Cassazione Civile, Sentenza n. 2861/2020 del 06/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente civile del Ministero della Difesa, con qualifica di operatore di amministrazione, prestava servizio presso l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa a Londra dal 21 luglio 2007. Dopo la selezione alla quale aveva partecipato, l’assegnazione era stata disposta per cinque anni; il Ministero aveva quindi previsto il rientro in Italia dal luglio 2010, in applicazione della regola di avvicendamento stabilita dalle delibere del Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 1999 e del 2002, che avevano fissato rispettivamente in tre e poi in cinque anni la permanenza del personale civile presso tali uffici. La dipendente aveva chiesto l’accertamento del diritto a permanere nella sede estera e l’illegittimità del richiamo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4577/2014 depositata il 19 giugno 2014, aveva rigettato l’appello del Ministero. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, connessi: (1) ha sostenuto che la regola generale di turnazione fosse un atto di organizzazione ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 165/2001, adottato nell’ambito delle competenze organizzative del Ministero e attuativo della L. n. 838/1973; (2) ha contestato l’applicazione dell’art. 2103 c.c., deducendo che l’incarico estero era temporaneo e che la dipendente ne conosceva la durata quinquennale avendo aderito volontariamente alla selezione; (3) ha sostenuto che l’assegnazione alle Addettanze fosse un istituto speciale, distinto dal trasferimento, regolato dalla L. n. 838/1973 e dalle delibere di turnazione, e che il rientro fosse esecuzione della scadenza dell’incarico, non un trasferimento soggetto all’art. 2103 c.c. Ha inoltre dedotto la natura unitaria del procedimento di selezione, assegnazione temporanea e rientro, l’assenza di unilateralità del mutamento e la conoscenza anticipata delle esigenze organizzative e di sicurezza poste a fondamento dell’avvicendamento.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza d’appello. Ha ritenuto che l’assegnazione del personale civile agli Uffici degli Addetti militari all’estero sia un istituto speciale, regolato dalla L. n. 838/1973 e caratterizzato strutturalmente dalla temporaneità, nonostante la legge non fissasse espressamente la durata. Le delibere del 1999 e del 2002 hanno esplicitato la regola di turnazione e avvicendamento già insita nel sistema; tale regola è stata recepita nell’atto di gestione del rapporto dal competente Direttore generale. Il procedimento va valutato unitariamente: la dipendente aveva chiesto di partecipare alla selezione conoscendo la durata temporanea dell’incarico e la regola del rientro, sicché non poteva contestare quest’ultima separandola dalla fase di assegnazione. Il rientro programmato non integra un trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., perché manca il carattere definitivo e unilaterale proprio di tale istituto. La Corte ha inoltre escluso la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, essendo la regola nota sin dall’origine e giustificata dalle esigenze organizzative e di sicurezza indicate dall’Amministrazione. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto della domanda originaria della dipendente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
L’applicazione della disciplina che l’art. 2103 c.c., detta per il trasferimento dei dipendenti, anche appartenenti al pubblico impiego contrattualizzato, richiede tuttavia che l’istituto di cui si discute sia qualificabile, in senso giuridico, come trasferimento, il che postula il carattere unilaterale e definitivo dell’assegnazione della nuova sede di servizio.
La disciplina del trasferimento si applica al pubblico impiego contrattualizzato solo quando il mutamento di sede sia qualificabile come trasferimento in senso giuridico, caratterizzato dall’unilateralità e dalla definitività. L’assegnazione temporanea alle Addettanze e il rientro programmato alla scadenza non rientrano in tale fattispecie.
art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
L’abrogazione della norma suddetta, senza prevedere una diversa e nuova disciplina ad opera del D.Lgs. n. 165 del 2001, comporta che trova applicazione, in virtù dell’art. 2, comma 2, dello stesso decreto la normativa prevista dall’analogo istituto del rapporto di lavoro privato, ossia l’art. 2103 c.c..
In assenza di una nuova disciplina legislativa del trasferimento del dipendente pubblico, opera la disciplina privatistica dell’art. 2103 c.c.; tale rinvio presuppone però che la fattispecie concreta sia effettivamente qualificabile come trasferimento.
L. n. 838/1973
Dunque, la L. n. 838 del 1973, reca una disciplina a sè di un istituto concernente l’assegnazione alle funzioni amministrative presso le c.d. Addettanze, in cui è insita nella sua struttura la temporaneità dell’assegnazione.
La legge istituisce una disciplina speciale e autonoma dell’assegnazione del personale alle funzioni amministrative presso le Addettanze; la temporaneità è connaturata all’istituto anche se la legge non stabilisce espressamente la durata dell’incarico.
art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001
Va aggiunto che, per effetto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, la soppressione degli istituti aventi una propria regolamentazione nella disciplina legale anteriore deve essere filtrata attraverso l’intervento della contrattazione collettiva e, laddove questa non sia intervenuta, come è avvenuto con riguardo al particolare istituto di cui si discute, si deve ammettere che lo stesso continui ad essere regolato dalla legge istitutiva, pur risalente nel tempo.
Gli istituti disciplinati dalla legislazione anteriore non si considerano soppressi per effetto della contrattualizzazione se la contrattazione collettiva non è intervenuta a regolarli; in tal caso continua ad applicarsi la legge istitutiva.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Nè l’applicazione di tale regola nel caso concreto ha violato le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., atteso che sin dall’origine il dipendente era stato reso edotto che ogni fase del procedimento complesso sarebbe stata assoggettata a tale ragione organizzativa, la quale, rispondendo ad un primario interesse pubblico ex art. 97 Cost., era destinata ad operare tanto nella fase dell’assegnazione all’estero, quanto nella fase del rientro in Italia del dipendente.
Non viola correttezza e buona fede l’applicazione della regola di avvicendamento quando il dipendente ne sia stato informato fin dall’inizio e la regola operi coerentemente in entrambe le fasi del procedimento, assegnazione all’estero e rientro.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Poichè l’applicazione dei principi esposti non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- L’assegnazione del personale civile agli uffici degli Addetti militari presso le rappresentanze diplomatiche all’estero, regolata dalla L. n. 838/1973, costituisce un istituto speciale nel quale la temporaneità è connaturata, anche in assenza di una durata espressamente stabilita dalla legge.
- Il rientro in Italia al termine dell’assegnazione temporanea alle Addettanze non è un trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., poiché non presenta i caratteri dell’assegnazione unilaterale e definitiva a una nuova sede.
- La regola generale di turnazione e avvicendamento del personale può essere recepita nell’atto individuale di gestione del rapporto; il procedimento di selezione, assegnazione temporanea e rientro va valutato unitariamente, senza scindere la regola accettata per ottenere l’incarico dalla sua applicazione alla scadenza.
- Quando il dipendente aderisce volontariamente a una selezione conoscendo la temporaneità dell’incarico e la regola di avvicendamento, l’applicazione coerente di tale regola nelle fasi di assegnazione e rientro non viola correttezza e buona fede.
- Gli istituti del pubblico impiego dotati di una specifica disciplina legislativa anteriore continuano a essere regolati dalla legge istitutiva se la contrattazione collettiva non è intervenuta a disciplinarli.
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