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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21881/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per omicidio stradale lamentando: (1) carenza, mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente); (2) violazione e omessa applicazione dell'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30/4/1992 n. 285, per non aver diminuito la durata della sospensione della patente in conseguenza dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha dichiarato ammissibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento in relazione alle sanzioni amministrative accessorie; ha però ritenuto che il giudice del patteggiamento abbia adeguatamente motivato la scelta della misura meno grave (sospensione anziché revoca) richiamando i parametri pertinenti (art. 133 c.p. e "circostanze del fatto"/gravità della condotta) e che, nella quantificazione della sospensione, sia stato dato luogo alla riduzione prevista nell'ambito dell'applicazione dell'art. 444 c.p.p. (art. 222, comma 2-bis). Di conseguenza il rigetto è stato deciso e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la possibile applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte rileva che, in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, opera la disciplina speciale prevista dall'art. 222 d.lgs. 285/1992, incluso il rimando alla riduzione previsto dal comma 2-bis.

  • art. 222 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), comma 2 e comma 2-bis

    la disposizione prevedeva sub d) che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice era tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente

    La norma originaria prevedeva la revoca della patente per omicidio stradale; dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019 il giudice può, in determinati casi e in assenza di aggravanti, disporre la sospensione in alternativa alla revoca. Il comma 2-bis prevede la possibilità di diminuire la durata della sanzione accessoria (riduzione fino a un terzo) quando la pena è applicata su richiesta delle parti ex art. 444.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285 del 1992, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis ... e 590-bis ... il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ..."

    La Corte Costituzionale ha autorizzato il giudice, in assenza delle aggravanti previste, a scegliere la sospensione anziché la revoca in caso di omicidio stradale o lesioni stradali gravi/gravissime applicando la pena su richiesta.

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    Delitto di riferimento per il procedimento; la commissione di tale reato poteva far sorgere l'obbligo di applicare la sanzione accessoria della revoca prima della pronuncia della Corte Costituzionale; dopo la pronuncia il giudice può valutare la sospensione nei casi consentiti.

  • art. 133 cod. pen.

    I parametri di cui all'art. 133 (reiterazione della condotta, personalità, età, gravità del fatto, pena complessiva ecc.) sono considerati adeguati per motivare la scelta della durata della sanzione accessoria quando il giudice opta per la misura meno grave (sospensione).

  • art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992

    I parametri indicati da questa norma devono essere considerati e, se il giudice sceglie la misura più severa (revoca), occorre che dia conto puntualmente delle ragioni basate su tali parametri; se invece sceglie la misura più favorevole (sospensione) non è richiesta la stessa puntuale motivazione, essendo sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto e alla gravità della condotta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche avverso le sentenze di patteggiamento quando si censurino l'erronea o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, in caso di omicidio stradale il giudice può, in assenza delle aggravanti previste, applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca; la scelta della sospensione non richiede una motivazione puntuale sulla base dei parametri di cui all'art. 218 c.d.s., mentre la scelta della revoca sì.
  • Quando il giudice applica la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente deve tener conto della riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992 (riduzione fino a un terzo); il giudice deve comunque motivare congruamente la durata se questa non è fissata nel minimo o molto prossima al minimo.
  • La richiamata motivazione con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p. e alle circostanze del fatto può essere sufficiente a giustificare la scelta e la quantificazione della sospensione quando viene adottata la misura meno grave.
  • Se si ritiene che il giudice non abbia adeguatamente valutato o applicato la disciplina delle sanzioni accessorie (o la loro diminuzione nel patteggiamento), è possibile impugnare con ricorso per cassazione; tuttavia la Corte verifica se dalla motivazione risultino elementi che giustificano la discrezionalità esercitata.

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