (1) che la Corte territoriale avesse errato nel dire che non era stata depositata domanda di esdebitazione, poiché in primo grado era stata prodotta la domanda di apertura della procedura OCC; (2) che comunque ricorrevano i presupposti dell'esdebitazione dell'incapiente, non avendo ella alcuna utilità da offrire ai creditori, e che il giudice del reclamo aveva male valutato il fatto e il programma di liquidazione, oltre a ritenere applicabili preclusioni processuali non pertinenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente al decisum, perché la Corte d'appello si era riferita all'assenza di una vera e propria domanda giudiziale di esdebitazione presentata tramite OCC al giudice competente, mentre la sola nomina dell'OCC non integra una procedura pendente. Ha considerato superfluo l'ulteriore rilievo della sentenza impugnata sulla limitazione della pregiudizialità alle sole procedure di cui al titolo IV, capo II, del Codice della crisi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che era irrilevante invocare i requisiti dell'esdebitazione dell'incapiente senza aver presentato la domanda; ha inoltre qualificato come insindacabili in sede di legittimità le censure alla valutazione del fatto sulla possibilità di attribuire utilità ai creditori, rilevando che la preclusione all'apertura della liquidazione controllata potrebbe sussistere solo in caso di accertata totale assenza di risorse, anche future, e non quando vi sia soltanto incertezza sulla loro esistenza. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 270 d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
norma richiamata per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
art. 283 d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
la domanda di esdebitazione dell'incapiente deve essere presentata tramite OCC al giudice competente; la mera nomina dell'OCC non equivale alla pendenza della procedura
art. 271 d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
la pregiudizialità rispetto alla liquidazione controllata è prevista solo per la domanda di accesso alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore, non per l'esdebitazione dell'incapiente
art. 268, comma 3, d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
nel testo applicabile ratione temporis la norma non attribuiva rilievo a una valutazione di mera convenienza della procedura; la censura sulla valutazione del fatto è comunque insindacabile in cassazione
dedotto come violato per asserito travisamento della prova
dedotto come violato per asserito travisamento della prova
dedotto come violato per motivazione inesistente o apparente
art. 111 Cost.
richiamato in relazione ai vizi di motivazione e al giusto processo
invocato come parametro dei vizi processuali
invocato per violazione di legge
dedotto come violato per asserita ultrapetizione o omessa pronuncia
richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che nel reclamo contro l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria non operano le preclusioni proprie dell'appello
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La mera nomina dell'Organismo di composizione della crisi non integra, di per sé, la pendenza di una procedura di esdebitazione: la procedura prende avvio con la presentazione della domanda al giudice competente tramite l'OCC.
- La pregiudizialità idonea a impedire l'apertura della liquidazione controllata opera solo in presenza di una domanda giudiziale effettivamente introdotta di altra procedura prevista dalla legge, non in presenza di iniziative preparatorie o informali.
- Nel giudizio di legittimità non sono sindacabili le censure che mirano soltanto a rivalutare il fatto o le risultanze istruttorie, salvo specifici vizi di motivazione nei limiti consentiti.
- L'apertura della liquidazione controllata non è esclusa dalla mera incertezza sulla futura utilità della procedura per i creditori; occorre, invece, una definitiva e accertata assenza totale di risorse, anche prospettiche.
- Nel reclamo contro l'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria non si applicano automaticamente le preclusioni probatorie e assertive tipiche dell'appello.
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