Sentenza del 08/03/2017 n. 5942 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato una cartella esattoriale di Euro 31.601,00, intestata al coniuge deceduto nel 2003 e notificata agli eredi nel 2010, relativa a omessi versamenti di rate di un condono ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale lo aveva respinto, ritenendo valida la notifica collettiva e impersonale agli eredi e non tardiva la cartella. Nel giudizio di cassazione la ricorrente ha però evidenziato che la sentenza d'appello era stata successivamente revocata con decisione passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e per sopravvenuto difetto di interesse. La revoca definitiva della sentenza impugnata aveva infatti rimosso dall'ordinamento la decisione oggetto del ricorso, facendo venir meno l'interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di cassazione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, poiché la revoca era intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
La cartella riguardava il mancato pagamento di rate relative a una definizione agevolata o condono fiscale previsto da tale disposizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, commi 2 e 4
La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto valida la notifica della cartella intestata al contribuente deceduto, effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, in assenza della comunicazione degli eredi prevista dal comma 2.
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
La disposizione transitoria sui termini di notifica delle cartelle è stata ritenuta non applicabile dalla Commissione Regionale, poiché la cartella derivava da un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione.
È richiamato per il deposito della memoria della ricorrente, con cui è stata segnalata la successiva revoca della sentenza impugnata.
Principio giurisprudenziale sull'interesse ad impugnare
L'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione.
Quando la decisione impugnata viene revocata con provvedimento passato in giudicato, il ricorso per cassazione diventa privo di oggetto e di interesse attuale, con conseguente inammissibilità.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata viene successivamente revocata e la revoca diventa definitiva, il giudizio di impugnazione avente a oggetto quella sentenza perde normalmente la propria funzione e può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse a impugnare deve esistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; un interesse originariamente valido può quindi venire meno per fatti sopravvenuti.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una valutazione favorevole sul merito delle contestazioni fiscali: in questo caso la Corte non ha deciso definitivamente sulla validità della notifica o sulla debenza dell'imposta.
- La revoca della sentenza impugnata può rendere inutile il ricorso anche se la decisione di revoca potrebbe teoricamente essere a sua volta impugnata: la mera possibilità di una futura impugnazione non mantiene attuale l'interesse al ricorso già pendente.
- Quando l'evento che rende inutile il giudizio si verifica dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere compensate, soprattutto se nessuna delle parti è direttamente responsabile della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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