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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 30772 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che la notifica della cartella di pagamento, effettuata presso il curatore del fallimento dopo la chiusura della procedura e il ritorno della società in bonis, non fosse inesistente, ma eventualmente nulla e quindi sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo. La controversia riguardava una cartella di Euro 231.689,60, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della contestazione sulla validità della notifica della cartella. Dopo aver disposto il rinnovo della notifica del ricorso alla società contribuente, ha rilevato che tale rinnovo non era stato eseguito entro il termine di 60 giorni assegnato, nonostante la comunicazione dell'ordinanza. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di notifica. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    L'Agenzia sosteneva che l'eventuale vizio della notifica fosse una nullità, e non un'inesistenza, e che potesse quindi essere sanato dal raggiungimento dello scopo. La Corte, tuttavia, non ha esaminato questa questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato rinnovo della notifica.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stata indicata dall'Agenzia come base del motivo di ricorso, volto a denunciare l'errata applicazione delle regole sulla nullità e sanabilità della notifica.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata quale base per l'emissione della cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata quale base per la liquidazione e il recupero di somme relative all'imposta sul valore aggiunto tramite controllo automatizzato.

  • Art. 378 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata da Equitalia Sud S.p.A. nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Quando la Corte ordina il rinnovo della notifica di un ricorso, il termine assegnato deve essere rispettato rigorosamente; il mancato rinnovo determina l'inammissibilità del ricorso, anche se le questioni di merito potrebbero essere fondate.
  • La Corte di cassazione può definire il giudizio per una ragione processuale senza esaminare la questione sostanziale controversa, come la validità o sanabilità della notifica della cartella.
  • La distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente può essere decisiva: la nullità può, in determinati casi, essere sanata dal raggiungimento dello scopo, mentre l'inesistenza non è normalmente soggetta alla medesima sanatoria.
  • Il rispetto degli adempimenti processuali e dei termini perentori prevale sull'esame delle ragioni di merito; la parte che non esegue correttamente una notifica richiesta dal giudice rischia di perdere il giudizio senza che le proprie argomentazioni vengano valutate.
  • La decisione non stabilisce definitivamente se la notifica della cartella presso il curatore del fallimento fosse nulla o inesistente, perché la Corte non è arrivata a esaminare tale questione.

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