Cassazione Penale, Sentenza n. 47002/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare relativa al delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990 aggravato dal metodo mafioso. La difesa sosteneva che i fatti ascritti con la seconda ordinanza erano anteriori alla prima ordinanza cautelare emessa in altro procedimento e che la seconda ordinanza traeva largamente fondamento da dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese entro il 10/04/2018 (Tarullo, Sabba, Papaleo). Perciò, ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., chiedeva la retrodatazione al momento di esecuzione della prima misura (esecuzione del provvedimento nel procedimento distinto il 18/06/2018) e deduceva altresì l'esistenza di una connessione qualificata/continuazione tra i due procedimenti (art. 12 lett. c c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato contraddittorietà e omissioni nella motivazione del Tribunale di Bari: da un lato il Tribunale affermava che il fatto contestato era anteriore alla prima ordinanza, dall'altro escludeva l'anteriorità ragionando su date di arresto e di emissione dei provvedimenti in modo incongruente, senza affrontare adeguatamente la questione della connessione qualificata (art. 12 lett. c). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p., rimettendo al giudice di merito l'accertamento della sussistenza dell'anteriorità dei fatti e della connessione/continuazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie di traffico di stupefacenti contestata; la seconda ordinanza cautelare è stata emessa per tale reato, con menzione dell'aggravante legata al metodo mafioso.
Elemento che qualifica la partecipazione ad associazione mafiosa e costituisce elemento aggravante richiamato nella contestazione (metodo/avvalimento per finalità mafiose).
codice di procedura penale, art. 297, comma 3
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di retrodatare la misura cautelare quando il fatto imputato sia anteriore rispetto alla precedente ordinanza restrittiva; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia valutato correttamente l'anteriorità dei fatti rispetto alla prima ordinanza.
codice di procedura penale, art. 12, lett. c
art. 12, lett. c, cod. proc. pen.
Disciplina della connessione qualificata tra procedimenti (es. continuazione); la Cassazione ha censurato l'omessa valutazione da parte del Tribunale dell'esistenza di tale connessione, elemento decisivo per l'applicabilità dell'art. 297, comma 3.
codice di procedura penale, art. 309, comma 7
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma autorizzante il rinvio per nuovo giudizio alla competente autorità; la Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari ai sensi di questa norma.
codice di procedura penale, art. 94, comma 1
art. 94, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte; ordine di trasmettere gli atti per gli adempimenti formali.
Massime di principio
- La retrodatazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. richiede un accertamento puntuale e motivato dell'anteriorità del fatto oggetto della seconda ordinanza rispetto alla misura già applicata in altro procedimento; il giudice deve confrontare le date precise degli atti e delle dichiarazioni utili.
- Quando la difesa invoca una connessione qualificata (art. 12, lett. c c.p.p.) e la continuazione tra condotte, il giudice di merito è tenuto a valutare espressamente tali elementi: omissioni o valutazioni contradittorie su questo punto possono determinare l'annullamento in sede di legittimità.
- La mera affermazione generica della 'contestazione aperta' non sostituisce l'analisi concreta della cronologia probatoria (es. dichiarazioni di collaboratori) e della concreta sovrapposizione fattuale tra i procedimenti; vanno indicati quali fatti e quali fonti antecedono la prima ordinanza.
- Il difensore deve documentare con precisione le date rilevanti (dichiarazioni dei collaboratori, esecuzioni di misure, decreti di rinvio a giudizio o ammissioni a riti alternativi) e argomentare in che misura tali elementi rendano applicabile la retrodatazione.
- Se il giudice di merito motiva in modo contraddittorio o evita di decidere su questioni decisive (es. connessione qualificata), la Corte di Cassazione tende ad annullare e a rinviare per nuovo esame piuttosto che rigettare il ricorso.
- In situazioni analoghe, è cruciale distinguere quali fatti concreti si intendono considerare 'anteriore' e dimostrare che risultano dagli atti disponibili prima della misura preventiva preesistente; l'argomentazione non può basarsi solo su definizioni temporali vaghe dell'attività del gruppo.
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