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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2931/2020 del 07/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente civile del Ministero della Difesa, con qualifica di operatore di amministrazione, era stata assegnata dal 27 agosto 2007 all’Ufficio dell’Addetto per la difesa presso l’Ambasciata italiana a Londra, nell’ambito di una procedura selettiva il cui bando indicava una durata quinquennale dell’incarico. Le delibere del Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 1999 e del 2002 avevano introdotto una regola generale di avvicendamento del personale civile presso le Addettanze, dapprima con permanenza triennale e poi quinquennale. Dopo cinque anni, il Ministero dispose il rientro della dipendente a Roma dal 27 agosto 2012. La lavoratrice chiese di accertare il diritto a permanere a tempo indeterminato nella sede londinese e di dichiarare illegittimo il provvedimento di rientro. Il Tribunale respinse la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6256/2014 depositata il 26 luglio 2014, accolse l’appello e qualificò il rientro come trasferimento soggetto all’art. 2103 c.c., ritenendo mancanti la giustificazione organizzativa e la prova di un’accettazione della temporaneità, nonché nulla un’eventuale rinuncia preventiva ai diritti derivanti dalla norma. Il Ministero ricorse per cassazione con tre motivi, deducendo: (1) che le delibere di turnazione erano atti generali di organizzazione e non atti privatistici di gestione del rapporto; (2) che la durata quinquennale costituiva una ragione organizzativa e che la partecipazione volontaria alla selezione, sulla base di un bando che prevedeva la durata limitata, escludeva sia il carattere unilaterale del rientro sia un affidamento alla permanenza indefinita; (3) che l’assegnazione all’Addettanza era un istituto speciale e temporaneo, distinto dal trasferimento ex art. 2103 c.c., e che il rientro attuava la regola organizzativa di turnazione. Il Ministero richiamava inoltre la disciplina speciale della L. n. 838/1973, la persistente efficacia della legge istitutiva in assenza di regolazione collettiva e le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni svolte all’estero.

La decisione

La Cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi. Ha stabilito che l’assegnazione del personale civile agli Uffici degli Addetti militari all’estero è disciplinata da un istituto speciale, regolato dalla L. n. 838/1973, nel quale la temporaneità è connaturata alla struttura e alla funzione dell’assegnazione; non si tratta quindi di un trasferimento definitivo soggetto all’art. 2103 c.c. Le delibere del 1999 e del 2002, fissando in via generale durata e avvicendamento, hanno esplicitato tale regola e sono state recepite nell’atto di gestione del rapporto. La procedura va considerata unitariamente: la dipendente aveva chiesto di partecipare alla selezione e il bando indicava la durata quinquennale, sicché non era possibile contestare la regola temporale solo nella fase del rientro, dopo avervi aderito per l’assegnazione all’estero. La predeterminazione della durata e delle ragioni dell’avvicendamento era stata comunicata sin dall’origine; la Corte ha inoltre escluso la violazione di correttezza e buona fede, poiché la regola organizzativa operava tanto nella fase di assegnazione quanto in quella di rientro ed era connessa alle esigenze proprie dell’ufficio. La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della dipendente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    L’applicazione della disciplina che l’art. 2103 c.c. detta per il trasferimento dei dipendenti, anche appartenenti al pubblico impiego contrattualizzato, richiede tuttavia che l’istituto di cui si discute sia qualificabile, in senso giuridico, come trasferimento, il che postula il carattere unilaterale e definitivo dell’assegnazione della nuova sede di servizio.

    La disciplina sul trasferimento si applica al pubblico impiego contrattualizzato solo quando lo spostamento costituisca giuridicamente un trasferimento, caratterizzato da assegnazione unilaterale e definitiva della nuova sede. L’assegnazione temporanea agli uffici degli Addetti militari all’estero non rientra in tale fattispecie.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

    L’abrogazione della norma suddetta, senza prevedere una diversa e nuova disciplina ad opera del D.Lgs. n. 165 del 2001, comporta che trova applicazione, in virtù dell’art. 2, comma 2 cit. decreto la normativa prevista dall’analogo istituto del rapporto di lavoro privato, ossia l’art. 2103 c.c..

    In assenza di una disciplina pubblicistica sostitutiva, l’istituto del trasferimento dei dipendenti pubblici contrattualizzati è regolato dalla disciplina corrispondente del lavoro privato, ma solo se l’atto concreto è qualificabile come trasferimento.

  • L. n. 838/1973

    Dunque, la L. n. 873 del 1973 reca una disciplina a sè di un istituto concernente l’assegnazione alle funzioni amministrative presso le c.d. Addettanze, in cui è insita nella sua struttura la temporaneità dell’assegnazione.

    La disciplina speciale delle assegnazioni agli uffici degli Addetti militari all’estero configura un incarico temporaneo, distinto dal trasferimento definitivo. La Corte riferisce in questo passaggio la legge come «L. n. 873 del 1973», mentre nel resto della motivazione la indica come L. n. 838 del 1973.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Nè l’applicazione di tale regola nel caso concreto ha violato le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., atteso che sin dall’origine il dipendente era stato reso edotto che ogni fase del procedimento complesso sarebbe stata assoggettata a tale ragione organizzativa, la quale, rispondendo ad un primario interesse pubblico ex art. 97 Cost., era destinata ad operare tanto nella fase dell’assegnazione all’estero, quanto nella fase del rientro in Italia del dipendente.

    Non viola correttezza e buona fede l’applicazione della regola di avvicendamento quando la sua operatività sia stata resa nota al dipendente sin dall’inizio e si applichi coerentemente sia all’assegnazione all’estero sia al successivo rientro.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poichè l’applicazione dei principi esposti non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.

    Quando, a seguito della cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito la domanda originaria.

Massime di principio

  • L’assegnazione del personale civile agli uffici degli Addetti militari presso rappresentanze diplomatiche all’estero, regolata dalla disciplina speciale di settore, è un incarico temporaneo e non un trasferimento definitivo ai sensi dell’art. 2103 c.c.; quest’ultima norma presuppone un mutamento di sede unilaterale e definitivo.
  • Quando un incarico temporaneo all’estero è conferito all’esito di una selezione alla quale il dipendente ha chiesto volontariamente di partecipare e il bando indica la durata dell’incarico e la regola di avvicendamento, la procedura va valutata unitariamente: la regola che governa l’assegnazione opera anche nella successiva fase di rientro e non può essere contestata isolando quest’ultima fase.
  • L’applicazione della regola di avvicendamento non viola correttezza e buona fede se la durata e le ragioni organizzative sono state comunicate sin dall’origine e la regola si applica in modo coerente sia all’assegnazione sia al rientro.

Come è indicizzato

RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezza

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