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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35159/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 95 d.P.R. 115/2002 per avere presentato, il 18 giugno 2021, un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando un reddito complessivo pari a zero, benché risultassero redditi del nucleo familiare per euro 16.534,43 nel 2019 e redditi percepiti nel 2020 per euro 15.026,96. Il Tribunale di Messina lo aveva condannato a un anno di reclusione e a euro 400 di multa, concedendo le attenuanti generiche e i benefici di legge; la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 20 marzo 2026, aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità: lamentava una conferma meramente apparente, la mancata considerazione della distinzione tra i redditi del 2019 e quelli del 2020, l’assenza degli elementi costitutivi del reato e dell’elemento soggettivo, nonché un accertamento fondato su meri sospetti. Con il secondo motivo contestava l’illegalità o eccessività della pena, deducendo sproporzione, mancata considerazione delle condizioni personali e della modestia del fatto e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse esaminato il nucleo essenziale delle doglianze e motivato senza manifeste fratture logiche, valorizzando la data dell’istanza, la dichiarazione oggettivamente non veritiera e i redditi risultanti per il 2019, oltre alle ulteriori risultanze del 2020. La prospettata incertezza sull’annualità rilevante non escludeva la consapevolezza della falsità, poiché l’istanza attestava l’assenza di redditi; la successiva revoca dell’ammissione non incideva sulla falsità originaria né sulla consapevolezza della difformità dal vero. Il primo motivo non si confrontava puntualmente con le ragioni della decisione e non rispettava l’onere di specificità. Anche la censura sulla pena è stata dichiarata inammissibile: la pena era inferiore alla media edittale e prossima al minimo; la Corte d’appello aveva dato atto della sospensione condizionale e della non menzione e aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche con l’assenza di elementi positivi e la particolare intensità del dolo. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    La Corte territoriale ha esaminato il nucleo essenziale delle doglianze difensive e ha confermato la responsabilità dell'imputato valorizzando, con motivazione immune da fratture logiche manifeste, la presentazione dell'istanza nel giugno 2021, il contenuto oggettivamente non veritiero della dichiarazione e la presenza di redditi rilevanti, puntualmente riferiti all'anno 2019 e comunque accompagnati da ulteriori risultanze reddituali del 2020.

    La responsabilità per la dichiarazione non veritiera nell’istanza di ammissione al patrocinio è stata confermata sulla base della falsità oggettiva dell’attestazione e delle risultanze reddituali, senza che la contestazione circa l’annualità di riferimento scalfisse la motivazione di merito.

  • art. 133 c.p.

    Invero, in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

    La valutazione dei criteri dell’art. 133 c.p. può ritenersi implicita nel richiamo a criteri di adeguatezza ed equità; la determinazione della pena prossima al minimo è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I motivi di impugnazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non enunciano e argomentano critiche esplicite alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; l’onere di specificità è proporzionato al grado di specificità della motivazione contestata.
  • La dichiarazione di assenza di redditi resa in un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se smentita da risultanze reddituali, può fondare la responsabilità quando la motivazione di merito accerta la consapevolezza della difformità dal vero; la prospettata incertezza sull’annualità di riferimento non esclude di per sé tale consapevolezza se l’attestazione resa era assoluta.
  • La successiva revoca dell’ammissione al patrocinio non incide sulla falsità originaria della dichiarazione né sulla consapevolezza della sua non veridicità.
  • La determinazione della pena tra i limiti edittali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; una pena inferiore alla media e prossima al minimo non è censurabile in cassazione quando la motivazione, anche mediante il richiamo a criteri di adeguatezza ed equità, consenta di ritenere considerati i criteri dell’art. 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando l’assenza di elementi positivi e la particolare intensità del dolo.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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