Cassazione Civile, Ordinanza n. 28873/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I proprietari di due immobili impugnavano, in sede tributaria, l'atto con cui l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il classamento e la rendita catastale dei beni, collocati in una microzona romana, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata a favore dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, in relazione al d.P.R. n. 138 del 1998, e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso di riclassamento fosse privo di una motivazione concreta e individualizzata: non indicava i presupposti di fatto della rettifica, non esponeva gli elementi specifici riferiti ai singoli immobili, non spiegava le fonti e i criteri dei valori utilizzati e non consentiva di verificare il significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale. L'Agenzia resistette con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che nel riclassamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004 la motivazione deve essere rigorosa, completa e specifica sia quanto alla microzona sia quanto al singolo immobile. L'atto impugnato si limitava a richiamare in modo generico il rapporto tra valori di mercato e catastali e non indicava fonti, tempi, criteri e dati concreti posti a base della revisione, né gli elementi specifici incidenti sulla singola unità immobiliare. Per tale ragione la sentenza d'appello è stata cassata; la Corte, non dovendo svolgere ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito sono state compensate per la complessità e l'evoluzione recente della giurisprudenza sulla materia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
la revisione del classamento per microzone è legittima solo se l'atto di riclassamento è motivato in modo rigoroso e specifico, con indicazione dei presupposti concreti della variazione
rileva ai fini dei criteri di classamento e della considerazione delle caratteristiche edilizie dell'immobile
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
impone una motivazione dell'atto impositivo idonea a rendere conoscibili al contribuente le ragioni concrete della pretesa
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998
le caratteristiche edilizie del fabbricato devono essere considerate nella determinazione della classe e della rendita catastale
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve essere completa, specifica e razionale: non basta il mero richiamo al significativo scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona.
- L'amministrazione deve indicare in modo chiaro sia i presupposti concreti che hanno determinato la revisione della microzona, sia i criteri applicati al singolo immobile, spiegando come i dati di contesto incidano sulla sua specifica rendita.
- L'avviso di riclassamento non può fondarsi su formule generiche o su dati quantitativi non verificabili: devono essere esplicitate fonti, metodi di rilevazione, criteri di elaborazione e tempi delle stime utilizzate.
- In tema di classamento, l'ufficio non può limitarsi a una riclassificazione di massa astrattamente giustificata, ma deve dimostrare la ricaduta concreta dei mutamenti della microzona sulla singola unità immobiliare.
- La motivazione del provvedimento delimita anche il thema decidendum del contenzioso: l'amministrazione non può in giudizio addurre ragioni diverse da quelle enunciate nell'atto impugnato.
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