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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27062/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicataria)

La controversia

Nella liquidazione dell’attivo di una procedura fallimentare, un immobile era stato aggiudicato a una società, la quale aveva anche versato il saldo del prezzo. Dopo la presentazione di una proposta di concordato fallimentare, condizionata alla presenza dell’immobile nell’attivo trasferito, una creditrice aveva reclamato l’aggiudicazione definitiva. Il giudice delegato aveva quindi disposto la sospensione della vendita; la società aggiudicataria aveva reclamato tale provvedimento e il Tribunale di Pisa, con decreto depositato il 23 novembre 2022, aveva accolto il reclamo. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 153, 571, 585 e 587 c.p.c. e degli artt. 104-ter, 107 e 108 L.F., sostenendo che l’aggiudicataria fosse stata ammessa a pagare il saldo oltre il termine perentorio previsto dal bando e che la proposta di concordato del terzo avrebbe consentito un migliore realizzo e una maggiore soddisfazione dei creditori; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 108 L.F., lamentando che il tribunale non avesse verificato se il prezzo di aggiudicazione fosse notevolmente inferiore a quello giusto alla luce del contesto storico e geografico e dei valori di mercato del momento; con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 107, comma 3, L.F., deducendo che il tribunale non si fosse pronunciato sull’eccezione relativa alla mancata prova della notificazione dell’aggiudicazione ai creditori ipotecari. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile soltanto contro un provvedimento decisorio, cioè idoneo a incidere su diritti soggettivi con stabilità assimilabile al giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare analiticamente i tre motivi. Il decreto impugnato aveva deciso il reclamo contro una sospensione provvisoria delle operazioni di vendita, adottata a margine della procedura e rimasta priva di autonoma incidenza definitiva: tanto la sospensione quanto la sua revoca lasciavano impregiudicata la decisione sul distinto reclamo contro l’aggiudicazione definitiva. Di conseguenza, il decreto non aveva inciso sui diritti soggettivi con la stabilità necessaria per essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione. Le contestazioni della ricorrente riguardavano invece la legittimità dell’aggiudicazione e andavano trattate nella sequenza prevista dalla legge fallimentare: decisione del curatore, reclamo al giudice delegato ex art. 36 L.F. e reclamo al collegio ex art. 26 L.F. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della parte rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    È decisorio il provvedimento, quantunque avente forma diversa dalla sentenza, che incida su diritti soggettivi con una stabilità della decisione paragonabile a quella del giudicato

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso contro provvedimenti formalmente non qualificati come sentenze solo se presentano carattere decisorio, incidendo su diritti soggettivi con stabilità paragonabile al giudicato.

  • art. 108 L.F.

    Il decreto del giudice delegato ai sensi dell’art. 108 legge fall. può assumere valore decisorio (e, quindi, la decisione sul relativo reclamo, non altrimenti impugnabile, può essere sottoposta al ricorso straordinario per cassazione) qualora comporti o il via libera definitivo alla vendita (rigettando l’istanza di sospensione) o, al contrario, un definitivo ostacolo al perfezionamento della vendita, nonostante l’intervenuta aggiudicazione

    Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 108 L.F. è impugnabile in via straordinaria solo quando determina in modo definitivo il corso della vendita, consentendone il perfezionamento o impedendolo nonostante l’aggiudicazione. Una sospensione meramente provvisoria, la cui revoca lascia impregiudicata la decisione sull’aggiudicazione, non ha tale carattere.

  • art. 36 L.F.

    i tre motivi di ricorso, di cui non occorre qui procedere all’esame analitico, sono tutti volti a contestare la legittimità dell’aggiudicazione definitiva del bene a Go Gomma International S.r.l. e quindi pongono questioni che riguardano più appropriatamente quella vicenda, da trattare attraverso la corretta sequenza (i) decisione del curatore, (ii) reclamo al giudice delegato ex art. 36 legge fall. e (iii) reclamo al collegio ex art. 26 legge fall.

    Le contestazioni che riguardano la legittimità dell’aggiudicazione devono essere fatte valere attraverso la sequenza di rimedi indicata dalla Corte, a partire dalla decisione del curatore e dal reclamo al giudice delegato ex art. 36 L.F.

  • art. 26 L.F.

    i tre motivi di ricorso, di cui non occorre qui procedere all’esame analitico, sono tutti volti a contestare la legittimità dell’aggiudicazione definitiva del bene a Go Gomma International S.r.l. e quindi pongono questioni che riguardano più appropriatamente quella vicenda, da trattare attraverso la corretta sequenza (i) decisione del curatore, (ii) reclamo al giudice delegato ex art. 36 legge fall. e (iii) reclamo al collegio ex art. 26 legge fall.

    Dopo il reclamo al giudice delegato previsto dall’art. 36 L.F., le contestazioni sull’aggiudicazione seguono il reclamo al collegio previsto dall’art. 26 L.F.; non possono essere trasferite al ricorso straordinario contro un decreto non decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    A seguito della dichiarazione d’inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile contro un provvedimento non avente forma di sentenza soltanto se esso incide su diritti soggettivi con stabilità della decisione paragonabile a quella del giudicato.
  • Il decreto del giudice delegato che sospende le operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108 L.F. è decisorio, ai fini del ricorso straordinario per cassazione, quando determina un definitivo via libera alla vendita oppure un definitivo impedimento al suo perfezionamento nonostante l’aggiudicazione. Non è decisorio il provvedimento di sospensione meramente provvisorio, né la sua revoca, quando resta impregiudicata la decisione sul separato reclamo contro l’aggiudicazione.
  • Le contestazioni sulla legittimità dell’aggiudicazione in una procedura fallimentare devono essere fatte valere con la sequenza di rimedi indicata dalla legge fallimentare — decisione del curatore, reclamo al giudice delegato ex art. 36 L.F. e reclamo al collegio ex art. 26 L.F. — e non mediante ricorso straordinario contro un provvedimento interlocutorio privo di carattere decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione

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