Cassazione Penale, Ordinanza n. 13021/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, all'esito di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., gli aveva irrogato anni tre e mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., assumendo che il giudice non gli avesse avvertito della possibilità che la pena detentiva non superiore a quattro anni fosse sostituita con una pena sostitutiva ex art. 53 l. n. 689/1981. La Corte ha ritenuto la censura non consentita nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, perché non attinente a una illegalità della pena ma a una norma non applicabile al procedimento definito con accordo, in assenza di patto sull'applicazione della pena sostitutiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura semplificata. La Corte ha affermato che l'art. 545-bis c.p.p., che impone l'avviso sulla possibile sostituzione della pena detentiva breve nel giudizio ordinario, non si applica al patteggiamento; dopo le modifiche dell'art. 444 c.p.p. le parti possono concordare anche la pena sostitutiva, ma solo se essa forma oggetto dell'accordo processuale. In mancanza di tale accordo, il giudice del patteggiamento ha solo la scelta tra accoglimento e rigetto della richiesta, sicché non vi è alcuna illegalità della pena deducibile ex art. 448 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati oggetto di patteggiamento, senza specifiche questioni interpretative nella decisione.
Norma incriminatrice richiamata come secondo reato contestato, senza ulteriori profili interpretativi nel provvedimento.
L'obbligo di avviso sulla possibilità di sostituzione della pena detentiva breve riguarda il giudizio ordinario e non si applica al procedimento definito con patteggiamento.
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata come fonte delle pene sostitutive, applicabili solo se oggetto dell'accordo nel patteggiamento.
Dopo la riforma, consente alle parti di includere nell'accordo anche l'applicazione di una pena sostitutiva.
Indicato quale riferimento alle pene detentive brevi sostituibili entro il limite dei quattro anni, ma solo se la sostituzione è pattuita.
Delimita i motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento; la censura svolta è stata ritenuta fuori dai limiti consentiti.
La Corte richiama la norma per affermare l'inammissibilità del ricorso proposto per un motivo non consentito dalla legge.
art. 3 Cost.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata solo per il principio secondo cui la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende richiede l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la deduzione in cassazione di una pretesa violazione dell'obbligo di avviso sulle pene sostitutive è inammissibile se non si traduce in un vizio di illegalità della pena, poiché tale obbligo è previsto per il giudizio ordinario e non per il rito ex art. 444 c.p.p.
- Dopo la riforma dell'art. 444 c.p.p., la pena sostitutiva può essere applicata dal giudice del patteggiamento solo quando la sostituzione sia stata espressamente inserita nell'accordo tra le parti; in difetto, il giudice può soltanto accogliere o rigettare la richiesta di applicazione della pena.
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi consentiti dalla legge; una doglianza che attenga a regole non applicabili al rito o che non evidenzi un'illegalità della pena è fuori dai limiti dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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