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Ordinanza

Ordinanza n. 14094/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a sentire “accertare e dichiarare, preliminarmente, che i ricorrenti, in qualità di Giudice Onorario con funzioni con funzioni di Vice Procuratori Onorari di Tribunale, tuttora in servizio, hanno svolto fin dalla propria assunzione, a seguito dei decreti di nomina allegati, un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “lavoratore” prevista ed accolta nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia Europea; accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad un trattamento economico e normativo, in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Ministero della Giustizia, non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE; conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia, convenuto nel presente giudizio, ove occorra ai sensi dell’art. 2126 c.c., alla rideterminazione del trattamento economico applicato nei confronti dei ricorrenti sin dalla data di assunzione in servizio in materia di retribuzione e mensilità aggiuntive, ferie, maternità, malattia ed infortunio, trattamento fine rapporto di lavoro, ed in relazione ad ogni altro diritto derivante dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili a tale rapporto, in ragione dell’attività svolta alle dipendenze del Ministero convenuto, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell’art. 36 Costituzione; accertare il diritto dei ricorrenti alla tutela previdenziale ed assicurativa, con obbligo del Ministero convenuto di provvedere alla regolarizzazione della posizione dei ricorrenti con effetto dall’inizio del proprio rapporto di servizio e con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi presso gli enti competenti con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia ritenuto comparabile, nei sensi indicati in ricorso; accertare e dichiarare l’abusiva reiterazione da parte del Ministero convenuto dei rapporti di lavoro a termine fin dall’assunzione in servizio dei ricorrenti con il primo decreto di nomina, in violazione della direttiva n. 1999/70/CE e della vigente normativa nazionale, e, conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore all’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 l. n. 180/2010, oltre al risarcimento del danno ulteriore, come dedotto in ricorso; accertare e dichiarare infine ed in ogni caso, in via gradata, il diritto dei ricorrenti al godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee ed applicabili ai ricorrenti in quanto lavoratori, e pertanto condannare il Ministero convenuto al risarcimento dei danni per l’inadempienza agli obblighi ivi previsti, fin dall’inizio del rapporto lavorativo, da liquidarsi in via equitativa”.

Giustizia amministrativa202400152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno riassunto davanti al giudice amministrativo una controversia già proposta davanti al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, il quale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, con decisione confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. Hanno chiesto l’accertamento della natura subordinata, o comunque della qualificazione come lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione europea, del rapporto svolto con il Ministero della Giustizia; il riconoscimento di un trattamento economico e normativo non discriminatorio ed equivalente a quello dei lavoratori comparabili; la regolarizzazione previdenziale e assicurativa; l’accertamento dell’abusiva reiterazione dei rapporti a termine e il risarcimento dei danni; in via gradata, il riconoscimento delle ferie, dei congedi e delle ulteriori tutele derivanti dal diritto europeo. La controversia implica l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 116/2017, disposizione oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Sezione in una controversia analoga.

La decisione

Il TAR ha sospeso il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto dell’art. 79, comma 1, c.p.a., in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione relativa all’art. 29, comma 2, del d.lgs. 116/2017. La questione è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nella parte in cui la disposizione non fosse applicabile anche ai magistrati onorari confermati, per possibile contrasto con gli artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, Cost. Il Collegio ha ritenuto coerente con l’economia processuale e con la ragionevole durata del processo la sospensione impropria, diretta a evitare la duplicazione dell’esame della medesima questione e a contenere tempi e costi per il giudice, le parti e la Corte costituzionale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017

    nella parte in cui tale disposizione non sia ritenuta applicabile anche ai magistrati onorari confermati

    La disposizione costituisce la norma decisiva per la controversia ed è stata oggetto di questione di legittimità costituzionale per possibile contrasto con gli artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

  • art. 295 c.p.c.

    Consente la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla previa soluzione di una questione oggetto di altro giudizio; il TAR lo applica alla sospensione impropria in attesa della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo l’art. 295 c.p.c., richiamato quale base normativa della sospensione.

  • art. 134 Cost.

    Richiamato nell’ordinanza che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale indicato per la questione relativa all’applicabilità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017 ai magistrati onorari confermati.

  • art. 81 Cost.

    Parametro costituzionale indicato nell’ordinanza di rimessione.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale indicato nell’ordinanza di rimessione.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Parametro costituzionale indicato in relazione alla possibile violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.

  • art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1

    Richiamato quale fondamento della disciplina del giudizio incidentale di costituzionalità.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato quale base procedurale per la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo è ammissibile la sospensione impropria, in applicazione dell’art. 295 c.p.c. richiamato dall’art. 79, comma 1, c.p.a., quando la decisione dipenda dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale in un giudizio analogo.
  • La sospensione impropria può essere disposta per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, quando consenta di evitare la duplicazione dell’esame della medesima questione e di ridurre tempi e costi per il giudice, le parti e la Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàDecisione e riti specialiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiQuestione di legittimità costituzionalePrincipio di legalità e tipicità

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