Parere n. 765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Protur s.r.l. contro la Regione Sardegna per l’annullamento del Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo – adottato con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 22/3 del 24 maggio 2006 e approvato con successiva delibera del organo n. 36/7 del 5 settembre 2006; dei decreti del Presidente della Regione Autonoma Sardegna che ha disposto la pubblicazione delle predette deliberazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna; nonché di tutti atti di cui è composto il Piano ed in particolare delle sue Norme Tecniche di Attuazione con speciale riferimento agli artt. 15 e 11 e di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna – primo ambito omogeneo, delle relative deliberazioni di adozione e approvazione, dei decreti di pubblicazione e delle Norme Tecniche di Attuazione, con particolare riferimento agli artt. 15 e 11.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, proprietaria di un’area nel Comune di Castelsardo interessata da un piano di lottizzazione a destinazione alberghiera, ha impugnato il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna deducendo plurimi vizi di incompetenza, violazione delle norme regionali e statali sul procedimento di pianificazione paesaggistica, mancata intesa o copianificazione con lo Stato e gli enti locali, difetto di istruttoria e motivazione, irregolare esame delle osservazioni, partecipazione di organi non previsti dalla legge e illegittimità delle Norme Tecniche di Attuazione. In particolare, con i motivi 13, 14 e 15, sui quali la ricorrente ha dichiarato di mantenere l’interesse, è stata contestata la disciplina dell’art. 15 delle NTA: il comma 4 subordinava il completamento degli interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati al raggiungimento di un’intesa con Regione e Provincia; il comma 3 disciplinava invece gli interventi realizzabili nei Comuni dotati di PUC. La Regione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse. Il Consiglio di Stato ha dovuto stabilire, in primo luogo, se permanesse l’interesse al ricorso dopo l’annullamento giudiziale del comma 4 dell’art. 15 delle NTA e, in secondo luogo, se il comma 3 dello stesso articolo fosse compatibile con l’art. 8 della legge regionale Sardegna n. 8 del 2004 e con il principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha escluso il difetto originario di interesse, poiché al momento della proposizione del ricorso la società aveva un interesse concreto a contestare le previsioni del PPR che impedivano la realizzazione dell’intervento edilizio. Ha tuttavia rilevato che il comma 4 dell’art. 15 delle NTA era già stato annullato con sentenze del TAR Sardegna passate in giudicato. Trattandosi di una disposizione inscindibile contenuta in un atto amministrativo generale, l’annullamento produce effetti erga omnes, secondo quanto già chiarito dal parere della Sezione I n. 4006 del 12 dicembre 2014. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del tredicesimo motivo, in quanto riferito a una disposizione già annullata, e del quattordicesimo motivo, poiché l’intesa non costituisce più presupposto per il completamento degli interventi nei Comuni dotati di PUC. Il quindicesimo motivo, relativo al comma 3 dell’art. 15 delle NTA, è stato invece esaminato nel merito e respinto. Il Consiglio ha affermato che l’art. 8, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 8 del 2004 ha la medesima efficacia temporale delle misure di salvaguardia previste dall’art. 20, comma 7, della legge regionale n. 45 del 1989. Con l’entrata in vigore del PPR, la disciplina di salvaguardia impedisce quindi l’edificazione in contrasto con il piano paesaggistico, né la disciplina del PUC può prevalere sul PPR sovraordinato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte respinto.
Osservazioni
Motivi 13 e 14 - Art. 15, commi 3 e 4, delle NTA del PPR
I motivi sono divenuti improcedibili, poiché il comma 4 dell’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione era già stato annullato con sentenze del TAR Sardegna passate in giudicato. L’annullamento, riferito a una disposizione inscindibile di un atto amministrativo generale, produce effetti erga omnes; di conseguenza l’intesa prevista dal comma 4 non costituisce più presupposto per il completamento degli interventi previsti dai piani di lottizzazione nei Comuni dotati di PUC.
Motivo 15 - Compatibilità dell’art. 15, comma 3, delle NTA con l’art. 8 l.r. Sardegna n. 8/2004
La censura è infondata. L’art. 8, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 8 del 2004 deve essere interpretato alla luce della disciplina delle misure di salvaguardia: con l’entrata in vigore del PPR, la disciplina paesaggistica impedisce l’edificazione incompatibile con il piano sovraordinato. Il PUC eventualmente difforme non può prevalere sul PPR, in ragione del principio di prevalenza della tutela paesaggistica sancito dall’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 e dall’art. 9 Cost.
Norme richiamate
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario è il rimedio giustiziale nell’ambito del quale il parere del Consiglio di Stato definisce la fondatezza delle censure dedotte.
art. 15, commi 3 e 4, NTA del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il completamento degli interventi urbanistici ed edilizi previsti negli strumenti urbanistici di cui al comma precedente … per i quali non siano stati rilasciati alla data di entrata in vigore del P.P.R. i relativi titoli abilitativi è sottoposto al raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 11 da concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico
Il comma 4, già annullato con efficacia erga omnes, non può più subordinare il completamento degli interventi al raggiungimento dell’intesa. Il comma 3 resta invece compatibile con la prevalenza della disciplina paesaggistica.
art. 8, comma 1, l.r. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8
La disposizione ha la stessa efficacia temporale delle misure di salvaguardia e non può essere interpretata nel senso di consentire al PUC difforme di prevalere sul PPR.
art. 20, comma 7, l.r. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45
Dalla data di adozione del piano … si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.
La disposizione costituisce il parametro per riconoscere all’art. 8, comma 1, l.r. Sardegna n. 8/2004 la medesima efficacia temporale delle misure di salvaguardia.
art. 145, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Esprime il principio generale e non derogabile di prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli strumenti urbanistici comunali eventualmente difformi.
art. 9 Cost.
La tutela del paesaggio è un valore fondamentale della Repubblica e impedisce un’interpretazione della disciplina regionale che consenta ai PUC di frustrare la prevalenza del PPR.
Cons. St., sez. I, 12 dicembre 2014, n. 4006
Ha chiarito sia l’efficacia erga omnes dell’annullamento di disposizioni inscindibili di un atto amministrativo generale, sia la natura temporale delle misure di salvaguardia applicabili alla disciplina paesaggistica.
Cons. St., sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5459
Richiamato per il principio secondo cui l’efficacia oltre i limiti soggettivi del giudicato amministrativo opera, in particolare, per l’annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali rivolti a destinatari indeterminati o indeterminabili.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di una disposizione inscindibile contenuta in un atto amministrativo generale produce effetti erga omnes, poiché l’efficacia della pronuncia non resta limitata alle parti del giudizio quando l’atto è rivolto a destinatari indeterminati o indeterminabili.
- L’interesse alla decisione di un ricorso straordinario deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso; l’interesse originario non viene meno per il solo fatto che successivamente il quadro normativo o giurisprudenziale si sia modificato, ma il ricorso diviene improcedibile se l’utilità perseguita è stata già integralmente conseguita per effetto di un annullamento giudiziale erga omnes.
- Quando una disposizione impugnata è già stata annullata con efficacia erga omnes, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure dirette contro tale disposizione e quelle strettamente connesse che mirano a rimuovere il medesimo ostacolo all’attuazione dell’intervento.
- La disciplina regionale che prevede misure di salvaguardia collegate all’adozione o all’entrata in vigore di un piano paesaggistico deve essere interpretata in modo coerente con la prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli strumenti urbanistici comunali.
- Un piano urbanistico comunale eventualmente difforme non può prevalere sul piano paesaggistico regionale, poiché tale prevalenza comprometterebbe il principio inderogabile di tutela del paesaggio sancito dall’art. 9 Cost. e dall’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.
Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Protur s.r.l. contro la Regione Sardegna per l’annullamento del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, adottato e approvato nel 2006, dei relativi decreti di pubblicazione e delle Norme Tecniche di Attuazione, con particolare riferimento agli artt. 15 e 11.
La società, proprietaria di un’area nel Comune di Castelsardo interessata da un piano di lottizzazione a destinazione alberghiera, sosteneva che il PPR impedisse la realizzazione dell’intervento e deduceva numerosi vizi relativi alla competenza della Giunta regionale, al procedimento di formazione del piano, alla mancata intesa con lo Stato e gli enti locali, all’esame delle osservazioni e alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 15 delle NTA.
Premesse e interesse al ricorso
La società aveva inizialmente contestato l’intero impianto del PPR, deducendo quindici motivi. Nel corso del procedimento ha dichiarato di mantenere l’interesse soltanto all’accoglimento dei motivi 13, 14 e 15, relativi all’art. 15 delle NTA.
La Regione Sardegna ha eccepito la carenza di interesse, ma il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione quanto all’interesse originario: al momento della proposizione del ricorso, la società aveva un interesse concreto a contestare le prescrizioni del PPR che ostacolavano l’edificazione prevista dal piano di lottizzazione.
Annullamento giudiziale del comma 4 dell’art. 15 delle NTA
Il comma 3 dell’art. 15 consentiva, nei Comuni dotati di PUC, la realizzazione degli interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati e assistiti da convenzione efficace alla data di adozione del PPR. Il comma 4 subordinava invece il completamento degli interventi per i quali non fossero stati rilasciati i titoli abilitativi al raggiungimento di un’intesa con la Regione e la Provincia entro dodici mesi dall’entrata in vigore del piano.
Il comma 4 era già stato annullato dal TAR Sardegna con le sentenze n. 2010, n. 2011, n. 2012 e n. 2013 del 2007 e n. 84 e n. 498 del 2009, tutte passate in giudicato. Il Consiglio di Stato ha richiamato il precedente parere della Sezione I n. 4006 del 12 dicembre 2014, secondo cui l’annullamento di disposizioni inscindibili contenute in un atto amministrativo generale produce effetti erga omnes.
Ne consegue che l’eliminazione del comma 4 ha già rimosso l’obbligo dell’intesa quale presupposto per il completamento degli interventi. Per questa ragione:
- il motivo 13, diretto contro la disciplina dell’art. 15 nella parte in cui non consentiva il completamento degli interventi senza intesa, è improcedibile;
- il motivo 14, volto a contestare la legittimità dell’intesa prevista dall’art. 11 delle NTA, è anch’esso improcedibile, perché l’intesa non è più richiesta;
- le ulteriori censure originariamente dedotte non devono essere esaminate, non essendo più necessarie per conseguire l’utilità perseguita dalla ricorrente.
Compatibilità del comma 3 dell’art. 15 con la disciplina regionale
Con il motivo 15 la società ha sostenuto che il comma 3 dell’art. 15 violasse l’art. 8 della legge regionale Sardegna n. 8 del 2004, determinando una sospensione a tempo indeterminato dell’efficacia delle prescrizioni urbanistiche comunali e impedendo l’attuazione del PUC del Comune di Castelsardo.
La censura è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha richiamato il parere della Sezione I n. 4006 del 12 dicembre 2014, secondo cui l’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2004 deve essere interpretato in coerenza con la disciplina delle misure di salvaguardia prevista dall’art. 20, comma 7, della legge regionale n. 45 del 1989.
Con l’entrata in vigore del PPR, le misure di salvaguardia impediscono l’edificazione incompatibile con la pianificazione paesaggistica. L’art. 8 della legge regionale n. 8 del 2004 non può quindi essere interpretato nel senso di consentire al PUC, anche se già approvato, di prevalere sul PPR sovraordinato.
Prevalenza della pianificazione paesaggistica
Il Collegio ha fondato la decisione sul principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica sancito dall’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. Una diversa interpretazione consentirebbe agli strumenti urbanistici comunali di neutralizzare la tutela paesaggistica regionale, in contrasto con l’art. 9 Cost., che riconosce la tutela del paesaggio quale valore fondamentale della Repubblica.
Il PUC del Comune di Castelsardo, anche se approvato anteriormente o comunque dotato di una disciplina urbanistica favorevole all’intervento, non può dunque prevalere sulle prescrizioni del PPR incompatibili con la tutela paesaggistica.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere:
- dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento ai motivi 13 e 14, in conseguenza dell’annullamento erga omnes del comma 4 dell’art. 15 delle NTA;
- respinto con riferimento al motivo 15, concernente la legittimità del comma 3 dell’art. 15 e la prevalenza del PPR sul PUC comunale.
Il ricorrente non ha quindi ottenuto l’accoglimento delle proprie censure ancora coltivate.
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