Cassazione Civile, Ordinanza n. 00706/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento di alcuni canoni di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un veicolo. La società concedente, dopo aver ricevuto il bene in restituzione a seguito di sequestro e dissequestro penale, aveva comunicato la risoluzione del contratto avvalendosi di una clausola risolutiva espressa, con conseguente venir meno del titolo di detenzione dell’utilizzatore. Il conduttore/utilizzatore sosteneva che il ritardo nei pagamenti fosse dipeso dagli effetti del sisma che aveva colpito l’Abruzzo nel 2009, invocando in sostanza una causa di forza maggiore. In appello la domanda era stata respinta; con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza o del procedimento per asserita motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che la decisione impugnata fosse sostanzialmente priva di reale motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato. Ha osservato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione chiara e completa: i giudici di merito avevano spiegato che la concedente si era legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, che il contratto di leasing si era risolto di diritto e che, venuto meno il titolo contrattuale, l’utilizzatore non aveva più diritto alla detenzione del bene. La Corte ha quindi rigettato il ricorso. Non ha liquidato spese processuali per la mancata difesa della parte intimata; ha però applicato l’art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La clausola risolutiva espressa consente la risoluzione di diritto del contratto mediante dichiarazione della parte interessata, con effetti equiparati a quelli della pronuncia giudiziale quanto allo scioglimento del vincolo.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione meramente apparente o inesistente; non è configurabile quando la sentenza esponga in modo percepibile le ragioni della decisione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il vizio deducibile riguarda la nullità della sentenza o del procedimento, ma non consente di censurare come nullità una motivazione che sia solo ritenuta insufficiente se in realtà comprensibile e logicamente articolata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La riformulazione del vizio motivazionale ha ridotto il sindacato di legittimità al "minimo costituzionale", limitandolo ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per l’interpretazione della portata della riforma del vizio di motivazione.
La decisione è stata definita nel procedimento camerale con proposta di definizione anticipata.
Ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di leasing, la mancata corresponsione dei canoni può integrare un inadempimento idoneo a legittimare l’attivazione della clausola risolutiva espressa, con risoluzione di diritto del contratto e cessazione del titolo di detenzione del bene in capo all’utilizzatore.
- Una volta comunicata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, i pagamenti effettuati successivamente non impediscono il prodursi degli effetti risolutori già verificatisi.
- La deduzione di un vizio di motivazione come nullità della sentenza è infondata quando la decisione impugnata contenga una motivazione effettiva, intellegibile e logicamente coerente, anche se sintetica.
- Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale e non consente censure meramente assertive o dirette solo a ottenere una rivalutazione del merito.
- Chi invoca una causa esterna di giustificazione dell’inadempimento deve allegare e provare rigorosamente il nesso tra l’evento dedotto e il mancato adempimento.
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