Cassazione Civile, Ordinanza n. 11118/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione, emesso perché era stato ritenuto irregolarmente soggiornante in Italia dopo il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto due profili di nullità del decreto: da un lato, la mancata valutazione del fatto che il decreto di espulsione e il precedente diniego del permesso di soggiorno gli erano stati notificati in lingua francese e non nella sua madrelingua, senza valida giustificazione; dall’altro, la mancata considerazione dei legami familiari e della vita privata e affettiva in Italia, nonché della domanda di protezione internazionale presentata dopo l’espulsione e sfociata poi nel riconoscimento della protezione speciale da parte della Commissione territoriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha affermato che il decreto del Giudice di pace era affetto da motivazione apparente, poiché risultava concentrato solo sulla questione della traduzione degli atti e non affrontava le ulteriori questioni decisive dedotte dall’opponente, cioè i legami familiari in Italia e la sopravvenuta domanda di protezione internazionale, poi accolta con riconoscimento della protezione speciale. Per questo ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Giudice di pace di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione deve contenere una motivazione effettivamente intellegibile; è nulla la pronuncia che, pur esistendo graficamente, non consenta di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione.
art. 1, comma 6, d.lgs. 286/1998 (T.U.I.)
Richiamato come norma asseritamente violata in tema di traduzione/notifica degli atti al cittadino straniero.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 (T.U.I.)
Richiamato come norma asseritamente violata in tema di comunicazione del decreto di espulsione e garanzie linguistiche.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Richiamato per il provvedimento della Commissione territoriale che ha riconosciuto la protezione speciale al ricorrente.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non rende percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice e non permette di comprendere perché siano state disattese le domande o le difese decisive.
- Nel giudizio di opposizione a espulsione dello straniero, il giudice deve affrontare tutte le questioni dedotte che possono incidere sulla legittimità del provvedimento, inclusi eventuali legami familiari in Italia e la sopravvenienza di fatti o provvedimenti rilevanti in materia di protezione internazionale.
- La mancata considerazione di profili decisivi allegati dalla parte comporta nullità della decisione per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con cassazione e rinvio al giudice di merito.
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