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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4618/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF 2009 notificato a Donatella Belloni in seguito alla rettifica del reddito d'impresa a carico della società estinta R-Consulting s.a.s., con censure articolate in nove motivi: nullità per mancata integrazione del contraddittorio e litisconsorzio necessario; illegittimità della motivazione per relationem; nullità della notificazione del questionario ex art. 32 DPR 600/1973 per notificazione dopo cancellazione dal registro imprese; violazioni del diritto di difesa per mancata valutazione di documenti prodotti in primo grado; violazioni in tema di IVA e contraddittorio endoprocedimentale; eccessivo ricarico di imposta; notifica identica ad entrambi i soci senza distinguere responsabilità; difetto di delega del funzionario firmatario; errori di competenza territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per carenza di interesse o per mancanza di confronto con la ratio decidendi, e infondati gli altri. In particolare: il presunto vizio da mancata integrazione del contraddittorio è stato escluso alla luce della trattazione contestuale e della identità di causa e difese tra giudizi (società e soci); la motivazione per relationem è stata considerata adeguata nel contesto perché la sentenza richiamata era parte integrante della decisione e i motivi di ricorso facevano riferimento dettagliato a quella decisione; l'invio del questionario non è requisito obbligatorio e la sua notificazione dopo la cancellazione della società non determina nullità dell'accertamento; l'onere di allegazione delle ragioni ulteriore sul contraddittorio non è stato assolto dalla ricorrente; la quantificazione del recupero è legittima in quanto derivante dal mancato apporto probatorio dei costi dedotti; la delega del firmatario non invalida l'atto se attribuita a funzionario delegato di carriera e la delega non deve essere allegata all'atto impositivo; le questioni di competenza territoriale erano adeguatamente motivate dalla sentenza d'appello. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al pagamento di €3.000,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione ai termini e alle regole del processo tributario (artt. 14, 19, 36, 58, 59, 61): la Corte ricorda l'onere di allegazione e le condizioni in cui produzioni tardive possono essere valutate; il mancato rispetto di formalità procedurali non comporta automaticamente nullità se non si dimostra pregiudizio e se sussistono trattazioni e decisioni contestuali

  • codice di procedura civile

    art. 132, n. 4), artt. 101, 102, art. 360 comma 1 n.4

    Richiamati per i profili della motivazione e del contraddittorio; la Corte conferma che la sentenza non deve limitarsi a un mero rinvio e che la motivazione deve consentire l'individuazione delle ragioni del dispositivo, salvo che il riferimento a precedenti di merito sia inserito in modo tale da rendere la decisione autosufficiente

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il questionario previsto dall'art. 32 è strumento discrezionale dell'Amministrazione e la sua omissione o la sua notificazione in particolari circostanze (es. dopo cancellazione società) non determina la nullità dell'accertamento

  • codice civile

    Richiamati in tema di effetti dell'estinzione della società e della responsabilità dei soci; la Corte verifica che le questioni sollevate relative a notifiche e responsabilità non erano idonee a incidere sul giudizio quando esisteva simultaneità di trattazione e identità di difese

  • legge 22 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente)

    Invocata in relazione alla correttezza del procedimento e diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto violato il diritto alla difesa vista la mancanza di allegazioni specifiche sulla perdita di efficacia del contraddittorio

  • Costituzione

    Rinvocate questioni di diritto alla difesa e capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni: l'accertamento e la quantificazione sono legittimi se sorretti da adeguata motivazione e mancata produzione probatoria

  • TFUE

    Censito in ordine a questioni di interpretazione del diritto dell'Unione e procedure di rinvio pregiudiziale; non ha modificato l'esito del giudizio poiché le doglianze non erano adeguatamente specificate

  • legge 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamata in relazione a profili probatori/contraddittorio per l'IVA; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi perché non adeguatamente specificati

  • d.P.R. n. 600/1973

    Sull'onere probatorio e sulla validità degli atti impositivi: la Corte conferma che la delega interna non deve essere allegata all'atto impositivo e che l'atto è valido se sottoscritto da funzionario delegato di carriera

  • Circolare Agenzia delle Entrate

    La circolare indica modalita' di accertamento induttivo e deduzione forfettaria dei costi: la Corte osserva che quella indicazione vale per accertamenti che rideterminano i ricavi e non per il mero recupero di costi non documentati

Massime di principio

  • Quando un avviso deriva da un unico accertamento che coinvolge società di persone e soci, la mancata presenza di tutti i litisconsorti non determina automaticamente la nullità se i procedimenti sono stati trattati contestualmente con identità di cause e difese
  • Il questionario ex art. 32 DPR 600/1973 è facoltativo: la sua omissione o la sua notificazione in circostanze particolari non invalida di per sé l'accertamento
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se la decisione richiamata è integrata nella sentenza in modo da rendere quest'ultima autosufficiente e consentire l'individuazione delle ragioni del dispositivo; il ricorrente deve però svolgere un esame puntuale del precedente richiamato
  • L'onere di allegazione delle ragioni di diritto e di fatto che si sarebbero potute dedurre nel contraddittorio grava sul contribuente: produzioni tardive o rilievi endoprocedimentali devono essere specificamente allegati e motivati
  • La mancanza di delega allegata all'atto impositivo non invalida l'atto se il firmatario è un funzionario delegato di carriera; la delega è atto interno e non necessita di motivazione per ciascun singolo atto
  • Per invocare efficacia di giudicato tra annualità diverse è necessario dimostrare che gli elementi accertati siano tendenzialmente permanenti e costitutivi della fattispecie, non basati su presupposti di fatto variabili di anno in anno
  • Le quantificazioni derivanti dal recupero di costi non documentati sono legittime quando manchi la documentazione probatoria: non si applicano regole di forfetizzazione dei costi se l'accertamento non è di tipo induttivo volto alla rideterminazione dei ricavi
  • Le contestazioni sulla competenza territoriale devono confrontarsi con la ratio decisoria adottata in motivazione: se la sentenza d'appello ha spiegato adeguatamente la competenza (es. residenza), censure contrarie che non colgono la ratio sono inammissibili

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