Cassazione Penale, Sentenza n. 16317/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la conferma della condanna per violazione del divieto di ritorno nel comune di Riccione (foglio di via obbligatorio). Il ricorrente denunciava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con la quale i giudici di merito avevano negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981, sostenendo che i giudici di merito dovevano verificare i requisiti di legge per l'accesso alla sanzione sostitutiva (continenza della pena e assenza di condizioni ostative) e non limitarsi a considerazioni sull'inefficacia afflittiva e rieducativa della sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la legge attribuisca al giudice di merito un potere discrezionale nel concedere le sanzioni sostitutive (art. 58 L. n. 689/1981) e che la valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p. e del rischio che le prescrizioni non siano adempiute costituisca accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se motivato in modo non manifestamente illogico. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito, richiamando anche i precedenti penali dell'imputato come giustificativi del diniego. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata per il reato contestato: violazione del divieto di fare ritorno nel comune di Riccione imposto con foglio di via obbligatorio.
Prevede le sanzioni sostitutive della pena detentiva; il ricorrente chiedeva applicazione di tale disposizione per sostituire la pena detentiva con una pecuniaria.
Attribuisce al giudice un potere discrezionale di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative, nei limiti di legge e tenendo conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; esclude la sostituzione quando il giudice presume che le prescrizioni non saranno adempiute.
Criteri di determinazione della pena (finalità rieducativa, proporzione, circostanze): il giudice di merito valuta tali criteri nella decisione sulla sanzione sostitutiva, valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Riferimento normativo utilizzato dalla Corte per giustificare il diniego delle sanzioni sostitutive alla luce dei precedenti penali dell'imputato.
Prevede la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna economica.
Sentenza della Corte Costituzionale
Criterio richiamato in tema di assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha comunque ritenuto applicabile la condanna per spese e ammenda.
Massime di principio
- La concessione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva (es. trasformazione in pena pecuniaria) è rimessa al giudice di merito e costituisce un potere discrezionale: le valutazioni compiute sui requisiti e sui criteri rieducativi ex art. 133 c.p. sono accertamenti di fatto non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità.
- I precedenti penali e la natura della condotta possono legittimamente giustificare il diniego della sostituzione della pena quando il giudice ritiene che le prescrizioni non verranno adempiute o che la sanzione alternativa sia inefficace dal punto di vista afflittivo o rieducativo.
- In sede di cassazione è difficile ribaltare una decisione di merito fondata su logica motivazione e valutazioni di fatto: il ricorso deve dimostrare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente illogica, non semplicemente dissenso sulla valutazione delle prove o della sua incidenza sulla misura della pena.
- Chi propone istanza di sostituzione della pena deve contestare specificamente e con elementi concreti le ragioni fattuali che il giudice ha indicato per negarla (ad es. correggendo l'accertamento sui precedenti o mostrando che le misure sostitutive sarebbero comunque efficaci), perché le affermazioni generiche sulla 'contraddittorietà' della motivazione raramente sono sufficienti in Cassazione.
- La presenza di una richiesta del Pubblico Ministero contraria (o di valutazioni che sollecitano un diverso esito) non vincola la Corte di Cassazione, la quale valuta la legittimità del provvedimento di merito secondo i propri limiti di sindacato giuridico.
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