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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2924/2020 del 07/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice, già titolare di una sentenza passata in giudicato che le aveva riconosciuto il diritto alla progressione retributiva in ragione del servizio prestato con una pluralità di contratti a tempo determinato, otteneva decreti ingiuntivi per le relative differenze stipendiali. Il Ministero opponeva il decreto n. 1683/2015, relativo alle differenze successive all’immissione in ruolo della dipendente, avvenuta il 1° settembre 2011. Sosteneva che l’immissione in ruolo avesse determinato una novazione del rapporto e che la ricostruzione della carriera, regolata dal D.Lgs. n. 297/1994, dovesse limitarsi ai criteri ivi previsti; deduceva inoltre di avere corrisposto quanto dovuto. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Genova confermava la decisione con sentenza n. 56/2017, depositata il 13 marzo 2017. La Corte territoriale aveva ritenuto che il servizio preruolo dovesse essere valorizzato anche dopo la stabilizzazione e che la ricostruzione della carriera applicata alla lavoratrice comportasse un pregiudizio retributivo, anche per la perdita del precedente scatto biennale dopo la modifica delle fasce stipendiali. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi: con i primi due denunciava, rispettivamente, violazione degli artt. 633 e 115 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza sul trattamento da precaria non fosse titolo per ottenere differenze relative al periodo successivo all’immissione in ruolo e che la Corte d’appello avesse esaminato una questione non ritualmente introdotta; con il terzo denunciava violazione degli artt. 485 e 569 del D.Lgs. n. 297/1994, della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 1 e 2 del CCNL 4 agosto 2011, contestando la disapplicazione della disciplina interna e l’estensione alla lavoratrice della tutela transitoria prevista per il mantenimento del maggior valore stipendiale. La lavoratrice è rimasta intimata in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Respinge i primi due motivi perché la domanda monitoria aveva già prospettato l’eventualità dell’immissione in ruolo e il mantenimento del diritto alla retribuzione maggiorata in base all’anzianità maturata prima della stabilizzazione; inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice procede a una cognizione piena e autonoma della pretesa e delle contestazioni. Respinge anche il terzo motivo: la clausola 4 dell’Accordo quadro si applica anche quando il rapporto a termine è cessato per l’immissione in ruolo, se l’anzianità maturata in quel rapporto viene fatta valere ai fini della progressione. Per il personale ATA, le mansioni svolte a termine e quelle svolte dopo l’immissione in ruolo sono comparabili e non sono state accertate ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento deteriore derivante dal riconoscimento solo parziale del servizio preruolo eccedente il primo triennio. La normativa interna incompatibile deve quindi essere disapplicata e va riconosciuto integralmente il servizio effettivamente prestato. La medesima clausola osta anche alla limitazione, ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, della tutela transitoria prevista dall’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il mantenimento ad personam del maggior valore stipendiale. Nulla è disposto sulle spese, poiché la lavoratrice intimata non ha svolto attività difensiva. La Corte esclude inoltre l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo all’Amministrazione statale, esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Risulta dagli atti del procedimento monitorio, puntualmente richiamati dal Ministero ricorrente, che nella domanda proposta ex art. 633 c.p.c. dalla C. era stata prospettata l’eventualità che lavoratrice fosse stata immessa in ruolo, affermandosi che tale situazione, ove pure verificatasi, avrebbe lasciato “immutato il diritto alla retribuzione maggiorata dall’anzianità maturata nel periodo precedente senza interruzione o decurtazione”.

    La Corte rileva che la domanda monitoria aveva già introdotto la questione del diritto alle differenze retributive successive all’immissione in ruolo; pertanto, il titolo e la pretesa non erano circoscritti alla sola fase di precarietà.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte non enuncia né applica un principio autonomo riferito all’art. 115 c.p.c.; il motivo che lo invocava è respinto congiuntamente al primo e al secondo motivo sulla base dell’avvenuta introduzione della questione nella domanda monitoria e della piena cognizione propria dell’opposizione.

    Il richiamo all’art. 115 c.p.c. compare come norma denunciata dal ricorrente, ma la motivazione non ne ricava un’interpretazione autonoma.

  • art. 112 c.p.c.

    La questione, dunque, diversamente da quanto opina il Ministero, era stata già introdotta con il suddetto ricorso.

    Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide una questione già prospettata nella domanda monitoria; nel caso concreto, la domanda aveva contemplato l’immissione in ruolo e la permanenza del diritto retributivo.

  • art. 633 c.p.c.

    Ed allora la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui, stante la piena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell’ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma deve procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestare la pretesa stessa (v. tra le più recenti Cass. 28 maggio 2019, n. 14473).

    L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio di cognizione piena: il giudice non si limita a verificare i presupposti formali dell’ingiunzione, ma esamina autonomamente la fondatezza della pretesa e le contestazioni dell’opponente.

  • art. 569 D.Lgs. n. 297/1994

    Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.

    Per il personale ATA, la regola di riconoscimento integrale del servizio preruolo limitata ai primi tre anni, con valutazione della quota eccedente per i soli due terzi e ai soli fini economici, contrasta con la clausola 4 quando determina una disparità non giustificata da ragioni oggettive.

  • art. 570 D.Lgs. n. 297/1994

    Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.

    Ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, la valutazione deve riguardare il servizio effettivamente prestato secondo i criteri dell’art. 570; la limitazione degli effetti del servizio così computato è incompatibile con il diritto dell’Unione nei termini precisati dalla Corte.

  • clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nèi ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato.

    La clausola 4 vieta disparità di trattamento non giustificate da ragioni oggettive e si applica anche quando il servizio a termine è invocato dopo l’immissione in ruolo. Accertata l’incompatibilità della disciplina interna, il giudice deve disapplicarla e riconoscere integralmente, a ogni effetto, il servizio effettivo prestato.

  • art. 2 CCNL Comparto scuola 4 agosto 2011

    Viola la richiamata clausola anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato.

    La tutela transitoria del maggior valore stipendiale ad personam non può essere riservata ai soli dipendenti già assunti a tempo indeterminato quando ciò produce una disparità incompatibile con la clausola 4; la limitazione contrattuale deve essere disapplicata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

    Il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla disposizione non si applica alle Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate dal versamento materiale del contributo mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • L’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio di cognizione piena nel quale il giudice deve esaminare autonomamente tutti gli elementi posti a fondamento della pretesa e le contestazioni dell’opponente, senza limitarsi al controllo dei presupposti del procedimento monitorio.
  • La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE continua ad applicarsi quando il rapporto a termine è cessato per l’immissione in ruolo, se l’anzianità maturata durante quel rapporto viene fatta valere ai fini della progressione retributiva o della ricostruzione della carriera.
  • Per il personale ATA della scuola, il servizio effettivo prestato a tempo determinato non può essere riconosciuto integralmente solo entro il primo triennio e valutato per la quota residua nei soli limiti dei due terzi, se tale riduzione determina una disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo priva di giustificazione oggettiva.
  • Una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato non è giustificata dalla sola previsione in una norma generale e astratta, dalla natura pubblica del datore di lavoro, dalle diverse modalità di reclutamento o dalla distinzione formale tra rapporto di ruolo e non di ruolo; occorrono elementi precisi e concreti attinenti alle mansioni o alle caratteristiche della condizione di impiego.
  • Accertato il contrasto con la clausola 4, il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione interna incompatibile e riconoscere al lavoratore a termine poi immesso in ruolo l’intero servizio effettivo prestato, a ogni effetto.
  • La tutela transitoria che conserva ad personam il maggior valore stipendiale fino al raggiungimento della successiva fascia retributiva non può essere limitata ai soli assunti a tempo indeterminato quando tale esclusione determina, per i lavoratori a termine poi stabilizzati, una disparità incompatibile con la clausola 4.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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