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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2851/2020 del 06/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la riliquidazione della pensione di un assicurato che aveva maturato contribuzione presso l’INPDAI quale dirigente di aziende industriali e, in seguito al mutamento del rapporto di lavoro, era passato alla gestione INPS prima della soppressione dell’INPDAI. Il giudice di primo grado aveva condannato l’INPS a riliquidare la pensione considerando l’intera contribuzione come assoggettata al regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 27 maggio 2014, aveva confermato tale statuizione, ritenendo che l’uniformazione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 42, riguardasse soltanto chi era ancora assicurato presso l’INPDAI alla data della sua soppressione. L’INPS ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 42: sosteneva che il principio del pro-rata si applicasse anche a chi, come il resistente, non era più iscritto all’INPDAI il 31 dicembre 2002; pertanto, la quota riferibile alle anzianità contributive maturate presso l’INPDAI doveva essere calcolata secondo i criteri propri di quel regime, incluso il massimale annuo previsto dalla legge, e non mediante la retribuzione pensionabile calcolata sulle retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni in base al regime INPS. Il resistente opponeva, tra l’altro, che la soppressione avesse prodotto una ricongiunzione ex lege delle posizioni e che il criterio invocato determinasse un trattamento discriminatorio e deteriore.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo dell’INPS. Ha affermato che l’uniformazione introdotta dall’art. 42, comma 3, della L. n. 289 del 2002 opera in via generale, senza distinguere tra dirigenti ancora assicurati presso l’INPDAI al 31 dicembre 2002 e dirigenti che avevano già trasferito la propria posizione alla gestione INPS. Poiché i contributi furono trasferiti con evidenza contabile separata, senza unificazione assimilabile alla ricongiunzione, la pensione va formata da quote distinte, riferite ai rispettivi periodi assicurativi e determinate secondo criteri autonomi; per la quota INPDAI, la retribuzione pensionabile va individuata secondo quella che sarebbe stata utile per un’ipotetica liquidazione da parte dell’INPDAI, non sulla base delle retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni anteriori al pensionamento. La Corte ha ritenuto non decisiva l’asserita ricongiunzione ex lege e ha respinto la prospettazione discriminatoria, rilevando anche che non erano stati forniti elementi sufficienti per il giudizio comparativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato, per ulteriori accertamenti di fatto e per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Norme richiamate

  • L. n. 289 del 2002, art. 42, comma 3

    ha introdotto un principio di carattere generale, senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31.12.2002, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione della pensione, la retribuzione pensionabile propria dell’assicurato già iscritto all’INPDAI deve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel caso di un’ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPDAI, non anche con riguardo alle retribuzioni percepite negli ultimi cinque e dieci anni calcolati a ritroso dalla data del pensionamento

    L’uniformazione del regime pensionistico opera anche per i dirigenti non più iscritti all’INPDAI al 31 dicembre 2002. Il criterio del pro-rata impone di calcolare la quota riferita alla contribuzione INPDAI sulla base delle retribuzioni utili secondo quel regime, distinguendola dalla quota relativa al successivo periodo assicurativo.

  • D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7

    il rinvio della L. n. 289 del 2002, art. 42, al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, nonchè lo stesso meccanismo del pro-rata adottato nell’art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri

    Il richiamo alla norma concorre a mantenere autonomi i criteri di calcolo delle quote riferite ai diversi periodi assicurativi; la quota maturata presso l’INPDAI segue il regime applicabile a quel periodo, compreso il massimale previsto.

Massime di principio

  • Quando una legge uniforma un regime pensionistico a quello generale facendo salvo il criterio del pro-rata, l’uniformazione si applica a tutti i soggetti titolari di contribuzione nel regime preesistente, anche se non erano più iscritti a tale gestione alla data della sua soppressione, salvo una diversa previsione normativa.
  • Se il trasferimento dei contributi avviene con evidenza contabile separata e senza unificazione assimilabile alla ricongiunzione, la pensione deve essere determinata mediante quote riferite ai distinti periodi assicurativi, ciascuna calcolata secondo i criteri propri del relativo regime.
  • La quota pensionistica riferita a un precedente regime assicurativo va calcolata sulla base delle retribuzioni che sarebbero state utili per la liquidazione della prestazione secondo quel regime, e non automaticamente secondo le retribuzioni degli ultimi anni considerate dal regime successivo.
  • La deduzione di un trattamento discriminatorio o deteriore richiede elementi idonei a consentire un effettivo giudizio comparativo, da condurre considerando non soltanto anzianità e retribuzione, ma anche contribuzione.

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