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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33209/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bertini impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, riformando parzialmente il primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi (A, B, C), aveva confermato l'assoluzione per i capi D e G e aveva condannato l'imputato per i residui reati concernenti maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p., capo E) e uccisione di animali (art. 544-bis c.p., capo F) a complessivi 3 mesi e 20 giorni di reclusione. I fatti contestati riguardavano la detenzione in gabbie anguste di uccelli di specie protette, sevizie e uccisione mediante compressione addominale, frattura cranica o dislocazione cervicale. L'appello per cassazione era articolato in tre motivi: 1) indeterminatezza dell'imputazione e nullità del decreto di citazione (art. 552 c.p.p.), per mancata specificazione di quali esemplari fossero detenuti, uccisi, cacciati o allevati; 2) erronea esclusione dell'applicabilità della causa di riserva prevista dall'art. 19-ter disp. att. coord. c.p., atteso che l'imputato era titolare di licenza di caccia e alcuni animali potevano provenire da caccia o allevamento, nonché mancanza dell'elemento della crudeltà e diversa riconduzione ai reati di cui all'art. 727 c.p.; 3) vizio di motivazione per mancata perizia volta a stabilire la provenienza degli uccelli e apparente contraddittorietà tra assoluzione per violazione di sigilli e condanna per uccisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: l'imputazione era sufficientemente determinata nei suoi elementi essenziali (descrizione delle condotte, specie e numero di esemplari, date e circostanze), per cui il diritto di difesa non risultava pregiudicato; l'art. 19-ter disp. att. coord. c.p. non opera quando le condotte di sevizie o uccisione non si identificano con l'esercizio lecito delle attività disciplinate dalle leggi speciali o eccedono il rispetto delle regole di settore (pertanto la provenienza degli animali da caccia o allevamento non esclude la punibilità se le sevizie/uccisioni sono indipendenti o sproporzionate); le condotte contestate erano comunque commesse "senza necessità" e/o in modo idoneo a integrare la crudeltà; non era necessaria perizia per accertare la provenienza degli esemplari, poiché tale circostanza non inciderebbe sulla configurabilità dei reati contestati; la presunta contraddittorietà tra assoluzione per violazione di sigilli e condanna per uccisione era spiegata dalla diversa temporalità e articolazione dei fatti valutati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamata per la definizione formale del rito o della modalità di definizione del ricorso (ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020).

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Richiesto il requisito di determinatezza dell'imputazione; la Corte ha confermato che è sufficiente la descrizione dei lineamenti fattuali tale da consentire alla difesa di conoscere l'oggetto dell'accusa, senza richiedere dettagli superflui non rilevanti ai fini della tipizzazione del reato.

  • art. 544-ter cod. pen.

    Norma che punisce il maltrattamento di animali; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie ove la detenzione in gabbie anguste e le condizioni igienico-sanitarie cagionino sofferenze, ovvero si impieghino animali come richiami vivi in modo vietato.

  • art. 544-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'uccisione di animali; la Corte ha ritenuto che le modalità di uccisione contestate fossero comunque senza necessità e idonee a escludere la scriminante derivante da attività di settore.

  • art. 19-ter disposizioni attuative coord. cod. pen.

    Prevede una causa di riserva per specifici "casi" disciplinati da leggi speciali (caccia, pesca, allevamento ecc.); la Corte ha interpretato la norma restrittivamente: applicabile solo quando le condotte rientrano pienamente nell'esercizio lecito e regolamentato dell'attività di settore; non opera per sevizie o uccisioni gratuite o comunque non necessitate dall'esercizio legittimo dell'attività.

  • art. 727 cod. pen.

    Norma della contravvenzione per maltrattamento meno grave; la Corte ha escluso la riconduzione al solo art. 727 quando le condizioni di detenzione e le sevizie sono di tale gravità da integrare il delitto di maltrattamento (art. 544-ter).

  • artt. 15 cod. pen. e 9 legge n. 689/1989

    Richiamati in relazione al principio di specialità; servono a spiegare il rapporto tra norme speciali e codice penale e che il richiamo dell'art. 19-ter va interpretato limitativamente.

  • legge 11 febbraio 1992, n. 157 (artt. 4 e 5)

    Norme sulla caccia richiamate per chiarire i limiti dell'uso di richiami vivi e modalità di caccia consentite; violazioni possono integrare il reato di maltrattamento se poste in modo da cagionare sofferenze gravemente antitetiche all'etologia delle specie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende); applicata per condannare il ricorrente al pagamento.

Massime di principio

  • Per l'enunciazione del fatto ai sensi dell'art. 552 c.p.p. è sufficiente che i lineamenti essenziali dell'addebito siano descritti in modo da consentire alla difesa di conoscere l'oggetto dell'accusa; non è sempre necessaria la precisazione puntuale della provenienza di ciascun esemplare quando la provenienza non incide sulla natura del reato.
  • L'art. 19-ter disp. att. coord. c.p. (causa di riserva per attività di caccia/pesca/allevamento ecc.) opera solo se la condotta denunciata rientra nell'esercizio lecito e regolamentato dell'attività di settore; non esclude la punibilità per sevizie o uccisioni gratuite, crudeli o poste in essere al di fuori delle modalità previste dalla normativa speciale.
  • La distinzione tra "crudeltà" e "necessità": la crudeltà riguarda l'inflizione di gravi sofferenze per mera brutalità; la mancanza di necessità si valuta rispetto all'assenza di un pericolo imminente o di una ragione giustificatrice dell'uccisione/lesione. Entrambi gli elementi, alternativamente, possono integrare la rilevanza degli artt. 544-bis/544-ter.
  • La provenienza degli animali (catturati, cacciati, nati in cattività) può essere irrilevante se le condotte contestate (sevizie, modalità di uccisione) sono poste in essere indipendentemente dall'attività di settore e configurano sofferenze o modalità non giustificabili.
  • Non è obbligatoria una consulenza tecnica (perizia) quando l'accertamento richiesto riguarda circostanze che, anche se determinate tecnicamente, non sono rilevanti ai fini della tipizzazione del reato contestato.
  • Apparenti contraddizioni tra assoluzioni e condanne possono essere spiegate da diversi oggetti temporali o fattuali delle singole imputazioni; in sede di impugnazione è necessario evidenziare il concreto pregiudizio della difesa derivante da tale presunta incongruenza.

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