Cassazione Civile, Sentenza n. 2621/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in relazione a ricorsi proposti da Lorenzo Gioielli, aveva: confermato il mancato riconoscimento dell'inquadramento nel livello D3 e l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.; ritenuto corretta l'applicazione del beneficium excussionis (preventiva escussione) previsto dall'art.29 d.lgs. n.276/2003 per crediti maturati nel periodo anteriore alla modificazione normativa; ritenuto inammissibile la domanda volta ad applicare l'art.118, comma 6, d.lgs. 163/2006 (solidarietà nel codice degli appalti) come nuova rispetto al ricorso introduttivo; e mancata interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento della datrice di lavoro Aura (contestazione processuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità per mancata interruzione del processo per il fallimento della cooperativa Aura) per carenza di interesse. Ha invece accolto il secondo motivo: ha censurato la valutazione sulla portata del beneficium excussionis, osservando che tale beneficio ha rilevanza principalmente in sede esecutiva e che la novella abrogativa del 2017, intervenuta prima della decisione, incide sulla possibilità di invocare il beneficio in sede di cognizione; pertanto la Corte d'appello è stata cassata in relazione a tale punto. Ha altresì accolto il terzo motivo: la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima la conclusione della Corte territoriale secondo cui la domanda fondata sull'art.118, comma 6, del codice degli appalti sarebbe nuova; il ricorrente aveva infatti dedotto fatti idonei a sostenere anche la responsabilità ai sensi dell'art.118, e la disposizione stessa (art.118, comma 6, d.lgs. 163/2006) è applicabile ratione temporis al contratto stipulato nel 2013 per effetto delle norme transitorie del d.lgs. n.50/2016. In conclusione la sentenza impugnata è stata cassata nei punti indicati (secondo e terzo motivo) e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e decisione conforme ai principi indicati; le spese del giudizio di legittimità saranno decise in sede di rinvio.
Norme richiamate
Disciplina della responsabilità solidale nell'appalto e il beneficium excussionis: la Corte osserva che il beneficio ha natura operativa soprattutto in sede esecutiva e che la successiva abrogazione (d.l. n.25/2017) incide sulla possibilità di invocarlo in sede di cognizione quando la modifica normativa è intervenuta prima della decisione
d.l. n. 21/2012 (introduttivo del beneficium excussionis)
Riferimento storico all'introduzione dell'istituto poi abrogato
Abrogazione del beneficium excussionis; la Corte rileva che tale abrogazione, essendo intervenuta prima della decisione, incide sulle condizioni di possibilità di ottenere in sede di cognizione la preventiva escussione
art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006
"L'affidatario ... è responsabile in solido dell'osservanza delle norme ... da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti"
Norma che stabilisce la responsabilità solidale dell'affidatario e dei subappaltatori nei contratti pubblici; la Corte afferma la sua applicabilità ratione temporis al contratto del 2013 in virtù delle disposizioni transitorie
art. 216, 217 e 220 d.lgs. n. 50/2016
Disposizioni transitorie del codice dei contratti pubblici: determinano che il nuovo codice si applica solo ad appalti i cui bandi siano pubblicati dopo la sua entrata in vigore; perciò al contratto 2013 si applica la normativa previgente (d.lgs. 163/2006) compreso l'art.118, comma 6
art. 105, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016
Nuova disciplina del subappalto e del regime di solidarietà che ha sostituito l'art.118 del d.lgs. 163/2006 per i contratti soggetti al nuovo codice; rilevante per l'interpretazione della transizione normativa
Norma che disciplina l'interruzione del processo per sopravvenuta incapacità o fallimento della parte; la Corte richiama il principio che solo la parte interessata può dolersi della mancata interruzione
Principio iura novit curia: il giudice può qualificare i fatti e applicare la norma corretta anche se diversa da quella invocata dalle parti, purché il petitum e la causa petendi rimangano gli stessi
Richiamata nelle questioni di trasferimento d'azienda; la Corte territoriale aveva dichiarato l'inapplicabilità e la Cassazione ne prende atto nel quadro della vicenda
Massime di principio
- La mancata interruzione del processo per il fallimento di una delle parti può essere rilevata solo dalla parte interessata: altre parti non possono farne valere nullità per ricadute processuali.
- Il beneficium excussionis (preventiva escussione) ha efficacia particolarmente rilevante in sede esecutiva; la sua invocabilità in sede di cognizione è limitata e può essere incisa da modifiche legislative intervenute prima della decisione giudiziale.
- Se una norma di disciplina dei contratti pubblici è stata abrogata o modificata, occorre valutare l'applicabilità ratione temporis e le disposizioni transitorie: contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina restano regolati dalla normativa previgente.
- Il giudice può riformulare la qualificazione giuridica della domanda (iura novit curia) e applicare una norma diversa da quella invocata dalle parti quando gli elementi di fatto (petitum e causa petendi) coincidono e non si riconoscono pretese nuove o diverse.
- In materia di appalti pubblici il lavoratore può concorrere nell'impugnare sia il regime privatistico dell'art.29 d.lgs.276/2003 sia le garanzie pubblicistiche (art.118 cod. appalti), ove siano allegati fatti idonei a fondare entrambe le responsabilità; il giudice deve valutare entrambe le prospettive ove emergano dagli stessi fatti.
- In situazioni analoghe è necessario controllare la data di maturazione e il perfezionamento degli elementi del credito rispetto alla data di entrata in vigore di una novella che modifica la solidarietà o il beneficio di escussione, perché ciò può incidere sul regime applicabile.
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