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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03300/2026 del 14/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento di alcune spettanze retributive rimaste insolute dal datore di lavoro poi fallito: in particolare la retribuzione di dicembre 2009 e il rateo di tredicesima 2009, oltre ad altre ultime mensilità indicate nel ricorso monitorio. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione dell'INPS al decreto ingiuntivo, e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'INPS ha denunciato violazione del d.lgs. n. 80 del 1992, sostenendo che mancasse il requisito temporale della prestazione del Fondo, perché i crediti azionati non rientravano nel cd. trimestre rilevante: il rapporto era stato sospeso con CIGS dal 14 dicembre 2009 e la domanda giudiziale contro il datore di lavoro era stata proposta solo il 27 dicembre 2010, sicché i crediti per dicembre 2009 e tredicesima risultavano anteriori al periodo utile calcolato a ritroso dalla domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'INPS. Ha ribadito i principi già affermati in precedenti conformi: per la tutela del Fondo di garanzia il riferimento temporale va computato rispetto alla data di proposizione della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o, comunque, dell'iniziativa giudiziale del lavoratore volta a far valere il credito; inoltre, i periodi non lavorati che non danno diritto alla retribuzione devono essere neutralizzati, ma solo se i mesi così individuati restano comunque compresi nei dodici mesi anteriori alla domanda. Nel caso concreto, poiché il ricorso ex art. 414 c.p.c. era stato depositato il 27 dicembre 2010, le voci richieste per dicembre 2009 e per la tredicesima di quel mese cadevano fuori dal periodo utile. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lett. a), e 3

    la prestazione del Fondo di garanzia spetta solo se i crediti retributivi insoluti rientrano nel trimestre rilevante, da collocarsi entro i dodici mesi anteriori alla domanda volta all'apertura della procedura concorsuale; i periodi non lavorati privi di diritto alla retribuzione vanno neutralizzati, ma senza oltrepassare tale limite temporale.

  • art. 374 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione alla richiesta del controricorrente di rimessione alle Sezioni Unite, richiesta non accolta perché non ravvisati argomenti decisivi per mutare l'orientamento consolidato.

  • art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    richiamato in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ritenuto necessario alla luce della coerenza dell'interpretazione seguita con il diritto dell'Unione europea.

  • art. 414 c.p.c.

    indicato quale base del ricorso giudiziale del lavoratore nei confronti del datore di lavoro; la data di deposito di tale ricorso è stata assunta come riferimento temporale decisivo per verificare il possesso del requisito dei dodici mesi.

Massime di principio

  • Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per le retribuzioni insolute, il termine dei dodici mesi va computato a ritroso dalla proposizione della domanda giudiziale o dell'iniziativa volta ad aprire la procedura concorsuale, non dalla data di apertura della procedura stessa.
  • Per individuare le ultime tre mensilità rilevanti, i periodi di sospensione del rapporto che non danno diritto alla retribuzione devono essere neutralizzati; tuttavia la ricostruzione non può spingersi oltre il limite dei dodici mesi anteriori alla domanda.
  • La tutela del Fondo copre solo crediti salariali temporalmente collocati nel periodo presuntivamente collegato allo stato di insolvenza del datore di lavoro; se i crediti ricadono fuori da tale finestra temporale, la prestazione non è dovuta.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in modo consolidato il criterio applicativo del d.lgs. n. 80 del 1992, non è necessario sollevare questione alle Sezioni Unite o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia se non emergono argomenti nuovi decisivi.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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