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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14982/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per parziale versamento dell’IMU 2018 relativo a più immobili del contribuente, tra cui un’abitazione asseritamente principale e una cappella privata censita in catasto in categoria B/7. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per l’immobile adibito ad abitazione principale e respinto per la cappella. In appello il Comune aveva censurato il riconoscimento dell’esenzione per la cappella, mentre il contribuente aveva insistito sull’esenzione anche per l’unità immobiliare di Via Carlo Poerio. La Corte di merito ha rigettato l’appello principale del Comune e, accogliendo l’appello incidentale del contribuente, ha riconosciuto l’esenzione per la cappella, compensando le spese. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n. 201/2011, sostenendo che la Corte d’appello si fosse richiamata a una sentenza della Corte costituzionale ritenuta irrilevante e che non avesse esaminato la sua specifica eccezione; con il secondo motivo ha censurato la compensazione delle spese, denunciando violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., perché la compensazione sarebbe stata fondata su una pronuncia costituzionale non pertinente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che il contribuente non aveva un interesse concreto a censurare una motivazione che comunque non gli aveva arrecato un pregiudizio pratico, avendo ottenuto il riconoscimento dell’esenzione sull’immobile per cui sosteneva la debenza dell’IMU. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione adottata dalla Corte tributaria regionale non era illogica né errata, poiché la sopravvenienza costituita dalla pronuncia della Corte costituzionale e l’accoglimento dell’appello incidentale potevano integrare gravi ed eccezionali ragioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso era costruito come denuncia di omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che mancasse l’interesse concreto a censurare la decisione su un profilo privo di ricadute pratiche sulla posizione del ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 13, secondo comma, quarto periodo, D.L. n. 201/2011

    La sentenza richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso sulla nozione di abitazione principale, eliminando il riferimento al nucleo familiare quale requisito della dimora/residenza.

  • art. 13, secondo comma, quinto periodo, D.L. n. 201/2011

    È la disposizione richiamata dal ricorrente nel primo motivo come oggetto dell’eccezione non esaminata.

  • art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la compensazione è discrezionale ma deve essere sorretta da motivazione coerente; dopo le modifiche normative e la pronuncia additiva della Corte costituzionale, è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni assimilabili.

  • D.L. n. 132/2014

    Richiamato quale fonte della disciplina vigente in tema di compensazione delle spese.

  • L. n. 162/2014

    Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 132/2014.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Richiamata come pronuncia additiva che ha integrato la disciplina dell’art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese.

  • Corte cost. n. 209/2022

    È la sentenza costituzionale richiamata dalla Corte di merito per definire la nozione di abitazione principale ai fini IMU.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato in via generale per affermare che l’interesse all’impugnazione va valutato in termini di utilità concreta derivante dall’accoglimento del gravame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È la base per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interesse all’impugnazione deve essere valutato in concreto: è inammissibile il motivo che, pur denunciando una violazione di legge o un vizio processuale, non sia idoneo a produrre un vantaggio pratico per la parte che lo propone.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammissibile solo entro i limiti del testo applicabile dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c.; il giudice di merito conserva un margine di discrezionalità, sindacabile in cassazione solo per motivazione illogica, incongrua o manifestamente errata.
  • Una sopravvenienza giurisprudenziale o costituzionale che incida sul quadro normativo applicato in causa può integrare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
  • La sentenza che decide in conformità al più recente orientamento costituzionale e che accoglie solo in parte le domande o gli appelli può legittimamente disporre la compensazione delle spese ove la motivazione dia conto della sopravvenienza e dell’assetto complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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