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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2850/2020 del 06/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (biologi)

La controversia

La lite nasce dalla mancata corresponsione, da parte di un'Azienda sanitaria, del contributo previdenziale integrativo ENPAB del 2% relativo alle prestazioni di laboratorio rese, tra gennaio 1998 e febbraio 2007, da una società in accomandita semplice di cui i ricorrenti erano soci e che operava in regime di convenzione con la stessa Azienda. In primo grado era stata respinta la domanda di accertamento dell'obbligo dell'ASL di versare il contributo e di condanna al pagamento di Euro 9.071,24; la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2014, aveva confermato il rigetto. Secondo la sentenza impugnata, i compensi per le prestazioni confluivano nel patrimonio della società, autonomo centro di imputazione, e il contributo restava a carico della società, nonostante quanto eventualmente previsto dalla convenzione, non essendo stato chiesto il pagamento in base a quest'ultima. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione della L. n. 335 del 1995, del D.Lgs. n. 103 del 1996, artt. 6, 7 e 8, e del regolamento ENPAB, nonché contraddittorietà della motivazione: hanno sostenuto che il contributo del 2% è dovuto anche quando il biologo esercita tramite una società e che il regolamento disciplina l'applicazione della maggiorazione sulla quota dei corrispettivi lordi corrispondente alla partecipazione agli utili del professionista, con riscossione tramite la società. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, e della L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, contestando che la tariffa onnicomprensiva o la disciplina speciale relativa alle società mediche e odontoiatriche potessero escludere, per i biologi, il contributo integrativo posto dalla legge a carico di chi fruisce della prestazione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile, perché tardivo ai sensi dell'art. 370 c.p.c., il controricorso dell'ENPAB, rilevando che era stato notificato il 9 luglio 2019 a fronte di un ricorso notificato il 21 luglio 2014; l'ente ha potuto partecipare alla discussione orale, ma non presentare memorie. Ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendo erronea l'interpretazione della Corte d'appello. Il contributo integrativo del 2% è imposto dalla legge a carico dell'utenza e il regolamento ENPAB disciplina anche il caso dell'attività svolta tramite società o associazione: la forma societaria non elimina né modifica il rapporto previdenziale tra biologo iscritto ed Ente, ma incide sulle modalità di calcolo della quota individuale, determinata in rapporto alla partecipazione agli utili. La disciplina speciale dettata per le società professionali mediche e odontoiatriche non è applicabile analogicamente, poiché la disciplina ENPAB non presenta una lacuna e risponde a una diversa ratio. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8, e l'art. 4 del regolamento ENPAB.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Preliminarmente va rilevata la tardività del controricorso dell’ENPAB, come del resto ammesso dall’ente medesimo, in violazione del disposto dell’art. 370 c.p.c., secondo cui lo stesso va notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (nella specie il controricorso risulta notificato solo in data 9 luglio 2019, a fronte di ricorso notificato il 21 luglio 2014) e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

    Il controricorso deve essere notificato entro il termine di venti giorni dalla scadenza di quello previsto per il deposito del ricorso; la tardività comporta l'inammissibilità e preclude il deposito di memorie, ferma la possibilità di partecipare alla discussione orale.

  • art. 8 D.Lgs. n. 103 del 1996

    Da quanto sin qui esposto emerge con particolare evidenza che la riscossione da parte del professionista del contributo integrativo, pari al due per cento del fatturato da porre a carico dell’utenza mediante evidenza in fattura, deriva direttamente dalla legge e tale disposizione è chiaramente rivolta a chiunque si trovi nella situazione descritta.

    Il contributo integrativo del 2% è posto direttamente dalla legge a carico di chi si avvale dell'attività professionale ed è riscuotibile dal professionista mediante evidenziazione in fattura; la regola non è esclusa dal fatto che la prestazione sia resa tramite una società.

  • art. 4 Regolamento ENPAB

    In realtà, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’autonomia soggettiva della società professionale o dell’associazione non incide sul rapporto previdenziale intercorrente tra l’iscritto e l’Ente ed il vincolo associativo (o societario) riverbera solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto, come fatto palese dal disposto dell’art. 8 del Reg. citato che dispone che l’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all’iscritto stesso.

    Quando il biologo iscritto opera tramite un'associazione o una società, il rapporto previdenziale con l'ENPAB permane in capo all'iscritto; la forma associata o societaria rileva per il calcolo della maggiorazione, parametrata ai corrispettivi lordi in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

  • art. 1, commi 39 e 40, L. n. 243 del 2004

    La regolamentazione contributiva appena descritta non soffre, dunque, di alcuna lacuna, per cui non vi è spazio per interpretazioni analogiche o solo estensive che attingano al disposto della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39.

    La disciplina speciale prevista per le società professionali mediche e odontoiatriche non può essere estesa analogicamente alla contribuzione ENPAB quando la normativa applicabile ai biologi è già completa e risponde a una ratio diversa.

Massime di principio

  • Il contributo previdenziale integrativo previsto dalla legge a carico dell'utenza è dovuto anche quando l'attività professionale sia resa tramite una società o un'associazione: la struttura societaria non esonera il professionista iscritto dall'obbligo contributivo né trasferisce il rapporto previdenziale dalla persona iscritta all'ente alla società.
  • Quando un professionista iscritto svolge l'attività tramite una società o un'associazione, il vincolo societario incide sulle modalità di calcolo del contributo integrativo, che va determinato in relazione ai corrispettivi lordi e alla quota di partecipazione agli utili spettante al professionista, ma non esclude il contributo dovuto.
  • Una disciplina speciale dettata per una categoria professionale diversa non può essere applicata analogicamente se la normativa propria della categoria interessata regola compiutamente il contributo e persegue una ratio distinta.
  • Il controricorso per cassazione notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. è inammissibile; la parte intimata, in mancanza di tempestiva notificazione, può partecipare alla discussione orale ma non presentare memorie.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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