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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Normativa italiana012G0040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La disciplina attribuisce al Governo poteri speciali (“golden power”) su partecipazioni, delibere e atti relativi ad attività e attivi strategici nei settori difesa, sicurezza, energia, trasporti, comunicazioni e 5G. Prevede obblighi di notifica, termini stringenti per veto/condizioni, sospensione dei diritti di voto, nullità degli atti in violazione e sanzioni amministrative. Si applica con i limiti e le procedure indicati, in parte aggiornati da norme successive.

Poteri speciali dello Stato su difesa, sicurezza nazionale, 5G ed attivi strategici

Poteri speciali dello Stato su difesa, sicurezza nazionale e attivi strategici

Il provvedimento disciplina l’esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle attività e sugli attivi ritenuti strategici per la difesa, la sicurezza nazionale e altri settori sensibili. La logica è quella di consentire al Governo di imporre condizioni, opporsi a operazioni societarie o bloccare acquisizioni quando vi sia un grave pregiudizio per interessi essenziali dello Stato.

Ambito di applicazione e individuazione degli attivi strategici

Per il settore difesa e sicurezza nazionale, le attività strategiche sono individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministri competenti e previa comunicazione alle Commissioni parlamentari. Tali decreti devono essere aggiornati almeno ogni tre anni.

Per energia, trasporti e comunicazioni, gli attivi strategici sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 120 giorni e da aggiornare almeno ogni tre anni. La disciplina può riguardare reti, impianti, beni e rapporti strategici, anche se oggetto di concessioni, incluse quelle idroelettriche e geotermiche.

Sono previsti anche ulteriori decreti per individuare attivi strategici in altri settori rilevanti ai fini della sicurezza e dell’ordine pubblico, con particolare attenzione ai settori richiamati dal regolamento UE 2019/452 e, in casi specifici, ad attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale connessi a tecnologie avanzate.

Poteri speciali nel settore difesa e sicurezza nazionale

Nel settore difesa e sicurezza nazionale il Governo può esercitare tre tipi di poteri speciali:

  • imporre condizioni su sicurezza degli approvvigionamenti, sicurezza delle informazioni, trasferimenti tecnologici e controllo delle esportazioni;
  • vietare delibere, atti o operazioni che incidano su titolarità, controllo o disponibilità degli attivi strategici;
  • opporsi all’acquisto di partecipazioni quando l’acquirente possa compromettere gli interessi di difesa e sicurezza nazionale.

Nel valutare le operazioni, il Governo considera la rilevanza strategica dei beni o imprese coinvolti, l’idoneità dell’assetto risultante, la sicurezza delle informazioni, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio, delle infrastrutture critiche e delle frontiere. Per le acquisizioni valuta inoltre capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente, progetto industriale, modalità di finanziamento e possibili legami con Paesi terzi o con soggetti criminali o terroristici.

Per gli acquirenti esterni all’Unione europea possono essere considerate ulteriori circostanze, come il controllo pubblico di un Paese terzo, precedenti coinvolgimenti in attività che incidono su sicurezza o ordine pubblico in uno Stato membro e il rischio di attività illegali o criminali.

Procedura di notifica e termini nel settore difesa e sicurezza nazionale

Per le delibere, atti o operazioni soggetti a veto, l’impresa deve notificare alla Presidenza del Consiglio una informativa completa. Il veto deve essere eventualmente comunicato entro 45 giorni dalla notifica; il termine può essere sospeso una sola volta per richieste istruttorie o di informazioni, con termini di 10 giorni per la società e 20 giorni per i terzi.

Per le acquisizioni di partecipazioni strategiche, chi acquista deve notificare entro 10 giorni. Se l’acquisizione riguarda azioni di società quotate, la notifica scatta oltre il 3% e poi al superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 50%; per società non quotate si applicano le stesse soglie. Il Governo esercita il potere di imporre condizioni o opporsi entro 45 giorni.

In questo procedimento la società acquisita può presentare memorie e documenti entro 15 giorni. Fino alla notifica e fino alla scadenza del termine, i diritti di voto e gli altri diritti non patrimoniali connessi alla partecipazione sono sospesi.

Effetti, nullità e sanzioni nel settore difesa e sicurezza nazionale

Le delibere, gli atti o le operazioni adottati in violazione delle regole sono nulli. Il Governo può ordinare il ripristino della situazione precedente a spese delle parti coinvolte.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiori all’1% del fatturato cumulato dell’ultimo esercizio approvato, salvo che il fatto costituisca reato.

Se il potere di opposizione è esercitato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e deve cedere le azioni o quote entro un anno; in caso di mancato adempimento, il tribunale può ordinare la vendita.

Obblighi di notifica e controlli ulteriori

Sono soggette a notifica anche la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende attività strategiche o che detengono attivi strategici, nonché le operazioni all’interno di gruppi per le quali la disciplina non è esclusa dai decreti di individuazione.

Se l’obbligo di notifica viene violato, la Presidenza del Consiglio può avviare comunque il procedimento; il termine di 45 giorni decorre dalla conclusione dell’accertamento della violazione.

Coordinamento istituzionale e regolamento attuativo

Per le società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, le decisioni sui poteri speciali sono adottate dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia. Le notifiche sono trasmesse al MEF.

Un regolamento attuativo disciplina le modalità organizzative e operative. In attesa del regolamento, le competenze restano attribuite al MEF per le società partecipate e, per le altre, ai Ministeri della difesa o dell’interno secondo le rispettive competenze.

Disciplina speciale per il 5G, il cloud e altri attivi cibernetici

Per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G, e per ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti per la sicurezza cibernetica, possono essere individuati attivi strategici con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Le imprese che intendono acquisire beni o servizi per progettazione, realizzazione, manutenzione o gestione delle attività 5G devono presentare un piano annuale alla Presidenza del Consiglio prima di procedere. Il piano contiene dati sul soggetto notificante, programma di acquisti, fornitori, beni e servizi, contratti in corso, sviluppo della rete e informazioni su eventuali verifiche CVCN.

Il piano è approvato entro 30 giorni, con possibile imposizione di prescrizioni o con veto. Il termine può essere prorogato per approfondimenti tecnici e sospeso per richieste di informazioni. In assenza di decisione il piano si intende approvato.

Prescrizioni, monitoraggio e sanzioni per il 5G e il cloud

I poteri speciali devono essere esercitati, ove possibile, mediante prescrizioni o condizioni. Se queste non bastano, il Governo può approvare il piano solo in parte, fissare un termine per sostituzioni oppure opporre il veto.

L’esecuzione anticipata di contratti prima della scadenza del termine di approvazione può comportare l’ordine di ripristino della situazione precedente. La violazione degli obblighi di notifica o delle prescrizioni comporta una sanzione fino al 3% del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti conclusi in violazione sono nulli.

È previsto un sistema di monitoraggio con gruppo di coordinamento e comitato di monitoraggio, che si avvalgono del CVCN e delle strutture tecniche dei Ministeri competenti. Le imprese devono trasmettere periodicamente informazioni sulle attività esecutive e una relazione semestrale.

Regime transitorio e aggiornamenti

Le disposizioni risultano più volte aggiornate e, in alcuni casi, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle leggi di conversione richiamate. In particolare, il testo segnala proroghe dei termini e applicazione alle procedure pendenti per le modifiche introdotte nel 2017, 2019, 2021 e 2022, con specifiche eccezioni per talune previsioni.

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