Cassazione Penale, Sentenza n. 33208/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per quattro motivi principali: (1) omessa motivazione sulla configurabilità del reato in relazione alla presunta discriminazione dello Stato italiano verso l'operatore comunitario SKS365 che aveva concesso l'uso del marchio Planetwin365, causa della negativa del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura; (2) violazione di legge per avere la Corte di appello fatto decorrere l'efficacia sanante della procedura di regolarizzazione dal 23 settembre 2015, anziché dal 30 ottobre 2014 o da date precedenti o alternative (1/1 o 31/1/2015), con rilievo decisivo ai fini della configurabilità del reato; (3) errore nell'omessa declaratoria della estinzione del reato per prescrizione (non luogo a procedere per prescrizione); (4) contestazione della sussistenza dell'elemento psicologico (dolo), in quanto già nel 2014 l'operatore comunitario aveva ottenuto pronunce della Corte di Giustizia UE favorevoli sulla discriminazione e ciò avrebbe influito sulla conoscenza e volontà dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla decorrenza dell'efficacia della sanatoria (secondo motivo) e, conseguentemente, anche il terzo sul profilo della decorrenza, ma ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è ormai estinto per prescrizione (maturata al più tardi il 20 maggio 2023, tenuto conto della sospensione). Pertanto la Corte non ha esaminato il quarto motivo relativo all'elemento psicologico. È richiamato il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata sono ininfluenti poiché il giudice del rinvio dovrebbe comunque procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Decisione: annullamento senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401/1989
Dispositivo penale che sanziona lo svolgimento dell'attività di raccolta scommesse senza le necessarie autorizzazioni/concessioni; la condotta dell'imputato è stata inquadrata sotto questa norma.
Prevede il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per esercizi di raccolta scommesse; la Questura aveva negato l'autorizzazione per il difetto di concessione dell'operatore comunitario, circostanza centrale nel caso.
art. 1, comma 643, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), lett. g)
"con la presentazione della domanda del titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari"
La norma istituisce una sanatoria che riconosce, con la presentazione della domanda, il diritto a svolgere l'attività fino alla scadenza delle concessioni statali 2016; la Corte ha ritenuto che l'efficacia della sanatoria deve retroagire almeno alla data di presentazione della domanda, ma la sanatoria non estingue automaticamente reati commessi anteriormente, piuttosto costituisce una autorizzazione equipollente per il periodo riconosciuto.
Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017 (Della Mura)
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l'adesione alla sanatoria non estingue reati commessi in epoca precedente ma determina il diritto di svolgere l'attività da quel momento fino alla scadenza delle concessioni; è stata richiamata per sostenere che il periodo di irregolarità va valutato con riferimento alla decorrenza dell'efficacia della sanatoria.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio delle Sezioni Unite secondo cui, se sussiste una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non possono essere rilevati in Cassazione perché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a pronunciare immediatamente la declaratoria della causa estintiva; motiva l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Massime di principio
- L'adesione alla "sanatoria" prevista dall'art. 1, comma 643, legge n. 190/2014 produce efficacia almeno dalla data di presentazione della domanda: nella valutazione della responsabilità penale è fondamentale accertare la data effettiva di presentazione della domanda di regolarizzazione.
- La sanatoria riconosce un titolo autorizzatorio per il periodo indicato ma, di per sé, non estingue automaticamente reati commessi anteriormente all'adesione; pertanto condotte anteriori alla data di efficacia non si cancellano se non espressamente previsto.
- La determinazione della data di efficacia della regolarizzazione può essere decisiva per stabilire la consumazione o meno del reato; errori sulla data possono giustificare l'annullamento della sentenza di merito e il rinvio per nuovo esame, salvo che intervenga nel frattempo la prescrizione.
- Se, prima che la Cassazione disponga il rinvio, sia maturata la prescrizione del reato, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione e quindi lasciare senza esame questioni ulteriori (es. dolo o rilevanza di pronunce comunitarie) che non inciderebbero sull'esito di estinzione.
- Se l'imputato invoca provvedimenti o giurisprudenza europea che attestino discriminazioni a carico dell'operatore comunitario, tali elementi possono rilevare sull'elemento psicologico (conoscenza/colpa) ma vanno comunque valutati in concreto e non sottraggono all'obbligo di accertare le date di regolarizzazione e la prescrizione.
- In casi analoghi è cruciale documentare: data di stipula del contratto con l'operatore, data di domanda di autorizzazione o di regolarizzazione, esiti amministrativi (rigetto/rilascio), e i termini di prescrizione applicabili; l'assenza o l'imprecisione su questi punti espone al rischio di condanna o di complicazioni processuali.
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