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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33228/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per plurimi motivi: insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606 cod. proc. pen.) in relazione all\'accertamento di reati estorsivi e all\'applicazione dell\'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 cod. pen.); contestazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti (es.: estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni); censura sulla mancata o incompleta rinnovazione dell\'istruttoria dibattimentale in appello e sull\'uso di dichiarazioni di collaboratori/testimoni ritenuti inattendibili; violazioni di norme processuali (es. art. 238-bis, art. 581, 591, 603 cod. proc. pen.) e richiesta di motivazione rafforzata laddove la Corte d\'appello ha riformato assoluzioni di primo grado. Alcuni ricorrenti hanno anche censurato la determinazione della pena e il calcolo degli aumenti per continuazione (art. 133 cod. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione, dopo l\'esame: - ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fabio Biglino e di Santo Giuliano Caruso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); - ha rigettato i ricorsi di Mauro Giacosa e di Alberto Ughetto, confermando le statuizioni di responsabilità di appello e condannandoli alle spese processuali; - ha parzialmente accolto il ricorso di Franco Marino solo con riferimento al capo "1" (partecipazione ad associazione mafiosa): la Corte ha annullato la statuizione su quel capo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quella posizione ad altra sezione della Corte d\'Appello di Torino, per carenze nella motivazione circa l\'attendibilità del collaboratore Zito; per il resto i motivi di Marino sono stati respinti. Conseguenze procedurali: rinvio per nuovo giudizio limitatamente al capo "1" per Marino; conferma delle condanne per gli altri (con applicazione delle disposizioni sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen. e pagamento alla Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti infondati/inammissibili).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e); art. 606, comma 3

    Usato come parametro per valutare i motivi di ricorso in cassazione (insufficienza/contraddittorietà/illogicità della motivazione; inammissibilità). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità e applica l\'art. 606 per dichiarare inammissibili o infondati i ricorsi che chiedono rivalutazione fattuale.

  • art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis.1 (aggravante e disciplina del cd. metodo mafioso)

    La Corte d\'appello ha ritenuto ricorrere l\'aggravante del metodo mafioso per talune condotte; la Cassazione verifica che la motivazione di merito abbia spiegato adeguatamente il nesso tra condotte e finalità di agevolazione all\'associazione; la conferma o la critica dipende dalla completezza della motivazione sui collaboratori/testimonianze.

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Aggravante collegata alle estorsioni; la Corte segnala come in vari capi il Tribunale o la Corte d\'Appello abbiano escluso o ammesso l\'aggravante e come le attenuanti generiche siano state valutate nella determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in rapporto alla determinazione della pena e al calcolo degli aumenti per continuazione: la Corte afferma che il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite e il rapporto di proporzione tra le pene.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma usata per qualificare originariamente il reato relativo a stupefacenti nel capo addebitato a Marino in primo grado; poi la Corte d\'appello ha modificato la qualificazione per altri capi.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Citato in relazione all\'uso di sentenze definitive acquisite nel procedimento per accertare condotte di altri imputati. La Corte d\'appello si è attenuta all\'acquisizione di decisioni definitive come elementi utili, ma non esclusivi, e la Cassazione ha valutato la congruità della motivazione autonoma fondata anche su altre prove.

  • artt. 581, 591 lett. c), 603 cod. proc. pen.

    art. 581; art. 591, lett. c); art. 603

    Richiamati in doglianze processuali (presunte violazioni nelle impugnazioni e nella rinnovazione istruttoria). La Corte ha valutato la regolarità formale degli atti di appello e la correttezza della rinnovazione istruttoria disposta in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentita la riesamina libera degli elementi di fatto; si controlla la logica, la coerenza e la completezza della motivazione del giudice di merito.
  • Quando si applica la continuazione, il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite e spiegare il rapporto di proporzione (art. 133 c.p.); la mancata motivazione distinta è censurabile.
  • Se la Corte d\'appello riforma un\'assoluzione di primo grado, è richiesta motivazione 'rafforzata' rispetto all\'attendibilità delle prove e, in particolare, delle dichiarazioni di collaboratori o testi decisivi.
  • L\'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta sulla base di un quadro motivazionale che dimostri la finalità di agevolare l\'associazione e la modalità intimidatoria tipica; non è sufficiente la sola origine geografica o la fama degli affiliati se non collegata a condotte concrete.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o di testi ritenuti inizialmente inattendibili richiedono una valutazione analitica della loro attendibilità; se da esse dipende la condanna, la Corte di merito deve motivare compiutamente la scelta di credito.
  • L\'omessa indicazione di singoli elementi nell\'atto di impugnazione non determina automaticamente l\'inammissibilità se l\'atto espone comunque in maniera specifica i capi e i punti di doglianza sostanziali.
  • I ricorsi per cassazione che chiedono una lettura alternativa dei fatti senza prospettare vizi giuridici della motivazione sono generalmente destinati all\'inammissibilità o al rigetto.

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