Cassazione Penale, Sentenza n. 33228/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per plurimi motivi: insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606 cod. proc. pen.) in relazione all\'accertamento di reati estorsivi e all\'applicazione dell\'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 cod. pen.); contestazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti (es.: estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni); censura sulla mancata o incompleta rinnovazione dell\'istruttoria dibattimentale in appello e sull\'uso di dichiarazioni di collaboratori/testimoni ritenuti inattendibili; violazioni di norme processuali (es. art. 238-bis, art. 581, 591, 603 cod. proc. pen.) e richiesta di motivazione rafforzata laddove la Corte d\'appello ha riformato assoluzioni di primo grado. Alcuni ricorrenti hanno anche censurato la determinazione della pena e il calcolo degli aumenti per continuazione (art. 133 cod. pen.).
La decisione
La Corte di cassazione, dopo l\'esame: - ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fabio Biglino e di Santo Giuliano Caruso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); - ha rigettato i ricorsi di Mauro Giacosa e di Alberto Ughetto, confermando le statuizioni di responsabilità di appello e condannandoli alle spese processuali; - ha parzialmente accolto il ricorso di Franco Marino solo con riferimento al capo "1" (partecipazione ad associazione mafiosa): la Corte ha annullato la statuizione su quel capo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quella posizione ad altra sezione della Corte d\'Appello di Torino, per carenze nella motivazione circa l\'attendibilità del collaboratore Zito; per il resto i motivi di Marino sono stati respinti. Conseguenze procedurali: rinvio per nuovo giudizio limitatamente al capo "1" per Marino; conferma delle condanne per gli altri (con applicazione delle disposizioni sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen. e pagamento alla Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti infondati/inammissibili).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c), e); art. 606, comma 3
Usato come parametro per valutare i motivi di ricorso in cassazione (insufficienza/contraddittorietà/illogicità della motivazione; inammissibilità). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità e applica l\'art. 606 per dichiarare inammissibili o infondati i ricorsi che chiedono rivalutazione fattuale.
art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.
art. 416-bis.1 (aggravante e disciplina del cd. metodo mafioso)
La Corte d\'appello ha ritenuto ricorrere l\'aggravante del metodo mafioso per talune condotte; la Cassazione verifica che la motivazione di merito abbia spiegato adeguatamente il nesso tra condotte e finalità di agevolazione all\'associazione; la conferma o la critica dipende dalla completezza della motivazione sui collaboratori/testimonianze.
Aggravante collegata alle estorsioni; la Corte segnala come in vari capi il Tribunale o la Corte d\'Appello abbiano escluso o ammesso l\'aggravante e come le attenuanti generiche siano state valutate nella determinazione della pena.
Richiamato in rapporto alla determinazione della pena e al calcolo degli aumenti per continuazione: la Corte afferma che il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite e il rapporto di proporzione tra le pene.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma usata per qualificare originariamente il reato relativo a stupefacenti nel capo addebitato a Marino in primo grado; poi la Corte d\'appello ha modificato la qualificazione per altri capi.
Citato in relazione all\'uso di sentenze definitive acquisite nel procedimento per accertare condotte di altri imputati. La Corte d\'appello si è attenuta all\'acquisizione di decisioni definitive come elementi utili, ma non esclusivi, e la Cassazione ha valutato la congruità della motivazione autonoma fondata anche su altre prove.
artt. 581, 591 lett. c), 603 cod. proc. pen.
art. 581; art. 591, lett. c); art. 603
Richiamati in doglianze processuali (presunte violazioni nelle impugnazioni e nella rinnovazione istruttoria). La Corte ha valutato la regolarità formale degli atti di appello e la correttezza della rinnovazione istruttoria disposta in appello.
Norma applicata per condannare i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentita la riesamina libera degli elementi di fatto; si controlla la logica, la coerenza e la completezza della motivazione del giudice di merito.
- Quando si applica la continuazione, il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite e spiegare il rapporto di proporzione (art. 133 c.p.); la mancata motivazione distinta è censurabile.
- Se la Corte d\'appello riforma un\'assoluzione di primo grado, è richiesta motivazione 'rafforzata' rispetto all\'attendibilità delle prove e, in particolare, delle dichiarazioni di collaboratori o testi decisivi.
- L\'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta sulla base di un quadro motivazionale che dimostri la finalità di agevolare l\'associazione e la modalità intimidatoria tipica; non è sufficiente la sola origine geografica o la fama degli affiliati se non collegata a condotte concrete.
- Le dichiarazioni di collaboratori o di testi ritenuti inizialmente inattendibili richiedono una valutazione analitica della loro attendibilità; se da esse dipende la condanna, la Corte di merito deve motivare compiutamente la scelta di credito.
- L\'omessa indicazione di singoli elementi nell\'atto di impugnazione non determina automaticamente l\'inammissibilità se l\'atto espone comunque in maniera specifica i capi e i punti di doglianza sostanziali.
- I ricorsi per cassazione che chiedono una lettura alternativa dei fatti senza prospettare vizi giuridici della motivazione sono generalmente destinati all\'inammissibilità o al rigetto.
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