Cassazione Civile, Ordinanza n. 00195/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità sociale promossa da una banca contro ex amministratori e sindaci, da cui derivava un rilevante credito risarcitorio nei confronti di uno dei convenuti. In pendenza di tale vicenda, la banca ha agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti alcuni atti dispositivi compiuti dal debitore: una donazione al figlio della nuda proprietà del 25% di una società, con riserva di usufrutto, e, per la metà, una compravendita di beni immobili a favore dello stesso figlio. I convenuti hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, deducendo in appello e poi in cassazione: 1) che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione solo apparente in ordine alla scientia damni del debitore, limitandosi a richiamare la contiguità temporale degli atti con l'azione di responsabilità; 2) che la partecipatio fraudis del terzo acquirente/donatario sarebbe stata affermata sulla base di una sola presunzione, ricavata dal rapporto di parentela, e di un preteso fatto notorio circa la risonanza della causa di responsabilità, con uso illegittimo di una scienza privata. La banca ha resistito sostenendo la correttezza della decisione di merito, fondata sulla posteriorità degli atti rispetto al sorgere del credito e sulla consapevolezza del pregiudizio in capo sia al debitore sia al terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione non apparente, sia pure sintetica, in ordine alla consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, valorizzando la posteriorità degli atti dispositivi rispetto all'insorgenza del credito risarcitorio e la concomitanza con l'azione di responsabilità. Ha inoltre ritenuto corretta l'affermazione della consapevolezza del terzo acquirente/donatario, poiché tale elemento soggettivo può essere desunto anche da presunzioni semplici, incluso il vincolo di parentela padre-figlio, ove renda estremamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria. La Corte ha escluso che il giudice di merito avesse fatto leva su un vero e proprio fatto notorio in senso tecnico, avendo solo richiamato ad abundantiam la vasta eco della vicenda. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione sociale di responsabilità originaria da cui è sorto il credito risarcitorio della banca
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria; per gli atti successivi al sorgere del credito, rileva la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie
art. 111, 6° comma, Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro del dovere di motivazione della sentenza
art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per denunciare la pretesa motivazione apparente
art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione della sentenza
art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
invocato per il vizio processuale di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
invocato per la denunciata violazione di legge in tema di revocatoria e presunzioni
richiamato dai ricorrenti in relazione all'uso delle prove e delle presunzioni
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma modificativa del testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il rito camerale non partecipato in cassazione
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo del debitore consiste nella conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; tale conoscenza può essere provata anche per presunzioni.
- Quando il credito è risarcitorio da fatto illecito, ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo occorre avere riguardo alla data dell'illecito produttivo del danno, non alla successiva quantificazione giudiziale del credito.
- La consapevolezza del terzo acquirente, nei casi di atto a titolo oneroso successivo al credito, può essere desunta da presunzioni semplici, incluso il rapporto di stretta parentela con il debitore, purché il vincolo renda estremamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria.
- Il giudizio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, anche sintetica.
- La motivazione non è apparente quando il giudice espliciti, sia pure in modo conciso, le ragioni fattuali e logiche della decisione, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione di parte.
- Il richiamo a una vasta eco mediatica o sociale della vicenda, se utilizzato solo in via accessoria e non quale fatto notorio in senso tecnico, non integra di per sé un vizio di utilizzo della scienza privata.
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