Cassazione Civile, Ordinanza n. 32485/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale di circa euro 2.533, emessa per contributi dovuti alla gestione separata INPS. Il tribunale, con due decisioni poi confermate in appello, aveva annullato la cartella ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2, comma 26, L. 335/1995 e 18, comma 12, D.L. 98/2011, nonché degli artt. 2941 n. 8 e 2975 c.c., sostenendo che il contribuente, omettendo la compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale, avrebbe occultato il debito contributivo e impedito la decorrenza della prescrizione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato per due motivi, rimasto tuttavia assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'INPS. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché non autosufficiente: il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso la parte della dichiarazione reddituale rilevante né ha dimostrato che essa fosse stata effettivamente prodotta nei gradi di merito. Ha inoltre ritenuto il motivo infondato nel merito, poiché l'INPS, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale sull'assenza di un occultamento doloso del debito. La Corte ha ribadito che non esiste un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo; l'accertamento di tale comportamento occulto è questione di fatto rimessa al giudice di merito. È stato quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese sono state poste a carico dell'INPS, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
disciplina l'obbligo contributivo alla gestione separata; nel caso non è stata ritenuta sufficiente la sola omissione del quadro RR per escludere la prescrizione.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
richiamato dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva, ma non ritenuto dirimente ai fini della decorrenza della prescrizione nel caso concreto.
invocato per sostenere la sospensione della prescrizione in presenza di occultamento doloso; la Corte esclude un automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso.
richiamato nel ricorso come norma sulla prescrizione; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso di specie.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente e contenere gli elementi di fatto necessari alla sua valutazione, senza rinvio a fonti esterne o agli atti di merito non riprodotti.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- In materia di prescrizione dei contributi previdenziali, la mera omissione della compilazione di un quadro dichiarativo non integra di per sé occultamento doloso del debito né determina automaticamente la sospensione o l'impedimento del decorso prescrizionale; occorre un accertamento in concreto del comportamento occulto.
- L'apprezzamento circa la sussistenza di un occultamento doloso del debito contributivo costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
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