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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2926/2020 del 07/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento della pensione di anzianità dal 1° ottobre 2010. Il Tribunale di Ravenna aveva accolto la domanda, condannando l’INPS a erogare la pensione e i ratei arretrati con interessi; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1353/2013 depositata il 28 novembre 2013, aveva confermato la decisione. Il riconoscimento era fondato sulla disciplina transitoria della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, poiché la lavoratrice era stata ammessa alla prosecuzione volontaria della contribuzione per il periodo dal 21 al 27 novembre 2005, durante il quale aveva fruito di permessi non retribuiti, e quindi prima del 20 luglio 2007. Con un unico motivo, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione della predetta disciplina, della L. n. 47 del 1983, art. 1, come sostituito dalla L. n. 184 del 1997, artt. 5 e seguenti, e del D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5. Ha sostenuto che la prosecuzione volontaria rilevante per la disciplina transitoria fosse soltanto quella autorizzata dopo la cessazione o l’interruzione del rapporto di lavoro e non comprendesse la copertura contributiva di periodi non assicurati durante la sospensione del rapporto, come nel caso di permessi o aspettativa per motivi familiari. La lavoratrice non ha svolto attività difensiva in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e, conseguentemente, il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui la prosecuzione volontaria prevista dal D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5, comma 2, in alternativa al riscatto dei periodi privi di copertura assicurativa, rientra nella nozione di autorizzazione alla prosecuzione volontaria richiamata dalla disciplina transitoria pensionistica, anche se il periodo si colloca durante la sospensione del rapporto di lavoro. La Corte ha escluso che sussista una diversità ontologica tra tale ipotesi e quella della prosecuzione volontaria successiva alla cessazione del rapporto, e ha giudicato irragionevole differenziarle ai fini della norma transitoria. Resta quindi confermata la decisione di merito che riconosceva alla lavoratrice la pensione di anzianità dal 1° ottobre 2010, con i ratei arretrati e gli interessi. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché l’intimata non ha svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007

    La disposizione normativa che viene in rilievo è la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, che recita: “Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla L. 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente”.

    La disciplina pensionistica previgente continua ad applicarsi ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007. La Corte include in tale previsione anche l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concernente periodi di sospensione del rapporto di lavoro.

  • L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1

    Nè ricorre tra le due ipotesi quella diversità ontologica predicata dall’INPS per limitare l’ambito di applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, trattandosi in entrambi i casi di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

    Ai fini della disciplina transitoria pensionistica, la prosecuzione volontaria contemplata dalla L. n. 47 del 1983 non può essere limitata alla sola contribuzione volontaria successiva alla cessazione del rapporto: la norma comprende anche l’autorizzazione alla prosecuzione prevista, in alternativa al riscatto, per periodi di sospensione non coperti.

  • D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5

    La tesi non tiene conto in primo luogo della lettera del D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5, comma 1 che fa riferimento anche, ad ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro e del disposto del comma 2 il quale prevede, in alternativa al riscatto, di cui al comma 1, proprio l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della L. 18 febbraio 1983, n. 47.

    L’art. 5 disciplina la copertura di periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto privi di copertura assicurativa, consentendo, in alternativa al riscatto, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi. Tale autorizzazione è rilevante anche per la disciplina transitoria pensionistica.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria che conserva l’applicazione delle regole previgenti sui pensionamenti di anzianità ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data stabilita comprende anche l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria relativa a periodi di sospensione del rapporto di lavoro privi di copertura assicurativa.
  • Ai fini dell’accesso alla disciplina transitoria pensionistica, non è giustificata una distinzione tra l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa a chi non è più dipendente e quella concessa, in alternativa al riscatto, per coprire periodi non assicurati di sospensione del rapporto: in entrambi i casi si tratta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

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