Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27972/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dalla cessazione di un rapporto qualificato come rientrante nell'art. 409, comma 3, c.p.c., intercorsa tra un collaboratore e la SIAE. Il lavoratore aveva impugnato il recesso comunicato il 26 ottobre 2011, deducendone l'inefficacia, l'illegittimità, la nullità o l'annullabilità, anche perché il contratto prevedeva una forma scritta per l'atto di revoca/recesso. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile la domanda per decadenza ex art. 32, comma 3, lett. b), L. 183/2010, ritenendo provata la natura scritta del recesso pur in assenza della produzione dell'atto. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1421 c.c., nonché dell'art. 132 c.p.c., per omessa pronuncia sulla nullità dell'atto di recesso orale e/o motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame del contratto, che all'art. 6.1 prevedeva la forma scritta; 3) violazione delle norme sulla forma degli atti negoziali e del recesso, sostenendo che la Corte d'appello aveva illegittimamente desunto per prova presuntiva o da ammissioni la sussistenza di un recesso scritto, applicando così la decadenza a un atto che, in mancanza della scrittura prodotta, non poteva ritenersi validamente formato a pena di nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati in motivazione, i primi tre motivi di ricorso. Ha affermato che, quando un atto unilaterale di recesso è soggetto a forma scritta ad substantiam per previsione di legge o per pattuizione convenzionale, la prova della sua esistenza richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura; tale prova non può essere sostituita da altri mezzi istruttori né dal comportamento processuale delle parti. Ha inoltre rilevato che il principio vale anche per gli atti unilaterali risolutivi di rapporti di lavoro parasubordinato e che, in presenza di una forma convenzionale pattuita per la validità dell'atto, la presunzione di cui all'art. 1352 c.c. opera in senso rigoroso. Conseguentemente, la Corte d'appello ha errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell'applicazione della decadenza, una prova del recesso scritto ricavata aliunde senza l'esibizione dell'atto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle censure accolte e la causa è stata rinviata al giudice di merito indicato in dispositivo, che dovrà attenersi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 3, lett. b), L. 183/2010

    La decadenza per l'impugnazione del recesso si applica solo se l'atto risolutivo è validamente riconducibile a un atto scritto; non può essere applicata quando la forma scritta ad substantiam non sia provata con la produzione della relativa scrittura.

  • art. 409, comma 3, c.p.c.

    Il rapporto controverso era qualificato come rientrante tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa o parasubordinata, con rilevanza ai fini dell'impugnazione del recesso.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura riguardava l'asserita mancata pronuncia sulla nullità dedotta; la Corte di cassazione ha però deciso la causa principalmente sul diverso profilo della prova della forma del recesso.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità del negozio per difetto di forma può essere rilevata anche d'ufficio, ma qui la questione centrale è stata risolta sul piano della necessaria prova documentale dell'atto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di validità/motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla pretesa omissione o apparenza della motivazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La Corte d'appello non poteva fondare l'accertamento della forma scritta dell'atto su prove diverse dalla produzione del documento, in presenza di una forma convenzionale ad substantiam.

  • art. 1352 c.c.

    La pattuizione della forma scritta per il futuro recesso si presume voluta per la validità dell'atto, salvo chiara interpretazione contraria ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I criteri ermeneutici contrattuali possono superare la presunzione di cui all'art. 1352 c.c. solo se conducono con certezza a una diversa volontà delle parti.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'inammissibilità di una prova non documentale di un atto soggetto a forma scritta ad substantiam.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso di presunzioni semplici in luogo della necessaria produzione dell'atto scritto.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato in relazione alle dedotte ammissioni/confessioni che la Corte territoriale avrebbe impropriamente valorizzato.

  • art. 6.1 del contratto

    La clausola contrattuale prevedeva, secondo la ricostruzione del ricorrente e della Corte, la forma scritta per l'atto di revoca/recesso, con conseguente necessità di produrre la scrittura per provare validamente il recesso.

  • art. 6 L. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con la disciplina della decadenza per l'impugnazione del recesso.

Massime di principio

  • Quando per legge o per pattuizione la forma scritta è richiesta ad substantiam per un atto unilaterale di recesso o risoluzione, la sua esistenza deve essere provata con la produzione in giudizio della relativa scrittura, non essendo sufficiente il ricorso a prove orali, presunzioni o comportamenti processuali delle parti.
  • La forma convenzionale prevista dalle parti per il recesso si presume stabilita per la validità dell'atto; tale presunzione può essere superata solo da un'interpretazione certa e univoca del contratto in senso contrario.
  • L'applicazione di decadenze processuali o sostanziali che presuppongono la validità di un atto di recesso richiede, a monte, la dimostrazione della sua effettiva esistenza nella forma richiesta.
  • Il principio della necessaria produzione della scrittura per gli atti soggetti a forma scritta ad substantiam si estende anche agli atti unilaterali risolutivi di rapporti di lavoro parasubordinato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.