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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06848/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società aveva promosso azione di responsabilità professionale contro il proprio avvocato, sostenendo che questi avesse causato la perdita della possibilità di ottenere un ulteriore indennizzo assicurativo per danni da incendio. Secondo la ricorrente, il difensore non avrebbe riassunto, davanti al giudice territorialmente competente, un giudizio nel quale era stata dichiarata l’incompetenza del Tribunale adito, con conseguente perdita della chance di coltivare la domanda riconvenzionale relativa al valore a nuovo di beni mobili e attrezzature distrutti nell’incendio. La società imputava al professionista anche di avere proposto irritualmente una domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di avere omesso di dimostrare il nesso causale tra la condotta e il danno, che avrebbe dovuto essere valutato in termini prognostici come probabile esito favorevole della lite. La Corte d’appello aveva però confermato il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che la mancata riassunzione non avesse inciso sulla sorte della pretesa, già trattata in altro giudizio e comunque non dimostrata come probabilmente vittoriosa. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione degli artt. 2730 e 2236 c.c. per l’asserita responsabilità del difensore; omesso esame del nesso eziologico e del probabile esito favorevole della domanda se correttamente coltivata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha accolto l’eccezione di difetto di valida procura, perché la società ricorrente non aveva dimostrato il potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito il mandato al difensore, essendo stata formalmente contestata la legittimazione. Ha aggiunto che, comunque, il ricorso sarebbe stato inammissibile anche nel merito: il primo motivo era precluso dalla doppia conforme e non rispettava gli oneri di specificità e localizzazione degli atti; il secondo non individuava correttamente le affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con la disciplina invocata; il terzo deduceva un fatto privo dei requisiti del fatto decisivo omesso e, comunque, soggetto alla preclusione della doppia conforme. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 116 c.p.c. per denunciare una pretesa erronea valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un vizio nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla responsabilità professionale e al nesso causale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha escluso la sua utilizzabilità in presenza di doppia conforme di merito e ha ritenuto che il fatto indicato dalla ricorrente non avesse i requisiti del fatto decisivo omesso.

  • art. 2730 c.c.

    Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza specifica deduzione di contrasto tra la sentenza impugnata e le regole di diritto applicabili.

  • art. 2236 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del professionista; la Corte ha ritenuto il motivo non specificamente articolato come errore di diritto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare la preclusione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato la mancata riproduzione e localizzazione, per la parte di interesse, dell’atto processuale su cui si fondava la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • Cass., Sez. Un., 05/11/2021, n. 31963

    Richiamata per il principio secondo cui, se la rappresentanza processuale è formalmente contestata, grava sulla parte l’onere di dimostrare il potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura.

  • Cass., Sez. Un., 5/05/2006, n. 10313

    Richiamata per il principio di specificità richiesto ai motivi di ricorso per cassazione deducenti errores in iudicando.

  • Cass. 25/09/2018, n. 22786

    Richiamata per affermare che il fatto dedotto dalla ricorrente non integrava un fatto decisivo omesso idoneo a determinare la cassazione della sentenza.

  • Cass. n. 17360/2021

    Richiamata dalla difesa del controricorrente, ma ritenuta non pertinente perché il problema non era l’assenza del mandante, bensì la mancanza di legittimazione del soggetto conferente la procura.

Massime di principio

  • Quando la rappresentanza processuale della persona giuridica è formalmente contestata, la parte che ha conferito il mandato deve dimostrare il potere rappresentativo del soggetto che ha rilasciato la procura.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile nei limiti ordinari dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce un error in iudicando deve indicare in modo specifico le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee e il contrasto con le norme o con l’interpretazione giurisprudenziale.
  • Ai fini della responsabilità professionale dell’avvocato non basta allegare un errore difensivo: occorre anche allegare e provare il nesso causale, mediante una valutazione prognostica sul probabile esito favorevole della controversia se l’attività fosse stata correttamente svolta.
  • Non integra un fatto decisivo omesso la mera ipotesi che, in una diversa gestione della controversia, le parti avrebbero potuto considerare una pretesa in sede transattiva, se tale circostanza non presenta carattere decisivo e non supera le preclusioni processuali.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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