Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20711/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il Tribunale aveva aperto la procedura di liquidazione controllata nei confronti della debitrice su ricorso di un creditore. La debitrice aveva reclamato alla Corte d'appello sostenendo, da un lato, che il creditore istante avesse poi rinunciato alla domanda perché un terzo si era fatto carico del debito e, dall'altro, che ella aveva già attivato tramite un OCC la procedura per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, asseritamente pregiudiziale rispetto alla liquidazione controllata. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo ritenendo irrilevante la rinuncia successiva del creditore e osservando che non risultava proposta alcuna domanda di esdebitazione dell'incapiente. In cassazione la debitrice deduceva, con due motivi, travisamento della prova e motivazione apparente, nonché violazione di norme processuali e del Codice della crisi, sostenendo: (1) che la Corte territoriale avesse errato nel dire che non era stata depositata domanda di esdebitazione, poiché in primo grado era stata prodotta la domanda di apertura della procedura OCC; (2) che comunque ricorrevano i presupposti dell'esdebitazione dell'incapiente, non avendo ella alcuna utilità da offrire ai creditori, e che il giudice del reclamo aveva male valutato il fatto e il programma di liquidazione, oltre a ritenere applicabili preclusioni processuali non pertinenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente al decisum, perché la Corte d'appello si era riferita all'assenza di una vera e propria domanda giudiziale di esdebitazione presentata tramite OCC al giudice competente, mentre la sola nomina dell'OCC non integra una procedura pendente. Ha considerato superfluo l'ulteriore rilievo della sentenza impugnata sulla limitazione della pregiudizialità alle sole procedure di cui al titolo IV, capo II, del Codice della crisi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che era irrilevante invocare i requisiti dell'esdebitazione dell'incapiente senza aver presentato la domanda; ha inoltre qualificato come insindacabili in sede di legittimità le censure alla valutazione del fatto sulla possibilità di attribuire utilità ai creditori, rilevando che la preclusione all'apertura della liquidazione controllata potrebbe sussistere solo in caso di accertata totale assenza di risorse, anche future, e non quando vi sia soltanto incertezza sulla loro esistenza. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mera nomina dell'Organismo di composizione della crisi non integra, di per sé, la pendenza di una procedura di esdebitazione: la procedura prende avvio con la presentazione della domanda al giudice competente tramite l'OCC.
  • La pregiudizialità idonea a impedire l'apertura della liquidazione controllata opera solo in presenza di una domanda giudiziale effettivamente introdotta di altra procedura prevista dalla legge, non in presenza di iniziative preparatorie o informali.
  • Nel giudizio di legittimità non sono sindacabili le censure che mirano soltanto a rivalutare il fatto o le risultanze istruttorie, salvo specifici vizi di motivazione nei limiti consentiti.
  • L'apertura della liquidazione controllata non è esclusa dalla mera incertezza sulla futura utilità della procedura per i creditori; occorre, invece, una definitiva e accertata assenza totale di risorse, anche prospettiche.
  • Nel reclamo contro l'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria non si applicano automaticamente le preclusioni probatorie e assertive tipiche dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.