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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03333/2026 del 14/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice a ottenere dall'INPS, tramite il Fondo di garanzia, il pagamento della mensilità di novembre 2015 e del T.F.R. maturato presso una società datrice di lavoro poi sottoposta a sequestro e amministrazione giudiziaria e quindi dichiarata fallita. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base della documentazione prodotta e del riconoscimento del debito da parte dell'amministratore giudiziario; in appello, invece, la domanda è stata rigettata perché mancava un titolo giudiziale che accertasse l'esistenza e l'ammontare del credito. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione alla disciplina del codice antimafia per asserita applicazione di una normativa non pertinente ratione temporis; omessa pronuncia e violazione dell'art. 115 c.p.c. per la ritenuta contestazione del TFR e del credito; violazione della legge n. 228/2012 e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c.; nonché una doppia questione di legittimità costituzionale ed eurounitaria, sostenendo che, nel caso concreto, sarebbe stato impossibile ottenere il previo accertamento del credito e poi procedere esecutivamente verso il datore di lavoro, con conseguente irragionevole perdita della tutela verso il Fondo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di rilevanza, infondato il secondo perché la Corte territoriale aveva espressamente considerato la contestazione del credito e perché non era configurabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo o la violazione dell'art. 115 c.p.c. nei termini richiesti. Ha poi rigettato il terzo e il quarto motivo, osservando che la censura era costruita su un presupposto non corrispondente alla ratio decidendi della sentenza impugnata: il problema non era l'impossibilità di azione esecutiva, ma la mancanza del preventivo accertamento del credito nei confronti del datore di lavoro, requisito ritenuto necessario per l'accesso al Fondo. Ha quindi confermato il principio secondo cui l'INPS, quale soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro, può erogare le prestazioni solo dopo che il credito sia stato accertato nell'an e nel quantum. Le spese di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidarsi successivo dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 113 c.p.c.

    invocato per censurare l'applicazione della normativa sostanziale ritenuta errata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare una pretesa valutazione di prove non dedotte, ma la Corte esclude la violazione nei termini rigorosi richiesti

  • art. 117 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    norma ritenuta dalla ricorrente erroneamente applicata ratione temporis

  • art. 1, commi 194 e 204, della L. 24 dicembre 2012, n. 228

    invocata nel terzo motivo per censurare la disciplina applicata

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'estinzione della società debitrice e alla possibilità di ottenere l'accertamento del credito

  • art. 2, comma 5, L. 297/1982

    indicato come fonte del requisito del previo accertamento del credito e della necessità di agire secondo la sequenza prevista per l'accesso al Fondo

  • art. 2, comma 8, L. 297/1982

    richiamato per la finalità istituzionale del Fondo e l'impiego delle risorse pubbliche

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    menzionato nel dispositivo per il regime del contributo unificato

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato per il sistema concorsuale e per l'alternatività delle regole del concorso rispetto all'azione individuale

  • art. 102 r.d. 267/1942

    menzionato nei rilievi della ricorrente sulla pretesa illegittimità del sistema

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla ricorrente nella prospettazione di illegittimità costituzionale

  • art. 4 Cost.

    evocato dalla ricorrente nella prospettazione di illegittimità costituzionale

  • art. 10 Cost.

    evocato dalla ricorrente nella prospettazione di illegittimità costituzionale

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla ricorrente nella prospettazione di illegittimità costituzionale

  • art. 35 Cost.

    evocato dalla ricorrente nella prospettazione di illegittimità costituzionale

  • art. 36 Cost.

    evocato dalla ricorrente nella prospettazione di illegittimità costituzionale

  • art. 117 Cost.

    evocato dalla ricorrente nella prospettazione di illegittimità costituzionale e di contrasto eurounitario

  • art. 25 Carta Sociale Europea

    richiamato dalla ricorrente come norma interposta a sostegno della questione di costituzionalità

  • Direttiva 80/987/CEE

    richiamata dalla ricorrente quale fonte eurounitaria di tutela dei lavoratori per il pagamento dei crediti insoluti

  • art. 414 c.p.c.

    menzionato dalla ricorrente per sostenere di avere già chiesto in giudizio l'accertamento del credito

Massime di principio

  • Per ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento di retribuzioni insolute o del T.F.R. è necessario che il credito del lavoratore sia previamente accertato, nell'an e nel quantum, nei confronti del datore di lavoro o secondo il titolo idoneo previsto dall'ordinamento.
  • Il Fondo di garanzia opera con obbligazioni autonome rispetto a quelle del datore di lavoro, ma la sua prestazione è parametrata al credito lavorativo accertato; il Fondo, essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, non è il soggetto nei confronti del quale va in primo luogo ottenuta l'asseverazione del credito.
  • La mera produzione di buste paga o di documentazione fiscale non sostituisce, di regola, il titolo giudiziale o altro titolo idoneo richiesto per provare la consistenza del credito ai fini dell'intervento del Fondo, quando tale consistenza sia contestata.
  • L'eventuale difficoltà o aleatorietà dell'azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro non elide, di per sé, il requisito del preventivo accertamento del credito, che resta elemento costitutivo della pretesa verso il Fondo.
  • L'omesso esame di una tesi difensiva non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo; ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. occorre l'indicazione di un fatto storico specifico, con i necessari riferimenti al suo emersione e alla sua decisività.

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