Cassazione Civile, Sentenza n. 2927/2020 del 07/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del trattamento previdenziale di anzianità con decorrenza dal 30 giugno 2003 e il pagamento dei ratei maturati fino al 30 giugno 2008. Aveva inoltre domandato, previa declaratoria d’illegittimità della condotta dell’INPS per il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e il risarcimento del danno non patrimoniale, assumendo di non aver potuto compiere un’altra scelta di vita. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata il 6 febbraio 2014, l’aveva riformata e rigettata, qualificando la pretesa come sostanzialmente risarcitoria e ritenendo i danni non compiutamente allegati né provati. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la domanda comprendeva anche il riconoscimento della prestazione previdenziale e che i ratei non percepiti erano soltanto il parametro per quantificare il danno; con il secondo ha censurato la valutazione sul divieto di cumulo tra pensione e retribuzione e l’affermazione che il danno patrimoniale fosse privo di adeguata allegazione, sostenendo che il danno derivasse in re ipsa dal mancato godimento della pensione, dalle richieste e dai reclami amministrativi presentati dal 2001 al 2009 e dall’avere dovuto promuovere un precedente giudizio; con il terzo ha contestato il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per l’impossibilità di effettuare una legittima scelta di vita, richiamando Cass. n. 3023 del 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda secondo il suo contenuto sostanziale, desunto dalle vicende dedotte e dalle allegazioni del ricorrente, dalle quali emergeva la natura risarcitoria della pretesa. Ha confermato che il danno patrimoniale non può essere riconosciuto in re ipsa: il danno-conseguenza deve essere allegato e provato e non può essere identificato con il solo evento lesivo; nel caso concreto la carenza di allegazione e prova era stata correttamente rilevata dai giudici di merito. Ha inoltre precisato che Cass. n. 3023 del 2010 afferma soltanto l’astratta configurabilità del danno non patrimoniale derivante dall’impossibilità di compiere una legittima scelta di vita, senza dispensare il danneggiato dall’onere di provarne la sussistenza; tale danno, nella specie, non era stato negato in astratto, ma ritenuto non provato. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’INPS le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.
La domanda giudiziale va individuata considerando il contenuto sostanziale della pretesa e le vicende dedotte, non soltanto il tenore letterale degli atti; applicando tale criterio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione risarcitoria data dai giudici di merito.
Orbene, che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall’allegazione e prova del danno è stato costantemente escluso da questa Corte di legittimità sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c.; qui è solo il caso di ricordare che la nozione di danno in re ipsa perviene surrettiziamente ad identificare il danno con l’evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l’ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.
La pretesa risarcitoria patrimoniale richiede allegazione e prova del danno-conseguenza; il danno non coincide automaticamente con l’evento lesivo e non può essere riconosciuto in re ipsa.
art. 23 Cost.
Orbene, che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall’allegazione e prova del danno è stato costantemente escluso da questa Corte di legittimità sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c.; qui è solo il caso di ricordare che la nozione di danno in re ipsa perviene surrettiziamente ad identificare il danno con l’evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l’ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.
Il danno punitivo è compatibile con l’ordinamento soltanto quando sia espressamente previsto da una norma; non può essere introdotto surrettiziamente qualificando come danno in re ipsa il mero evento dannoso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ricorrono i presupposti processuali, la declaratoria dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice deve considerare la sostanza della pretesa e le vicende dedotte, senza essere vincolato al tenore letterale degli atti.
- Il risarcimento del danno patrimoniale presuppone l’allegazione e la prova del danno-conseguenza; il danno non è in re ipsa per il solo fatto che si sia verificato l’evento lesivo.
- La possibilità astratta che un pregiudizio non patrimoniale sia risarcibile non esonera chi lo invoca dall’onere di allegare e provare che quel pregiudizio si sia concretamente verificato.
- Il danno punitivo è compatibile con l’ordinamento soltanto in presenza di un’espressa previsione normativa.
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