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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34572/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a un fermo amministrativo per crediti posti in riscossione (cartelle esattoriali). In primo grado il contribuente (Calisti) aveva ottenuto l'accoglimento dell'impugnazione del fermo e la declaratoria di difetto di giurisdizione sui crediti non tributari; Equitalia Sud ha appellato sostenendo che le notifiche e i presupposti della riscossione fossero regolari. In appello la Corte regionale ha rigettato l'appello ritenendo che Equitalia non si fosse costituita in primo grado e che, in sede di gravame, avesse depositato soltanto copie informali di relata senza le cartelle di pagamento, non assolvendosi così l'onere probatorio. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi (violazione di norme civili e tributarie relative alla prova per iscritto, ammissibilità di nuovi documenti in appello e contestazione delle spese).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso (assorbendo il quarto), ritenendo che: 1) ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 (principio di specialità), è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello anche se disponibili in primo grado e anche se la parte è stata contumace in primo grado; 2) la prova della perfezione della notifica può essere soddisfatta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (A/R) e non è necessaria la copia dell'atto originale, alla stregua della presunzione di conoscenza dell'art. 1335 c.c.; 3) le copie hanno efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2719 c.c. e la loro conformità all'originale può essere contestata solo con specifiche e circostanziate censure (non con formule generiche del tipo "impugno e contesto"); inoltre, la contestazione non vincola il giudice che può accertare la conformità con altri mezzi, comprese le presunzioni. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    art. 58, c. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario (principio di specialità), anche se erano disponibili in primo grado e anche quando la parte è stata contumace in primo grado; prevale sulla disciplina ordinaria civile (art. 345 c.p.c.)

  • cod. civ., art. 2719

    Attribuisce efficacia probatoria alle copie degli atti; le copie possono essere ammesse e valutate dal giudice

  • cod. civ., art. 1335

    Presunzione di conoscenza per l'atto consegnato all'indirizzo del destinatario: la produzione dell'avviso di ricevimento è idonea a provare la notifica, salvo che il destinatario dimostri di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione

  • d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 5

    art. 26, c. 5 d.p.r. n. 602/1973

    Riferito alle notifiche degli atti presupposti (cartelle di pagamento e atto di intimazione); la Corte ha ritenuto che l'omessa produzione delle cartelle non impedisca che la notifica sia provata mediante altri documenti come l'avviso di ricevimento e le copie, valutate con le regole sopra indicate

  • c.p.c., art. 345

    Norma del processo civile ordinario che limita la produzione di nuovi documenti in appello; tuttavia, nel processo tributario prevale la disciplina speciale (d.lgs. 546/1992 art. 58), per cui le condizioni dell'art. 345 non si applicano in via esclusiva

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata con riferimento alla condanna alle spese in appello; il motivo relativo è stato assorbito dalla Corte e quindi non deciso nel merito

Massime di principio

  • Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, anche se i documenti erano già disponibili in primo grado o la parte era contumace in primo grado
  • La produzione dell'avviso di ricevimento (A/R) è generalmente sufficiente a provare la perfezione della notifica di una cartella esattoriale; non è sempre necessaria la produzione dell'originale della cartella
  • Le copie degli atti hanno efficacia probatoria (art. 2719 c.c.); la loro conformità all'originale può essere contestata, ma la contestazione deve essere precisa e circostanziata (non bastano formule generiche)
  • Una contestazione generica della conformità di una copia non esclude che il giudice possa accertare la conformità attraverso altri mezzi, comprese le presunzioni
  • Se l'agente della riscossione non si è costituito in primo grado, la produzione in appello di documentazione anche in copia può essere valutata alla stregua delle regole di ammissione e di efficacia probatoria previste dal processo tributario
  • Le questioni di spese processuali possono essere assorbite se la Corte decide per la cassazione e il rinvio; la nuova valutazione del merito potrà includere anche la rinnovazione della decisione sulle spese

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