Cassazione Penale, Sentenza n. 33212/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva condannato per il capo A) relativo all'introduzione nello Stato di n.1800 fucili giocattolo recanti il marchio "Esercito Italiano" ritenuto idoneo ad ingannare il pubblico. Ha proposto due motivi: (1) vizio di qualificazione giuridica perché la condotta sarebbe più appropriatamente ricondotta all'art. 517 ter c.p. (usurpazione di titoli di proprietà industriale) e non all'art. 517 c.p.; (2) carenza di dolo perché la merce era stata bloccata alla dogana prima che l'imputato potesse prenderne conoscenza o avallarne l'apposizione del segno, sicché non risulterebbe provata la consapevolezza della mendacità del segno distintivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la censura relativa alla errata qualificazione giuridica, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 517 c.p. in quanto si trattava di segni idonei ad ingenerare confusione sul'origine del prodotto ("Esercito Italiano" vs "Esercito") e non di una usurpazione di titoli di proprietà industriale. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo sul punto del dolo, rilevando una insufficiente motivazione del giudice di merito circa la conoscibilità da parte dell'imputato dell'apposizione del marchio e l'eventuale concordanza con il fornitore; per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 517 cod. pen.
punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, idonei ad ingannare il pubblico sulla derivazione del prodotto
La Corte ha interpretato l'art. 517 c.p. come norma volta a tutelare l'economia pubblica dal turbamento derivante dalla messa in circolazione di prodotti con segni idonei a generare errore sul'origine/provenienza; non richiede contraffazione formale ma l'idoneità decettiva valutata in concreto.
art. 517 ter cod. pen.
"potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale"
La norma tutela diritti di natura patrimoniale relativi alla proprietà industriale e richiede l'usurpazione di titoli industriali; la Corte ha ritenuto che qui non ricorresse tale fattispecie perché mancava l'elemento tipico dell'usurpazione del titolo.
art. 473 e art. 474 cod. pen.
norme relative alla contraffazione e alterazione di marchi (tutelano la fede pubblica)
La Corte ha distinto queste fattispecie dall'art. 517 c.p.: 473/474 tutelano la fede pubblica contro la contraffazione propriamente detta, mentre l'art. 517 tutela l'economia pubblica contro segni mendaci; ci può essere concorso di reati ma la qualificazione va operata secondo il bene giuridico protetto.
Massime di principio
- Distinzione tra art. 517 c.p. e art. 517-ter c.p.: l'art. 517 tutela il pubblico dall'inganno sulla provenienza/qualità (segni "mendaci" anche non registrati), mentre l'art. 517-ter riguarda l'usurpazione di titoli di proprietà industriale; la qualificazione va fatta sulla base dell'oggetto materiale e della idoneità decettiva.
- Per applicare l'art. 517 c.p. non è necessaria la contraffazione formale del marchio; è sufficiente che il segno apposto sia idoneo, in concreto, a trarre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto.
- Sull'elemento soggettivo (dolo generico) incombe l'onere motivazionale del giudice: occorre accertare se l'imputato fosse consapevole della mendacità del segno o comunque avesse la possibilità di conoscerla (es. merce fermata in dogana prima della ricezione, logo apposto solo sulle confezioni dal fornitore estero).
- La mera criticabilità della qualificazione giuridica non è sempre sufficiente a ottenere la riforma se il fatto rientra comunque nella tutela prevista dall'art. 517; tuttavia carenze argomentative sul dolo possono determinare l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame della responsabilità personale.
- In casi di importazione da fornitori esteri, è rilevante accertare se l'apposizione del segno sia stata concordata o sia avvenuta unilateralmente dal fornitore; ciò può incidere sul requisito della conoscibilità e quindi sull'imputabilità del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33208/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33209/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33210/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33214/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33216/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33217/2024 del 28/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →