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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28597/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La lite nasce da una domanda di simulazione assoluta di due atti di compravendita immobiliare, proposta in origine dalla banca creditrice nei confronti del fideiussore di una società debitrice e dei successivi acquirenti degli immobili. Il Tribunale ha dichiarato simulati i trasferimenti, ritenendo non provato l'effettivo pagamento del prezzo e l'accollo del mutuo. La Corte d'appello di Roma ha confermato il primo grado: per la prima vendita ha ritenuto non provato il pagamento tramite assegni né l'accollo del mutuo; per la seconda ha giudicato inidoneo l'estratto conto prodotto a provare l'incasso del prezzo da parte dell'alienante e non dimostrati né l'accollo del mutuo né il pagamento dei ratei. Ha valorizzato anche i rapporti familiari tra le parti e la comune provenienza territoriale come indizi della simulazione. In Cassazione gli acquirenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1417 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso oltre la domanda e che mancassero elementi gravi, precisi e concordanti per affermare la simulazione; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., deducendo che il pagamento del prezzo non poteva essere considerato decisivo perché pattuito anche mediante accollo di mutuo e che la corte avrebbe errato nel ritenere non provato l'incasso delle somme; 3) violazione degli artt. 1415, 2652 e 2697 c.c., assumendo che la controparte non avesse provato la simulazione e che operasse la presunzione di buona fede dell'acquirente; 4) violazione degli artt. 93 e ss. c.p.c. in punto spese, perché le spese erano state poste a carico dei ricorrenti anche in favore della cessionaria, pur in presenza della cedente non estromessa dal giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che si risolvessero in una mera e apodittica contrapposizione della diversa valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, senza dedurre specifici vizi di legittimità e senza adeguata argomentazione sulla pretesa ultrapetizione. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, richiamando il principio per cui le spese processuali sopportate dal soggetto legittimamente intervenuto ad adiuvandum sono poste a carico della parte la cui tesi infondata abbia determinato l'interesse all'intervento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore delle controricorrenti e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve denunciare in modo espresso e specifico uno dei vizi tipizzati, non potendo risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    I motivi devono essere formulati con contenuti e specificità tali da consentire di cogliere il vizio dedotto; in difetto il ricorso è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è inammissibile se non sorretta da specifica argomentazione e se in realtà tende a contestare la valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare in sede di legittimità una critica alla valutazione probatoria dei giudici di merito.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato con riferimento all'azione di simulazione e alla prova della simulazione nei rapporti rilevanti tra le parti e i terzi.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è infondata quando mira, in realtà, a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dal giudice di merito nella ricostruzione del fatto simulato.

  • art. 1415 c.c.

    Richiamato a sostegno della disciplina degli effetti della simulazione e della posizione dei terzi.

  • art. 2652 c.c.

    Richiamato con riferimento alla tutela e opponibilità nei giudizi relativi ad atti immobiliari.

  • artt. 93 e ss. c.p.c.

    Le spese possono essere poste a carico della parte soccombente anche in relazione all'intervento di un soggetto la cui presenza è stata resa necessaria dall'infondatezza della tesi avversaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre una lettura alternativa delle prove e dei fatti di causa, poiché il controllo di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contrapporre in modo generico la propria versione degli elementi istruttori alla motivazione della sentenza impugnata, senza indicare uno specifico vizio tipizzato dall'art. 360 c.p.c. e senza rispettare il requisito di specificità dell'art. 366 c.p.c.
  • Nelle controversie sulla simulazione di atti dispositivi immobiliari, il giudice di merito può fondare la decisione su un quadro indiziario e sulla mancata prova dell'effettività del corrispettivo e dell'accollo, purché la valutazione sia logicamente motivata.
  • La censura di ultrapetizione non può essere formulata in modo meramente assertivo: occorre indicare puntualmente in che cosa il giudice avrebbe ecceduto i limiti della domanda o del petitum.
  • In tema di spese processuali, il soggetto che interviene o partecipa al giudizio per tutelare il proprio interesse può ottenere il rimborso delle spese a carico della parte la cui difesa infondata abbia reso necessario il suo intervento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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